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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05673/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdiato-a-wi-so a-14e- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sente za, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 6.7.2016 dal Tribunale di Foggia, ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA].

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alle attenuanti generiche.

Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, e la Corte di appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento FAvote delle spese processuali e della somma di tremila euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] \\j‘kia N:Ck» [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdiato-a-wi-so a-14e- parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sente za, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in data la Corte di appello di Bari ha, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 6.7.2016 dal Tribunale di Foggia, ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA]. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando difetto di motivazione in relazione alle attenuanti generiche. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti, e la Corte di appello aveva riconosciuto le attenuanti generiche. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento FAvote delle spese processuali e della somma di tremila euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] \\j‘kia N:Ck» [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05673/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris