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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025

Cassazione n. 16148/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione coerente e immune da censure, essendosi dedotta la falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno dalla sostanziale coincidenza con la consegna di un titolo in pagamento il giorno prima della suddetta denuncia, elemento ritenuto idoneo a dimostrare la volontà dell'imputato di sottrarsi all'adempimento mediante la presentazione della falsa denuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA] id nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure in punto di fatto correttamente risolte dai giudici di merito, con motivazione coerente e immune da censure, essendosi dedotta la falsità della denuncia di smarrimento dell'assegno dalla sostanziale coincidenza con la consegna di un titolo in pagamento il giorno prima della suddetta denuncia, elemento ritenuto idoneo a dimostrare la volontà dell'imputato di sottrarsi all'adempimento mediante la presentazione della falsa denuncia; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere est ore [OSCURATO:PERSONA] id nte
Sentenza Cassazione n. 16148/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris