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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 21190/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzione di persona;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità — è manifestamente infondato, in quanto integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici (Sez. 5, n. 11406 del 12/06/2014, Resta, Rv. 263057); nel caso di specie è chiaramente emerso che il ricorrente abbia stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica dichiarando di agire per conto della persona offesa, e il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici.

Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di sostituzione di persona; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità — è manifestamente infondato, in quanto integra il delitto di sostituzione di persona qualsiasi condotta ingannevole tesa a far attribuire all'agente, da parte del soggetto passivo, un falso nome o un falso stato o false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici (Sez. 5, n. 11406 del 12/06/2014, Resta, Rv. 263057); nel caso di specie è chiaramente emerso che il ricorrente abbia stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica dichiarando di agire per conto della persona offesa, e il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici. Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21190/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris