CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38847/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04T89Y7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Torino in ordine al reato di cui all'art. 73, commi 1-bis e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Torino, il 03/07/2015). Considerato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, richiesto in una misura più prossima al minimo edittale è inammissibile, poiché ci si duole, con estrema genericità, della commisurazione della pena che la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata (p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 gar013 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente