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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31996/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1982 avverso la sentenza resa il 19 Marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 Aprile 2019 che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di un'autovettura. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Vizio della motivazione in relazione all'art. 648 bis codice penale poiché la sentenza di appello si limita a respingere con motivazione illogica le osservazioni difensive, nonostante non vi siano prove che consentano di attribuire all'imputato l'attività di alterazione del veicolo, non potendosi escludere che le anomalie accertate in occasione del controllo fossero già presenti al momento dell'acquisto da parte del Somma, avvenuto nel novembre 2006. 2.2 violazione degli articoli 648 e 648 bis codice procedura poiché l'imputato era inizialmente stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di ricettazione, ma con ordinanza il tribunale ha diversamente qualificato il fatto e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

La corte d'appello incorre nella violazione dell'articolo 648 bis cod.pen. in quanto ritiene integrata tale ipotesi delittuosa in assenza del reato presupposto e di qualsivoglia indice sintomatico dotato di specificità in ordine alla derivazione del veicolo.

Nonostante le specifiche doglianze sul punto, il tribunale ha ritenuto sussistente il riciclaggio, operando una confusione tra l'elemento costitutivo del reato di riciclaggio e la finalità della condotta contestata di alterazione, affermando che l'abrasione del telaio e la modifica costituisce operazione finalizzata all'occultamento della provenienza delittuosa della res.

La Corte ha acriticamente aderito a questa ricostruzione non considerando che la mera detenzione di un bene alterato non è sufficiente per l'affermazione di responsabilità in ordine al riciclaggio. 3.11 ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello che devono ritenersi generiche in quanto non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal tribunale e dalla Corte. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché a pagina 5 della sentenza di primo grado si afferma che le modifiche alla vettura erano state compiute in epoca successiva all'acquisto della stessa da parte dell'imputato.

La Corte di appello ha risposto allo specifico motivo di gravame osservando che i codici identificativi indicavano una costruzione del veicolo successiva al dicembre 2004 e che è dimostrato che sul veicolo erano state effettuate delle operazioni consistite nell' avere saldato sulla autovettura di provenienza furtiva rinvenuta dagli operanti un telaio appartenente ad un veicolo acquistato in precedenza dal Somma ed in pessime condizioni.

La Corte ha correttamente osservato che le operazioni di abrasione del telaio e di modifica dei numeri identificativi che hanno lo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un bene non possono che essere state realizzate con la partecipazione dell'imputato che ha utilizzato il telaio di un veicolo danneggiato nella sua disponibilità. 3.2 Il secondo motivo di ricorso è generico poiché la Corte ha bene spiegato gli elementi di fatto su cui si fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato, che non vengono di fatto contestati dalla difesa e che logicamente palesano la responsabilità dell'imputato e la disponibilità da parte sua di un veicolo di provenienza illecita, che il predetto ha utilizzato, modificandone gli elementi identificativi.

4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurb 3000 in favore della cassa delle ammende. • Motivazione semplificata Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino Giovan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1982 avverso la sentenza resa il 19 Marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 Aprile 2019 che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di un'autovettura. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, tramite il suo difensore di fiducia, deducendo: 2.1 Vizio della motivazione in relazione all'art. 648 bis codice penale poiché la sentenza di appello si limita a respingere con motivazione illogica le osservazioni difensive, nonostante non vi siano prove che consentano di attribuire all'imputato l'attività di alterazione del veicolo, non potendosi escludere che le anomalie accertate in occasione del controllo fossero già presenti al momento dell'acquisto da parte del Somma, avvenuto nel novembre 2006. 2.2 violazione degli articoli 648 e 648 bis codice procedura poiché l'imputato era inizialmente stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di ricettazione, ma con ordinanza il tribunale ha diversamente qualificato il fatto e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero. La corte d'appello incorre nella violazione dell'articolo 648 bis cod.pen. in quanto ritiene integrata tale ipotesi delittuosa in assenza del reato presupposto e di qualsivoglia indice sintomatico dotato di specificità in ordine alla derivazione del veicolo. Nonostante le specifiche doglianze sul punto, il tribunale ha ritenuto sussistente il riciclaggio, operando una confusione tra l'elemento costitutivo del reato di riciclaggio e la finalità della condotta contestata di alterazione, affermando che l'abrasione del telaio e la modifica costituisce operazione finalizzata all'occultamento della provenienza delittuosa della res. La Corte ha acriticamente aderito a questa ricostruzione non considerando che la mera detenzione di un bene alterato non è sufficiente per l'affermazione di responsabilità in ordine al riciclaggio. 3.11 ricorso è inammissibile perché costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello che devono ritenersi generiche in quanto non si confrontano con le motivazioni rese al riguardo dal tribunale e dalla Corte. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato poiché a pagina 5 della sentenza di primo grado si afferma che le modifiche alla vettura erano state compiute in epoca successiva all'acquisto della stessa da parte dell'imputato. La Corte di appello ha risposto allo specifico motivo di gravame osservando che i codici identificativi indicavano una costruzione del veicolo successiva al dicembre 2004 e che è dimostrato che sul veicolo erano state effettuate delle operazioni consistite nell' avere saldato sulla autovettura di provenienza furtiva rinvenuta dagli operanti un telaio appartenente ad un veicolo acquistato in precedenza dal Somma ed in pessime condizioni. La Corte ha correttamente osservato che le operazioni di abrasione del telaio e di modifica dei numeri identificativi che hanno lo scopo di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un bene non possono che essere state realizzate con la partecipazione dell'imputato che ha utilizzato il telaio di un veicolo danneggiato nella sua disponibilità. 3.2 Il secondo motivo di ricorso è generico poiché la Corte ha bene spiegato gli elementi di fatto su cui si fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputato, che non vengono di fatto contestati dalla difesa e che logicamente palesano la responsabilità dell'imputato e la disponibilità da parte sua di un veicolo di provenienza illecita, che il predetto ha utilizzato, modificandone gli elementi identificativi. 4. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurb 3000 in favore della cassa delle ammende. • Motivazione semplificata Roma 7 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orsellino Giovan
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