CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14804-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 297, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 2626 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA - [OSCURATO:PERSONA] 37 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 677/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia ha ad oggetto tre fondi - Chenco, Camardo e Colla (o Stagliata) - venduti da [OSCURATO:PERSONA] ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: coniugi Roti/Bertucci) con atto pubblico del 23 ottobre 1981 e oggetto di domande giudiziali diverse, tutte definite con la sentenza impugnata. 2. Per quanto qui interessa, il fondo Chenco venne rivendicato dai coniugi Roti/Bertucci, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. 484/84), nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale pretendeva di averlo usucapito. Nel giudizio di primo grado intervenne anche la moglie del convenuto Barbara, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sostenendo anch'ella di avere usucapito, insieme al marito, il fondo de quo, avendone ricevuto il possesso, in forza di scrittura privata non trascritta del 15 marzo 1975, dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito: coniugi Figliuzzi/Tassone), i quali, a loro volta, ne avevano ricevuto il possesso, in forza di scrittura privata non trascritta dell' 8 luglio 1966, dalla sopra menzionata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, chiamava in garanzia per evizione i suoi danti causa, [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduta nel corso del giudizio di primo grado) e [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA]. 3. In separato giudizio, sempre davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. 42/90), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero condannarsi i coniugi Roti/Bertucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli nelle more deceduto) per sentir accertare la simulazione dell'atto [OSCURATO:DATA_NASCITA] di trasferimento del fondo Chenco da [OSCURATO:PERSONA] ai coniugi Roti/Bertucci e comunque per sentir condannare i convenuti «in via di illecito o garanzia al pagamento dei danni dagli istanti subiti» (pag. 5, rigo 19, della sentenza). I 4. I fondi Camardo e Colla (o Stagliata), per contro, vennero rivendicati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi Roti/Bertucci in un terzo giudizio, ancora davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (R.G. 799/98). 5. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riuniti i tre giudizi, accolse la domanda dei coniugi Roti/Bertucci di rivendica del fondo Chenco; disattese la domanda di garanzia per l'evizione del fondo Chenco proposte da [OSCURATO:PERSONA], giudicando «inammissibile il giudizio di garanzia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]» e «estinto il giudizio di garanzia nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]»; rigettò le domande di rivendica dei fondi Camardo e Colla (o Stagliata) proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei coniugi Roti/Bertucci (vedi il dispositivo della sentenza di primo grado a pag. 6 del ricorso). 6. La Corte d'appello di Catanzaro, investita dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] (anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], frattanto deceduto), ha confermato integralmente la sentenza di prime cure. 6.1. Quanto al fondo Chenco, la corte distrettuale ha ritenuto, in primo luogo, che i coniugi Roti/Bertucci avessero dimostrato il loro diritto di proprietà producendo il loro atto di acquisto da [OSCURATO:PERSONA], indicata come comune dante causa anche dagli originari convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. In secondo luogo, la corte catanzarese ha ritenuto che coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero dimostrato il loro acquisto per usucapione ex art. 1159 bis c.c. (si tratta di fondo in comune montano). In proposito la corte territoriale ha giudicato irrilevanti le scritture private menzionate nel § 2 che precede, in quanto la scrittura del 1966 costituiva un mero preliminare di vendita da [OSCURATO:PERSONA] ai coniugi Figliuzzi/ Tassone e la scrittura del 1975 trasferiva a [OSCURATO:PERSONA] i diritti di credito sorti in capo ai promissari acquirenti Figliuzzi/Tassone con la suddetta scrittura del 1966. Tanto premesso sul piano petitorio, la corte d'appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non avessero provato di aver posseduto il cespite per il necessario quindicennio; a pag. 11, ultimo capoverso, dell'impugnata sentenza si legge infatti: «dall'esame degli atti del fascicolo relativo alla causa possessoria instaurata davanti alla Pretura di [OSCURATO:PERSONA] ... e quindi dalle risultanze della prova testimoniale ivi espletata, non è emerso, ed anzi è stato escluso, il possesso del fondo uti dominus da parte del [OSCURATO:PERSONA] (dante causa dell'appellante) prima dell'anno 1977 o comunque il decorso del tempo necessario per la usucapione, al momento della presentazione della domanda riconvenzionale. Lo stesso dicasi con riferimento alla domanda di usucapione proposta in proprio dall'odierna appellante, in quanto priva del necessario riscontro anche in sede testimoniale»). 6.3. Da ultimo, la corte di appello ha confermato le statuizioni del primo giudice sulla domanda di garanzia per evizione svolta da [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Quanto ai fondi Camardo e Colla (o Stagliata), la corte territoriale ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] li avesse acquistato a titolo derivativo - per la già evidenziata efficacia meramente obbligatoria delle scritture del 1966 e del 1975 già menzionate nel § 2 che precede - ed ha altresì escluso che la stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] li avessero posseduti per il tempo necessario all'usucapione quindicennale. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di appello per cassazione, sulla scorta di nove motivi. 8. Hanno depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi dei coniugi Roti/Bertucci e il sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno spiegato difese in questa sede. 9. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 per la quale i controricorrenti hanno depositato una memoria. 10. Con il primo motivo di ricorso, riferito all'art. 360, n. 5, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata valutazione di alcune scritture che, sostiene, se esaminate, avrebbero portato ad un diverso esito decisionale. In particolare, nel motivo di ricorso si fa riferimento alla scrittura privata del 1975 con cui la ricorrente acquistò il fondo Chenco dai coniugi Figliuzzi/Tassone ed alla scrittura privata del 1966, con cui questi ultimi avevano acquistato il medesimo fondo da [OSCURATO:PERSONA] (vedi il paragrafo 2 che precede). Secondo la ricorrente la corte d'appello si sarebbe erroneamente concentrata sui profili petitori della vicenda (e, quindi, sulla mancata trascrizione di tali atti), trascurando che dette scritture erano idonee a provare il trasferimento del possesso del fondo Chenco da [OSCURATO:PERSONA] ai coniugi Figliuzzi/Tassone e da questi ultimi alla stessa ricorrente e, quindi, erano decisive per supportare la domanda di usucapione da costei avanzata. Nel motivo di ricorso, inoltre, si censura anche la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di rivendica introdotto dai coniugi Roti/Bertucci. 11. Con il secondo motivo di ricorso, riferito all'art. 360, n. 4, c.p.c., vengono riproposte sostanzialmente le medesime doglianze sviluppate nel primo motivo, presentate, però, sotto il profilo - non dell'omesso esame di fatti decisivi, ma - della violazione del disposto dell'articolo 116 c.p.c. e della conseguente nullità della sentenza. 12. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché propongono le medesime censure, ancorché sotto angolazioni giuridiche diverse. Essi vanno entrambi giudicati in ammissibili, perché si risolvono in una sollecitazione alla revisione del materiale istruttorio che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. 12.1. E' appena il caso di aggiungere che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la corte territoriale non ha omesso di esaminare le scritture del 15/03/1975 e del 08/07/1966, ma le ha esaminate e - con giudizio di fatto rientrante nei poteri del giudice di merito - ha escluso che le medesime fossero idonee a offrire la prova di una situazione di fatto qualificabile come possesso in capo a [OSCURATO:PERSONA] e a suo marito [OSCURATO:PERSONA] (vedi pag. 10 della sentenza, ultimo capoverso: «né le suddette scritture private possono considerarsi valide anche come elemento di prova della trasmissione del possesso e quindi utili ai fini del riconoscimento dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione»). 12.2. Si può ulteriormente aggiungere, inoltre, che la scrittura del 1975 risale a nove anni prima dell'inizio della causa di rivendica introdotta dai coniugi Roti/Bertucci e quindi, quando anche fosse idonea a dimostrare l'immissione di [OSCURATO:PERSONA] nel possesso del fondo, la durata di tale possesso sarebbe insufficiente ai fini della usucapione quindicennale; né [OSCURATO:PERSONA] potrebbe unire il suo possesso a quello dei suoi danti causa Figliuzzi/ Tassone, giacché tanto l'atto del 1966 quanto quello del 1975 sono stati interpretati dalla corte d'appello, con statuizione non specificamente censurata, come avente effetti meramente obbligatori e non reali (il primo come promessa di vendita e il secondo come atto di trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] dei diritti di natura obbligatoria spettanti sul fondo Chenco ai coniugi Figliuzzi/ Tassone); con la duplice conseguenza, per un verso, che i coniugi Figliuzzi/ Tassone, avendo ricevuto la consegna del fondo in quanto promissari acquirenti, dovevano considerarsi detentori e non possessori del fondo stesso (Cass. SSUU n. 7930/2008) e, per altro verso, che l'atto del 1975 - non essendo astrattamente idoneo a determinare il trasferimento della proprietà - non avrebbe comunque sorreggere l'operatività della accessio possessionis (Cass. 20715/18: «In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene; ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa»). 12.3. Da ultimo, non può sottacersi il radicale difetto di specificità della doglianza concernente la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di rivendica introdotto dai coniugi Roti/Bertucci, non offrendosi nel ricorso alcuna indicazione sul contenuto dei capitoli di tale prova e sulle ragioni della ritenuta decisività dei fatti che ne formano oggetto. 13. Con il terzo ed il quatto motivo, rispettivamente riferiti al n. 3 ed al n. 4 dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] censura l'affermazione dell'impugnata sentenza alla cui stregua il rigetto del primo motivo di appello imporrebbe «di conseguenza il rigetto della domanda di garanzia avanzata contro i venditori ed i loro aventi causa»; ella lamenta, nel terzo motivo, la violazione all'art. 1476 comma 2 c.c. e, nel quarto motivo, la nullità della sentenza per manifesta illogicità della stessa. 13.1. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, perché attingono un'affermazione estranea all'effettiva ratio decidendí sulla cui base la corte territoriale ha disatteso la domanda di garanzia per evizione di [OSCURATO:PERSONA]. 13.2. Ha ragione, infatti, la ricorrente nel lamentare l'illogicità dell'affermazione della corte territoriale secondo cui il rigetto del motivo di appello con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato l'accoglimento della domanda di rivendica dei coniugi Roti/Bertucci implicherebbe il rigetto della domanda di garanzia per evizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei suoi danti causa. Ma tale affermazione è in effetti priva di portata decisoria (donde l'insussistenza dell'interesse ad impugnarla) perché il rigetto della domanda di garanzia per evizione di [OSCURATO:PERSONA] (che il primo giudice aveva giudicato inammissibile nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] ed estinta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cfr. il § 4 che precede) non si fonda su detta affermazione, bensì sul rilievo che il giudizio RG 42/90 introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro «i coniugi Roti/Bertucci nonché gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e quindi [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 12, rigo 5 e segg. della sentenza), che era stato instaurato anche «quale azione di garanzia per evizione» (pag. 12, rigo 12 della sentenza), era stato «correttamente dichiarato estinto a seguito della mancata e/o regolare notifica dell'atto di riassunzione agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] nel termine indicato dal giudice; essendo la causa inscindibile, la declaratoria di estinzione colpisce altresì la collegata azione di garanzia intrapresa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA]». 13.3. La suddetta argomentazione della corte di appello non ha formato oggetto di specifica censura nei due mezzi di impugnazione in esame, nemmeno nella parte in cui implicitamente fa discendere dall'estinzione del giudizio Trib. [OSCURATO:PERSONA] R.G. 42/90 l'inammissibilità delle domande di garanzia spiegate da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del giudizio Trib. [OSCURATO:PERSONA] R.G. 418/84 in cui ella era intervenuta (riunito al giudizio R.G. 42/90 e insieme a quello definito con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confermata dalla corte catanzarese con la pronuncia qui impugnata). Donde l'inammissibilità, per difetto di pertinenza alla ratio decidendi della sentenza gravata, dei motivi terzo e quarto. 14. I motivi quinto, sesto settimo e ottavo attingono la statuizione di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] relativa alla pretesa usucapione dei fondi Camardo e Stagliata. 15. Con il quinto motivo di ricorso, riferito all'art. 360, n. 5, c.p.c., viene dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorda concentrando il proprio esame sulle menzionate scritture private del 1966 e del 1975 invece che, come richiesto da [OSCURATO:PERSONA], sulla circostanza di fatto della sussistenza di un possesso ventennale idoneo a configurare l'usucapione di tali fondi; in tal modo violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 16. Con il sesto motivo di ricorso viene reiterata la medesima doglianza svolta nel quinto motivo con riferimento, però, all'art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione alla dedotta violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c.. 17. Il quinto e il sesto motivo possono essere trattati congiuntamente, poiché entrambi denunciano il vizio ultra-petizione (mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato) in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa rigettando la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che essa sarebbe stata fondata sulle menzionate scritture private del 1966 e del 1975. Al contrario, argomenta la ricorrente, tale domanda si fondava sull'allegazione di un possesso ultraventennale. I motivi sono infondati. Nella impugnata sentenza la corte di appello, pronunciandosi sulla domanda proposta dall'odierna ricorrente in relazione ai fondi Camardo e Stagliata, non si limita ad escludere l' idoneità delle scritture del 1966 e del 1970 a produrre effetti traslativi della proprietà di tali fondi, ma afferma altresì che « in relazione all'acquisto a titolo originario per usucapione, i coniugi [OSCURATO:PERSONA] non hanno provato il possesso uti dominus pacifico, ininterrotto ed ultraquindicennale dei due fondi suddetti» (pag. 12, penultimo rigo, della sentenza). 18. Il settimo e l'ottavo motivo di ricorso denunciano - rispettivamente sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo e sotto il profilo della violazione del giudicato esterno - la mancata considerazione, da parte della corte d'appello, della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2003 che, a dire della ricorrente, avrebbe accertato il possesso della stessa sul fondo Stagliata dal 15 Marzo 1975 alla data della stessa sentenza. 18.1. I motivi sono inammissibili per radicale difetto di specificità, perché le censure non risultano supportate dalla necessaria illustrazione dei contenuti sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2003; vale a dire delle domande su cui tale sentenza si è pronunciata e delle ragioni delle decisioni nella stessa assunte. A pag. 12 del ricorso per cassazione il contenuto di detta sentenza viene indicato esclusivamente quale pronuncia di riforma di una decisione pretorile che aveva accolto un'azione possessoria dei coniugi Roti/Bertucci. L'unica indicazione che da tale scarno riferimento può trarsi è che i coniugi Roti/Bertucci avevano esperito contro [OSCURATO:PERSONA] (non vi sono riferimenti a [OSCURATO:PERSONA]) un'azione a tutela del loro possesso e che tale azione, accolta in primo grado, è stata definitivamente rigettata in secondo grado. Sulle ragioni di tale rigetto nulla viene spiegato nel ricorso, né la ricorrente indica in quali passi della sentenza da lei indicata risulterebbe «affermato il possesso del sig. [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA]» né, tanto meno, il tempo in cui tale possesso sarebbe stato esercitato. Donde la inammissibilità del motivo per difetto di specificità. 19. Con il nono motivo di ricorso, riferito al n. 4 dell'art. 360 c.p.c., la ricorrente lamenta la mancata pronuncia della corte di appello circa le regolazione delle spese del giudizio di primo grado, che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ai coniugi Roti/Bertucci. 19.1. La doglianza è inammissibile, perché dalle conclusioni dell'appellante, come riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto uno specifico motivo di appello avverso la regolazione delle spese di primo grado; né ciò risulta dall'esposizione dei motivi di appello svolta nella sentenza impugnata (pagg. 7/8) o dallo "Svolgimento del processo" riportato nel ricorso per cassazione (pag. 3 e segg.); sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente trascrivere i brani del suo appello che censuravano specificamente la regolazione delle spese del primo grado o, quanto meno, indicare in quale luogo (paragrafo, pagina) del proprio atto d'appello tali brani erano collocati. Donde l'inammissibilità del motivo, perché formulato con tecnica espositiva difforme dalle prescrizioni dell'articolo 366 cpc (cfr. Cass.28072/201: «Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi»). 19.2. Può peraltro aggiungersi che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano rimasti soccombenti in primo grado, cosicché, quand'anche la statuizione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva condannati a rifondere le relative spese ai coniugi Roti/Bertucci fosse stata censurata con uno specifico motivo di appello, il rigetto di tale motivo - comunque contenuto nel dispositivo della sentenza qui gravata («rigetta l'appello proposto e per l'effetto conferma la sentenza impugnata in ogni sua statuizione», sottolineatura nostra) non richiederebbe specifica motivazione, né sarebbe censurabile in sede di legittimità (Cass.11329/2019: «In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione»). 20. Il ricorso è, in definitiva, rigettato. 21. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. 22. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 5.500, di cui C 200 per esborsi, oltre accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuto a v