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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 08621/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9861/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente-ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -controricorrenteincidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 736/2018,depositata il 13/09/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. Con la sentenza n. 736/2018 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, che confermava nel resto, ha ridotto la somma dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] all’agente [OSCURATO:PERSONA], a titolo di indennità ex art. 1751 cc, ad euro 40.518,88 in luogo della somma di euro 53.151,76 riconosciuta in primo grado, oltre accessori; ha compensato per un terzo tra le parti le spese del doppio grado, condannando la società a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] i restanti due terzi.

2. In particolare, la Corte territoriale ha condiviso la statuizione di prime cure nella parte in cui era stata riconosciuta all’agente [OSCURATO:PERSONA] l’indennità ex art. 1750 c.c. per effetto del recesso, in costanza di preavviso, per giusta causa, essendo stata ceduta una parte dei prodotti a lei affidati ad altro soggetto, con la riduzione, di conseguenza, del fatturato; ha precisato inoltre che l’indennità ex art. 1751 c.c. doveva essere liquidata nei confronti dell’agente in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti da detta disposizione, essendo stata provata nel corso del giudizio non solo la provvista di nuovi clienti per la società preponente o il sensibile incremento degli affari per effetto dell’attività dell’agente, ma pure il continuo ottenimento di sostanziali vantaggi per la società anche a seguito della cessazione del rapporto con la lavoratrice e, infine, che il recesso non era imputabile all’agente.

Di converso, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato l’indennità di cessazione del rapporto nella sua misura massima, rideterminando l’importo dovuto nei confronti della lavoratrice in termini di equità, non ravvisando dei rilevanti pregiudizi economici a carico della [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che, subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]., l’agente aveva stipulato un nuovo contratto d’agenzia; ha provveduto, poi, la Corte di merito ad una nuova determinazione delle spese del doppio grado di giudizio in virtù di tale parziale riforma della sentenza del Tribunale, nella misura sopra indicata.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la lavoratrice che ha formulato anche contestuale ricorso incidentale sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso a sua volta la società.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1751, 2697 c.c., 116 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità di risoluzione del rapporto, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1751, 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’onere di dimostrare il calo di fatturato dopo la cessazione del rapporto con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sorgesse in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., non tenendo conto invece che, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda di pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., detto onere doveva sorgere in capo alla lavoratrice, la quale in primo grado aveva proposto la relativa domanda.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1751, 2697 c.c., 116 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato l'art.1751 c.c. con riguardo al requisito dell'equità dell’attribuzione e alla funzione dell'indennità disciplinata dalla suddetta disposizione: in particolare, per avere ritenuto che l’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della ditta concorrente [OSCURATO:PERSONA] non rilevasse ai fini dell'accertamento del requisito di equità come presupposto per il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1750, 2119, 1453, 1455, 1460 c.c., 414 e 116 c.p.c. per avere i Giudici di seconde cure erroneamente ritenuto che l’agente poteva recedere dal rapporto per giusta causa, nel corso del periodo di preavviso, per il solo fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. le avesse comunicato la cessione della commercializzazione di una parte dei propri prodotti ad altra società, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA]; in subordine, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l’omesso esame da parte della Corte territoriale, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., dell’effettiva incidenza sul fatturato dei prodotti ceduti e della strategia commerciale attuata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di valutare in ordine alla configurabilità in concreto di un grave inadempimento da parte della società preponente tale da giustificarne il recesso per giusta causa nel periodo di preavviso.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale si obietta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 1751 c.c., per avere la Corte d’appello considerato rilevante, ai fini della rideterminazione dell’indennità di cessazione del rapporto, l’inizio di una nuova attività di agenzia presso altra società subito dopo il recesso, non ravvisando, a danno dalla [OSCURATO:PERSONA], rilevanti pregiudizi economici ed interpretando estensivamente la norma, secondo una verifica di tutte le circostanze del caso in termini di perdite di provvigioni ed affari non solo al momento del recesso ma anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la lavoratrice si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del DM 55/2014, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato gli artt. 91 e 92 c.p.c., applicando una ingiustificata doppia riduzione, eccessivamente gravosa per la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], individuando le somme liquidate svincolate, peraltro, dagli scaglioni ex DM 55/2014, non tenendo conto della sostanziale soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. in entrambi i gradi di giudizio.

7. In subordine la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ripropone le domande su cui il Giudi ce di prime cure non si era pronunciato, in particolare la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 1751, 1749 c.c., a titolo risarcitorio e in violazione dell'obbligo di lealtà e buona fede contrattuale, disponendo il pagamento dell’importo pari ad euro 9.050,39 in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1751 c.c. e/o in applicazione dell'art. 1749 c.c. a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di lealtà e buona fede.

8. Il primo motivo è infondato.

9. La Corte territoriale non ha determinato alcuna inversione dell’onere della prova, in quanto ha accertato la sussistenza dei requisiti ex art. 1751 c.c. per l’effetto di una disamina completa delle risultanze istruttorie dedotte in giudizio, corroborate anche da quanto emerso dall’analisi della CTU, la quale ha confermato la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto dell’agente [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennità di cessazione del rapporto.

10. La violazione dell’art 2697 cod. civ. è co nfigurabile, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020).

11. In tale prospettiva, i giudici di seconde cure non hanno addebitato nei confronti dell’odierna ricorrente alcun onere di dimostrare il calo di fatturato dopo la cessazione del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA], avendo, invece, rilevato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda dell’agente circa l’accertamento di un vantaggio economico da parte della società preponente anche a seguito del recesso della lavoratrice, valutando analiticamente l’intera documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio sia di primo che di secondo grado.

12. In tema di indennità di cessazione del rapporto di cui all'art.1751 c.c., non è, infatti, sufficiente la sola provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti; né è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente (Cass. n. 23966/2008; Cass. n. 15230/2010; Cass. n. 20047/2016; Cass. n. 25740/2018).

13. La sentenza impugnata, dunque, dà pieno seguito all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, avendo accertato, nel corso del giudizio, non solo la provvista di nuovi clienti per la società preponente, ma anche il continuo ottenimento di sostanziali vantaggi per la società anche a seguito della cessazione del rapporto con la lavoratrice ed infine che il recesso non fosse imputabile all’agente.

Siffatta dimostrazione è stata corroborata non solo dalle risultanze della CTU, ma anche da un’attenta analisi in ordine alla tendenza dei profitti della società preponente a seguito del recesso con l’agente.

14. Il secondo motivo del ri corso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale devono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alle medesime questioni.

15. Essi presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

16. Al riguardo, va osservato che il giudizio di cassa zione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, esercitando, invece, un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.

Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenute nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass.n. 25332/14; Cass. n. 6519/2019).

17. Le censure così redatte, invece, mirano più che altro ad un riesame nel merito; il Collegio territoriale ha, infatti, concretamente tenuto conto delle circostanze del caso, ai fini non solo del riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c. ma anche della liquidazione della medesima secondo equità, avendo avuto anzi particolare riguardo sia alle perdite subite dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a seguito del recesso che a quelle subite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’effetto dell’immediata sottoscrizione di un nuovo contratto di agenzia con altra società concorrente, tanto da riformare il capo della sentenza di primo grado, riducendo l’indennità liquidata nella misura massima (€ 53.151,76) ad una somma pari ad euro 40.518,88 rientrante nella soglia intermedia.

18. In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751 c.c., applicabile "ratione temporis", ne individua i presupposti nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole "circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente (Cass. n. 21377/2018; Cass. n. 25740/2018).

19. In tal senso, la Corte territoriale ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso, al fine dell’accertamento e della conseguente liquidazione dell’indennità ex art. 1751 c.c. secondo equità, considerando non solo il beneficio ottenuto dalla preponente dall’attività svolta dall’agente, ma anche il conseguente danno nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’effetto sia della perdita di un agente nel proprio complesso aziendale siaper l’immediata stipulazione di un nuovo contratto da parte della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con altra società preponente e concorrente della stessa [OSCURATO:SOCIETA]..

20. In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, a seguito della sentenza della CGUE, 23 marzo 2006, in causa C - 465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione della stessa, nel regime precedente l'AEC del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare - non secon do una valutazione complessiva "ex ante" dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti "ex post" - se, fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, c.c., l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (Cass. n. 4056/2008; Cass. n. 12724/2009; Cass. n. 4149/2012; Cass. n. 18413/2013; Cass. n. 486/2016).

21. La rideterminazione dell’indennità per cessazione del rapporto si fonda, dunque, anche sull’accertamento circa la sussistenza di rilevanti pregiudizi economici a seguito del recesso dell’agente con la società preponente.

22. Dall’analisi condotta in sentenza oggetto di impugnazione, pertanto, emerge come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia subito danni in ordine alla sua attività o in termini finanziari avendo comunque continuato a lavorare immediatamente dopo la cessazione del rapporto con l’odierna ricorrente.

23. Anche il terzo motivo del ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.

24. In primo luogo, la censura così formulata presenta dei profili di infondatezza.

25. Invero, la condotta della [OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretata come una rinuncia all’ indennità ex art. 1750 c.c. per l’effetto dell’interruzione volontaria del rapporto di lavoro in costanza di preavviso, in quanto la ricorrente non considera la rilevanza del mutamento delle condizioni contrattuali effettuate dalla società preponente durante il periodo di preavviso.

26. La Corte d’appello ha evidenziato come l’eliminazione dei prodotti da parte della società avevano determinato una notevole perdita delle provvigioni nei confronti dell’agente; la prova di siffatti pregiudizi economici non solo è corroborata dalle risultanze contabili della CTU, ma non è nemmeno mai stata confutata in alcun modo dalle allegazioni prodotte in giudizio dall’odierna ricorrente.

27. Il risalente orientamento di questa Corte riconosce all’agente la facoltà di recedere "per giusta causa", con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di comportamenti del preponente che non consentano la prosecuzione neanche temporanea del rapporto -secondo una disciplina corrispondente a quella dettata dall'art.2119 cod. civ. per il lavoro subordinato -in applicazione di principi generali in materia di recesso nei rapporti continuativi (Cass. n. 5467/2000).

28. In tal sens o, la sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza di una giusta causa per il recesso del rapporto di lavoro evidenziando, inoltre, che, anche nel caso in cui in costanza di preavviso fossero state da un lato modificate unilateralmente le condizioni contrattuali e dall'altro offerto un contratto di agenzia con altra società, l’agente avrebbe in ogni caso potuto esercitare il recesso per giusta causa, considerando "negativamente tale nuovo rapporto, per vari nuovi motivi in paragone alla perdita oggettiva dei prodotti da promuovere per conto della originaria preponente e quindi recedere dal rapporto per giusta causa".

29. E’ opportuno precisare che nel periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue con tutte le connesse obbligazioni fino allascadenza del termine (cfr. da ultimo Cass. n. 3543/2021 in motivazione).

30. Sotto altro profilo il motivo oggetto d’esame presenta profili di inammissibilità.

31. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018).

32. La società preponente, invece, si è limitata a formulare una serie di circostanze (incidenza sul fatturato dei prodotti ceduti ed altri elementi della strategia commerciale) che, però, erano state già oggetto, in una visione complessiva del fatto, di prudente apprezzamento da parte della Corte d’appello.

33. Infine, il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato.

34. L’asserita violazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. non trova alcun fondamento in ragione del fatto che, per l’effetto della riforma della sentenza del Tribunale, era ravvisabile una parziale soccombenza anche della [OSCURATO:PERSONA].

35. Pertanto, appare del tutto corretta l’applicazione del criterio della parziale reciproca soccombenza (o della soccombenza prevalente) e della conseguente rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio.

36. Invero, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 26985/2009; Cass. n. 28718/2013; Cass. n. 14916/2020).

37. In virtù, dunque, della reciproca parziale soccombenza delle parti non vi è alcuna violazione delle tariffe forensi previste dal D.M. 55/2014, essendo stato correttamente applicato il relativo scaglione sia in base al valore della causa che con riferimento ai gradi di giudizio in virtù dei quali vengono liquidate le spese.

38. Inammissibile è, poi, l’esame della doglianza subordinata riproposta dalla controricorrente con ricorso incidentale in quanto riguardante capi della originaria domanda ritenuti assorbiti dai giudici di merito e sui quali non vi è stata pronuncia (Cass. n. 19442/2022).

39. Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.

40. In considerazione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate tra le parti.

41. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, relativamente sia alla ricorrente principale che a quella incidentale.

PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9861/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrenteprincipale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente-ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -controricorrenteincidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 736/2018,depositata il 13/09/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. Con la sentenza n. 736/2018 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede, che confermava nel resto, ha ridotto la somma dovuta dalla [OSCURATO:SOCIETA] all’agente [OSCURATO:PERSONA], a titolo di indennità ex art. 1751 cc, ad euro 40.518,88 in luogo della somma di euro 53.151,76 riconosciuta in primo grado, oltre accessori; ha compensato per un terzo tra le parti le spese del doppio grado, condannando la società a rifondere alla [OSCURATO:PERSONA] i restanti due terzi. 2. In particolare, la Corte territoriale ha condiviso la statuizione di prime cure nella parte in cui era stata riconosciuta all’agente [OSCURATO:PERSONA] l’indennità ex art. 1750 c.c. per effetto del recesso, in costanza di preavviso, per giusta causa, essendo stata ceduta una parte dei prodotti a lei affidati ad altro soggetto, con la riduzione, di conseguenza, del fatturato; ha precisato inoltre che l’indennità ex art. 1751 c.c. doveva essere liquidata nei confronti dell’agente in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti da detta disposizione, essendo stata provata nel corso del giudizio non solo la provvista di nuovi clienti per la società preponente o il sensibile incremento degli affari per effetto dell’attività dell’agente, ma pure il continuo ottenimento di sostanziali vantaggi per la società anche a seguito della cessazione del rapporto con la lavoratrice e, infine, che il recesso non era imputabile all’agente. Di converso, la Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva liquidato l’indennità di cessazione del rapporto nella sua misura massima, rideterminando l’importo dovuto nei confronti della lavoratrice in termini di equità, non ravvisando dei rilevanti pregiudizi economici a carico della [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che, subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA]., l’agente aveva stipulato un nuovo contratto d’agenzia; ha provveduto, poi, la Corte di merito ad una nuova determinazione delle spese del doppio grado di giudizio in virtù di tale parziale riforma della sentenza del Tribunale, nella misura sopra indicata. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso la lavoratrice che ha formulato anche contestuale ricorso incidentale sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso a sua volta la società. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1751, 2697 c.c., 116 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato nel ritenere sussistenti i presupposti previsti dall'art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell'indennità di risoluzione del rapporto, nonché la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1751, 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l’onere di dimostrare il calo di fatturato dopo la cessazione del rapporto con la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sorgesse in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., non tenendo conto invece che, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda di pagamento dell'indennità ex art. 1751 c.c., detto onere doveva sorgere in capo alla lavoratrice, la quale in primo grado aveva proposto la relativa domanda. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 1751, 2697 c.c., 116 e 414 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato l'art.1751 c.c. con riguardo al requisito dell'equità dell’attribuzione e alla funzione dell'indennità disciplinata dalla suddetta disposizione: in particolare, per avere ritenuto che l’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore della ditta concorrente [OSCURATO:PERSONA] non rilevasse ai fini dell'accertamento del requisito di equità come presupposto per il riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto. 4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1750, 2119, 1453, 1455, 1460 c.c., 414 e 116 c.p.c. per avere i Giudici di seconde cure erroneamente ritenuto che l’agente poteva recedere dal rapporto per giusta causa, nel corso del periodo di preavviso, per il solo fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. le avesse comunicato la cessione della commercializzazione di una parte dei propri prodotti ad altra società, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA]; in subordine, la [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta l’omesso esame da parte della Corte territoriale, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c., dell’effettiva incidenza sul fatturato dei prodotti ceduti e della strategia commerciale attuata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di valutare in ordine alla configurabilità in concreto di un grave inadempimento da parte della società preponente tale da giustificarne il recesso per giusta causa nel periodo di preavviso. 5. Con il primo motivo di ricorso incidentale si obietta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., dell’art. 1751 c.c., per avere la Corte d’appello considerato rilevante, ai fini della rideterminazione dell’indennità di cessazione del rapporto, l’inizio di una nuova attività di agenzia presso altra società subito dopo il recesso, non ravvisando, a danno dalla [OSCURATO:PERSONA], rilevanti pregiudizi economici ed interpretando estensivamente la norma, secondo una verifica di tutte le circostanze del caso in termini di perdite di provvigioni ed affari non solo al momento del recesso ma anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto. 6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale la lavoratrice si duole della violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del DM 55/2014, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato gli artt. 91 e 92 c.p.c., applicando una ingiustificata doppia riduzione, eccessivamente gravosa per la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], individuando le somme liquidate svincolate, peraltro, dagli scaglioni ex DM 55/2014, non tenendo conto della sostanziale soccombenza della [OSCURATO:SOCIETA]. in entrambi i gradi di giudizio. 7. In subordine la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ripropone le domande su cui il Giudi ce di prime cure non si era pronunciato, in particolare la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. ex artt. 1751, 1749 c.c., a titolo risarcitorio e in violazione dell'obbligo di lealtà e buona fede contrattuale, disponendo il pagamento dell’importo pari ad euro 9.050,39 in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1751 c.c. e/o in applicazione dell'art. 1749 c.c. a titolo di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di lealtà e buona fede. 8. Il primo motivo è infondato. 9. La Corte territoriale non ha determinato alcuna inversione dell’onere della prova, in quanto ha accertato la sussistenza dei requisiti ex art. 1751 c.c. per l’effetto di una disamina completa delle risultanze istruttorie dedotte in giudizio, corroborate anche da quanto emerso dall’analisi della CTU, la quale ha confermato la sussistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto dell’agente [OSCURATO:PERSONA] a percepire l’indennità di cessazione del rapporto. 10. La violazione dell’art 2697 cod. civ. è co nfigurabile, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 17313/2020). 11. In tale prospettiva, i giudici di seconde cure non hanno addebitato nei confronti dell’odierna ricorrente alcun onere di dimostrare il calo di fatturato dopo la cessazione del rapporto con la [OSCURATO:PERSONA], avendo, invece, rilevato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda dell’agente circa l’accertamento di un vantaggio economico da parte della società preponente anche a seguito del recesso della lavoratrice, valutando analiticamente l’intera documentazione prodotta dalle parti nel corso del giudizio sia di primo che di secondo grado. 12. In tema di indennità di cessazione del rapporto di cui all'art.1751 c.c., non è, infatti, sufficiente la sola provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti; né è sufficiente che il recesso non sia imputabile all'agente (Cass. n. 23966/2008; Cass. n. 15230/2010; Cass. n. 20047/2016; Cass. n. 25740/2018). 13. La sentenza impugnata, dunque, dà pieno seguito all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, avendo accertato, nel corso del giudizio, non solo la provvista di nuovi clienti per la società preponente, ma anche il continuo ottenimento di sostanziali vantaggi per la società anche a seguito della cessazione del rapporto con la lavoratrice ed infine che il recesso non fosse imputabile all’agente. Siffatta dimostrazione è stata corroborata non solo dalle risultanze della CTU, ma anche da un’attenta analisi in ordine alla tendenza dei profitti della società preponente a seguito del recesso con l’agente. 14. Il secondo motivo del ri corso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale devono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti alle medesime questioni. 15. Essi presentano profili di inammissibilità e di infondatezza. 16. Al riguardo, va osservato che il giudizio di cassa zione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, esercitando, invece, un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenute nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass.n. 25332/14; Cass. n. 6519/2019). 17. Le censure così redatte, invece, mirano più che altro ad un riesame nel merito; il Collegio territoriale ha, infatti, concretamente tenuto conto delle circostanze del caso, ai fini non solo del riconoscimento dell’indennità ex art. 1751 c.c. ma anche della liquidazione della medesima secondo equità, avendo avuto anzi particolare riguardo sia alle perdite subite dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a seguito del recesso che a quelle subite dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per l’effetto dell’immediata sottoscrizione di un nuovo contratto di agenzia con altra società concorrente, tanto da riformare il capo della sentenza di primo grado, riducendo l’indennità liquidata nella misura massima (€ 53.151,76) ad una somma pari ad euro 40.518,88 rientrante nella soglia intermedia. 18. In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, l'art. 1751 c.c., applicabile "ratione temporis", ne individua i presupposti nel fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli già esistenti e prevede, senza tipizzarla, che essa sia equa; la determinazione di tale requisito funzionale va effettuata valutando le sole "circostanze del caso", intendendosi per tali tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del "quantum" spettante all'agente (Cass. n. 21377/2018; Cass. n. 25740/2018). 19. In tal senso, la Corte territoriale ha tenuto conto di tutte le circostanze del caso, al fine dell’accertamento e della conseguente liquidazione dell’indennità ex art. 1751 c.c. secondo equità, considerando non solo il beneficio ottenuto dalla preponente dall’attività svolta dall’agente, ma anche il conseguente danno nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’effetto sia della perdita di un agente nel proprio complesso aziendale siaper l’immediata stipulazione di un nuovo contratto da parte della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con altra società preponente e concorrente della stessa [OSCURATO:SOCIETA].. 20. In tema di indennità per cessazione del rapporto di agenzia, a seguito della sentenza della CGUE, 23 marzo 2006, in causa C - 465/04, interpretativa degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653, ai fini della quantificazione della stessa, nel regime precedente l'AEC del 26 febbraio 2002 che ha introdotto l'"indennità meritocratica", ove l'agente provi di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sviluppato gli affari con i clienti esistenti (ed il preponente riceva ancora vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti) ai sensi dell'art. 1751, comma 1, c.c., è necessario verificare - non secon do una valutazione complessiva "ex ante" dell'operato dell'agente, ma secondo un esame dei dati concreti "ex post" - se, fermi i limiti posti dall'art. 1751, comma 3, c.c., l'indennità determinata secondo l'accordo collettivo per gli agenti di commercio, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l'agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (Cass. n. 4056/2008; Cass. n. 12724/2009; Cass. n. 4149/2012; Cass. n. 18413/2013; Cass. n. 486/2016). 21. La rideterminazione dell’indennità per cessazione del rapporto si fonda, dunque, anche sull’accertamento circa la sussistenza di rilevanti pregiudizi economici a seguito del recesso dell’agente con la società preponente. 22. Dall’analisi condotta in sentenza oggetto di impugnazione, pertanto, emerge come la [OSCURATO:PERSONA] non abbia subito danni in ordine alla sua attività o in termini finanziari avendo comunque continuato a lavorare immediatamente dopo la cessazione del rapporto con l’odierna ricorrente. 23. Anche il terzo motivo del ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato. 24. In primo luogo, la censura così formulata presenta dei profili di infondatezza. 25. Invero, la condotta della [OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretata come una rinuncia all’ indennità ex art. 1750 c.c. per l’effetto dell’interruzione volontaria del rapporto di lavoro in costanza di preavviso, in quanto la ricorrente non considera la rilevanza del mutamento delle condizioni contrattuali effettuate dalla società preponente durante il periodo di preavviso. 26. La Corte d’appello ha evidenziato come l’eliminazione dei prodotti da parte della società avevano determinato una notevole perdita delle provvigioni nei confronti dell’agente; la prova di siffatti pregiudizi economici non solo è corroborata dalle risultanze contabili della CTU, ma non è nemmeno mai stata confutata in alcun modo dalle allegazioni prodotte in giudizio dall’odierna ricorrente. 27. Il risalente orientamento di questa Corte riconosce all’agente la facoltà di recedere "per giusta causa", con effetto immediato e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di comportamenti del preponente che non consentano la prosecuzione neanche temporanea del rapporto -secondo una disciplina corrispondente a quella dettata dall'art.2119 cod. civ. per il lavoro subordinato -in applicazione di principi generali in materia di recesso nei rapporti continuativi (Cass. n. 5467/2000). 28. In tal sens o, la sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza di una giusta causa per il recesso del rapporto di lavoro evidenziando, inoltre, che, anche nel caso in cui in costanza di preavviso fossero state da un lato modificate unilateralmente le condizioni contrattuali e dall'altro offerto un contratto di agenzia con altra società, l’agente avrebbe in ogni caso potuto esercitare il recesso per giusta causa, considerando "negativamente tale nuovo rapporto, per vari nuovi motivi in paragone alla perdita oggettiva dei prodotti da promuovere per conto della originaria preponente e quindi recedere dal rapporto per giusta causa". 29. E’ opportuno precisare che nel periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue con tutte le connesse obbligazioni fino allascadenza del termine (cfr. da ultimo Cass. n. 3543/2021 in motivazione). 30. Sotto altro profilo il motivo oggetto d’esame presenta profili di inammissibilità. 31. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018). 32. La società preponente, invece, si è limitata a formulare una serie di circostanze (incidenza sul fatturato dei prodotti ceduti ed altri elementi della strategia commerciale) che, però, erano state già oggetto, in una visione complessiva del fatto, di prudente apprezzamento da parte della Corte d’appello. 33. Infine, il secondo motivo di ricorso incidentale è infondato. 34. L’asserita violazione delle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. non trova alcun fondamento in ragione del fatto che, per l’effetto della riforma della sentenza del Tribunale, era ravvisabile una parziale soccombenza anche della [OSCURATO:PERSONA]. 35. Pertanto, appare del tutto corretta l’applicazione del criterio della parziale reciproca soccombenza (o della soccombenza prevalente) e della conseguente rideterminazione delle spese del doppio grado di giudizio. 36. Invero, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (Cass. n. 26985/2009; Cass. n. 28718/2013; Cass. n. 14916/2020). 37. In virtù, dunque, della reciproca parziale soccombenza delle parti non vi è alcuna violazione delle tariffe forensi previste dal D.M. 55/2014, essendo stato correttamente applicato il relativo scaglione sia in base al valore della causa che con riferimento ai gradi di giudizio in virtù dei quali vengono liquidate le spese. 38. Inammissibile è, poi, l’esame della doglianza subordinata riproposta dalla controricorrente con ricorso incidentale in quanto riguardante capi della originaria domanda ritenuti assorbiti dai giudici di merito e sui quali non vi è stata pronuncia (Cass. n. 19442/2022). 39. Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati. 40. In considerazione della soccombenza reciproca le spese di lite vanno compensate tra le parti. 41. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, relativamente sia alla ricorrente principale che a quella incidentale. PQM La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti pr
Sentenza Cassazione n. 08621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris