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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 00693/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 16.04.2025, la Corte di Appello di Roma„ ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Roma il 20 giugno 2017).

2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, con un unico atto con cui deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della fattispecie del furto tentato anziché quella del furto consumato.

3. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili .

Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, risulta dagli atti che i due coimputati si erano impossessati della borsa della turista che si trovava per terra e si erano dati alla fuga e solo successivamente erano stati inseguiti dalle Forze dell'ordine così conseguendo per un apprezzabile lasso di tempo il dominio sulla res trafugata.

La Corte territoriale, pertanto, nel negare la derubricazione nella fattispecie tentata, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, dopo essersi impossessato di un bene, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proC.pen., la condanna dei' ricorrenti al pagamento delle spese processUali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 16.04.2025, la Corte di Appello di Roma„ ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia (fatto avvenuto in Roma il 20 giugno 2017). 2. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, con un unico atto con cui deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto la sussistenza della fattispecie del furto tentato anziché quella del furto consumato. 3. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili . Il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata, risulta dagli atti che i due coimputati si erano impossessati della borsa della turista che si trovava per terra e si erano dati alla fuga e solo successivamente erano stati inseguiti dalle Forze dell'ordine così conseguendo per un apprezzabile lasso di tempo il dominio sulla res trafugata. La Corte territoriale, pertanto, nel negare la derubricazione nella fattispecie tentata, ha applicato il costante orientamento di questa Corte, secondo cui integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, dopo essersi impossessato di un bene, approfittando della disattenzione della persona offesa, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Rv. 267266). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proC.pen., la condanna dei' ricorrenti al pagamento delle spese processUali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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