CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 8 luglio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Firenze aveva assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di truffa loro ascritto per insussistenza del fatto. Ritenuto che il motivo dei ricorsi presentati dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa e alla omessa o erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali, è finalizzato ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello che, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, a pagina 6, ha escluso che la omessa indicazione nel contratto preliminare dell'esistenza di vincoli ipotecari e della mancanza del permesso di costruire costituissero gli artifizi e raggiri, poiché, nel preliminare, la parte venditrice aveva assunto l'impegno che il terreno sarebbe stato libero dai vincoli entro la data del rogito e che il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato entro il febbraio del 2010; considerato che la Corte territoriale, a pagina 7, ha altresì ribadito l'assenza di prova dell'ingiusto profitto asseritamente conseguito dagli imputati, escluso dalla circostanza che, dopo la conclusione del preliminare, le somme versate dai coniugi non erano state apprese dagli imputati Della Nave e Masina, che intanto erano usciti dalla compagine sociale, ma erano state contabilizzate dalla società e utilizzate per i pagamenti necessari, mentre la Forti, quale parte acquirente, aveva subito anch'essa un danno e si era insinuata nel fallimento della stessa società; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d