CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31903/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( VENEZUELA) I [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale era stata richiesta la rideterminazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, irrogata, ai sensi dell'art. 222, comma 2, d.I.30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa il 21 gennaio 2019 e irrevocabile il 7 febbraio 2019, in relazione al reato di cui all'art. 589-bis, primo e quarto comma, cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione dà atto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di cui sopra è intervenuta la sentenza della Corte cost. n. 88 del 19 febbraio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, ultimo periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per i reatp di cui agli artt. 589- bis e 590-bis cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorrano le aggravanti previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen. Tuttavia, il Tribunale rileva che la succitata dichiarazione di incostituzionalità, riguardando una sanzione amministrativa accessoria, non può rilevare in sede di esecuzione ai fini della modifica della decisione in cognizione, in quanto l'art. 30, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, non si riferisce a tale sanzione. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il condannato tramite il difensore; muovendo doglianze esposte in tre motivi. 2.1. Con i primi due motivi lamenta violazione degli artt. 676 cod. proc. pen. e 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953, svolgendo censure con le quali rileva che la sanzione della revoca della patente di guida irrogata al ricorrente, secondo i parametri normativi non conformi ai principi costituzionali, è in esecuzione poiché gli organi competenti al rilascio della patente di guida, non possono fare altro che uniformarsi alla statuizione del giudice penale sul trattamento sanzionatorio. Esso, però, è privo dei requisiti di legalità, sicché va rimosso dal giudice dell'esecuzione vertendosi in materia di sanzione, per i suoi effetti, sostanzialmente penale. 2.2. Con il terzo motivo chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953, laddove tale disposizione non si applica alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida illegittimamente disposta, in via obbligatoria, nel caso di condanna per il reato di cui all'art. 589-bis, primo e quarto comma, cod. pen., intervenuta prima della pronunzia della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 88 del 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Dopo la pronuncia del provvedimento impugnato è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 24 aprile 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto interpretato nel senso della sua inapplicabilità alla sanzione della revoca della patente di guida disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada, sicché il giudice dell'esecuzione può sostituire la predetta sanzione con quella della sospensione della patente di guida, nel caso, come quello in trattazione, in cui la revoca sia stata disposta, in sede di cognizione, a seguito di una condanna irrevocabile per il delitto di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime, non aggravato dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, pronunciata prima della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 222, comma 2, cod. strada, con sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 (Sez. 1, n. 35457 del 11/05/2021, Rv. 281898). 3. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione si uniformi all'attuale quadro norrnativo conseguente all'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 24 aprile 2021. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna