ro tempore, rappresentata e difesa invirtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cheha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; elettivamente domiciliata in Roma, allavia del Viminale, n. 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroCOMUNE di CHIETI – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Morgione del proprio Servizio “Affari legali”, che hanno indicato i rispettivi indi-Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026rizzi di p.e.c. e che lo rappresentano e difendono disgiuntamente e congiunta-mente in virtù di procura speciale allegata al controricorso.CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente pro tem-pore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cuiuffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 134/2025 della Corte d'Appello di L'Aquila.Udita la relazione nella camera di consiglio del 6 maggio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto in data 24.12.2020 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citava laRegione Abruzzo ed il Comune di Chieti a comparire dinanzi al Tribunale di L'A-quila.Chiedeva condannare la Regione Abruzzo ed il Comune di Chieti in solido acorrisponderle la complessiva somma di euro 1.522.501,02 (di cui euro490.725,02 per l'anno 2017, euro 529.101,88 per l'anno 2018 ed euro502.674,12 per l'anno 2019) a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dairinnovi dei C.C.N.L. del settore “autoferrotranvieri” del 20.12.2003, del14.12.2004 e del 14.12.2006 nonché dall'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], maggiori onericalcolati in base alla consistenza media del personale addetto al trasporto pub-Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026blico locale alle dipendenze di essa attrice negli anni di riferimento (2017, 2018e 2019).2. Resisteva la Regione Abruzzo.Resisteva il Comune di Chieti.3. Con sentenza n. 843/2022 il Tribunale di L'Aquila rigettava la domanda sianei confronti della Regione Abruzzo sia nei confronti del Comune di Chieti; con-dannava l'attrice alle spese di lite.4. Proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Resisteva la Regione Abruzzo; esperiva appello incidentale.Resisteva il Comune di Chieti.5. Con sentenza n. 134/2025 la Corte d'Appello di L'Aquila così statuiva:- accoglieva l'appello incidentale e, per l'effetto, dichiarava il difetto di legit-timazione passiva della Regione Abruzzo;- rigettava l'appello principale;- compensava integralmente tra le parti tutte le spese del grado.6. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ri-corso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorsocon ogni susseguente pronuncia.Il Comune di Chieti ha depositato controricorso, contenente ricorso inciden-tale affidato ad un unico motivo; ha chiesto rigettarsi il ricorso principale edaccogliersi il ricorso incidentale con ogni conseguente statuizione.CONSIDERATO CHENumero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/20267. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 60, 61 e 64 legge Regione Abruzzo n. 1/2011, dell'art. 1, commi 295 -297,legge n. 244/2007, dell'art. 16 bis, 2° co., legge n. 135/2012 (di conversioned.l. n. 95/2012), degli artt. 81, 101 e 102 cod. proc. civ. e delle norme in temadi legittimazione passiva.Deduce che ha errato la Corte di L'Aquila, allorché ha opinato per il difetto dilegittimazione passiva della Regione Abruzzo.Deduce segnatamente che ha errato la Corte aquilana, sia che abbia opinatonel senso che la Regione Abruzzo è priva di legitimatio ad causam, sia che abbiaopinato nel senso che la Regione Abruzzo è priva di legittimazione passiva so-stanziale (cfr. ricorso, pagg. 7 - 8).8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delleleggi n. 47/2004, n. 58/2005, n. 296/2006, dell'art. 1, commi 295 -297, leggen. 244/2007, dell'art. 16 bis, 2° co., legge n. 135/2012 (di conversione d.l. n.95/2012).Deduce che ha errato la Corte di L'Aquila, allorché ha escluso, a seguito dell'a-brogazione della legge n. 244/2007, la riviviscenza per le Regioni a statuto or-dinario della legge n. 47/2004, della legge n. 58/2005 e della legge n. 296/2006.Deduce, da un canto, che l'art. 16 bis, 2° co., della legge n. 135/2012 hadisposto l'abrogazione dei commi 295 - 297 dell'art. 1 della legge n. 244/2007,facendo confluire le risorse ormai fiscalizzate nel nuovo fondo nazionale tra-sporti, “ma non ha disposto nulla riguardo alle leggi n. 47/2004, 58/2005 eNumero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026296/2006, tuttora vigenti per le Regioni a statuto speciale e per le Provincieautonome e che dovrebbero, pertanto, ritenersi vigenti anche per le Regioni astatuto ordinario” (così ricorso, pag. 14).Deduce, d'altro canto, che le disposizioni di cui alle leggi n. 47/2004, n.58/2005 e n. 296/2006, siccome a carattere straordinario giacché recettive dispecifici accordi sindacali e dunque aventi una finalità contributiva tutta parti-colare, risultano pienamente compatibili con quelle di carattere generale conte-nute nella legge n. 135/2012 (cfr. ricorso, pag. 15).9. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delleleggi n. 47/2004, n. 58/2005, n. 296/2006, dell'art. 1, commi 295 - 297, leggen. 244/2007, dell'art. 16 bis, 2° co., legge n. 135/2012 (di conversione d.l. n.95/2012) e dell'art. 56 legge Regione Abruzzo n. 62/1983, come modificatodall'art. 10, 1° co., lett. b), legge Regione Abruzzo n. 38/2017.Deduce che ha errato la Corte di L'Aquila a disattendere le indicazioni di cuiall'ordinanza n. 9203/2023 di questa Corte di legittimità, ordinanza con cui èstata confermata altra sentenza della stessa Corte aquilana, che “aveva esclusoche il computo finale del saldo contributivo (…) andasse ridotto nella misura deicontributi versati a diverso titolo alla [[OSCURATO:PERSONA]]” (cfr. sentenzad'appello, pag. 15, e ricorso, pag. 18).Deduce segnatamente che questa Corte di legittimità, con l'ordinanza n.9203/2023, ha affermato il principio per cui “i contributi percepiti dall'aziendaesercente servizi di t.p.l. a copertura dei maggiori costi dipendenti dal rinnovodel CCNL di settore 2004 – 2007 non debbono essere portati in detrazione deiNumero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026saldi contributivi spettanti all'azienda medesima, in quanto trattasi di contributiaventi natura estranea a quella che caratterizza gli ordinari contributi in contoesercizio, ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale vigente ra-tione temporis” (così ricorso, pag. 19).Deduce d'altra parte che concorre a dar conto del buon fondamento dellaazionata pretesa la legge Regione Abruzzo n. 38/2017, il cui art. 10, 1° co. (cheha modificato l'art. 56 della legge Regione Abruzzo n. 62/1983), dispone «all'ar-ticolo 56 dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente: “Il conguaglio di cui sopraè decurtato delle erogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle rife-rite al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settoreautoferrotranvieri”».10. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente principale denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione delleleggi n. 47/2004, n. 58/2005, n. 296/2006, dell'art. 1, commi 295 - 297, leggen. 244/2007, dell'art. 16 bis, 2° co., legge n. 135/2012 (di conversione d.l. n.95/2012) e degli artt. 49, 50, 56 e 57 legge Regione Abruzzo n. 62/1983.Deduce che ha errato la Corte di L'Aquila a disattendere la doglianza con cuisi era addotto che la Regione Abruzzo non aveva “provveduto a determinare aconsuntivo i costi standardizzati delle aziende esercenti il t.p.l. in Abruzzo pergli anni successivi al 1987, tramite raffronto con i costi effettivi, quali risultantidai bilanci aziendali,” e che “alcun rilievo [potevano] assumere i contributi diesercizio erogati in acconto ai sensi della legge regionale n. 62/1983 in quantocorrisposti salvo conguaglio e quindi in modo provvisorio” (cfr. sentenza d'ap-pello, pag. 17).Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026Deduce invero che la Regione Abruzzo non ha determinato per gli anni 2017– 2019 il deficit aziendale della [OSCURATO:PERSONA] e quindi non le hacorrisposto il conguaglio sui contributi di esercizio ex art. 56 della legge RegioneAbruzzo n. 62/1983 relativo alle stesse annualità (cfr. ricorso, pag. 22).Deduce altresì che non hanno alcun rilievo i contributi erogati in acconto aisensi della legge regionale n. 62/1983, “in quanto corrisposti salvo conguaglio(…) e quindi in modo provvisorio” (così ricorso, pag. 22).Deduce infine che il richiamo operato dalla Corte distrettuale alla deliberadella Giunta della Regione Abruzzo n. 706/2016 è “del tutto inconferente nellafattispecie di causa che ha per oggetto (…) i contributi a copertura dei maggiorioneri derivanti dai rinnovi contrattuali 2004-2007 relativi agli anni 2017, 2018e 2019” (così ricorso, pag. 23).11. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente incidentale denuncia ai sensidell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degliartt. 60, 61 e 64 della legge Regione Abruzzo n. 1/2011, dell'art. 1, commi 295- 297, legge n. 244/2007, dell'art. 16 bis, 2° co., legge n. 135/2012 (di conver-sione d.l. n. 95/2012) e degli artt. 81, 101 e 102 cod. proc. civ.Deduce che ha errato la Corte di L'Aquila a disconoscere la legittimazionepassiva della Regione Abruzzo.Deduce che alla stregua della normativa statale e regionale la Regione è te-nuta alla corresponsione dei contributi per cui è controversia e al Comune spettala mera erogazione alla concessionaria delle somme una volta trasferite (cfr.ricorso incidentale, pag. 16).Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/202612. Il primo motivo del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso inciden-tale veicolano, evidentemente, la medesima censura; il che ne impone la disa-mina contestuale; in ogni caso, ambedue i mezzi di impugnazione sono inam-missibili ai sensi dell'art. 360 bis, 1° co., n. 1, cod. proc. civ., siccome la [OSCURATO:PERSONA]Aquila ha statuito in maniera conforme all'elaborazione di questa Corte dilegittimità.13. È sufficiente, invero, il rinvio alle motivazioni delle ordinanze n. 21054 e21056 del 24.7.2025, pronunciate da questa Corte in controversie che hannoparimenti opposto la [OSCURATO:PERSONA] alla Regione Abruzzo e al Co-mune di Chieti.Ebbene, con le ordinanze anzidette questa Corte ha dapprima precisato cheil profilo controverso concerneva non già la legitimatio ad causam bensì la tito-larità passiva del rapporto oggetto della domanda. Indi, ha atteso alla ricostru-zione del quadro normativo di riferimento. Dipoi, ha puntualizzato quanto segue(il riferimento, in particolare, è alla motivazione dell'ordinanza n. 21054/2025):«(…), dalla normativa sopra indicata si desume chiaramente che a partire dal2011, con l'entrata in vigore della L.R. 1/2011 è avvenuto un trasferimentocompleto delle funzioni gestionali e finanziarie in materia di TPL ai Comuni ca-poluogo (nel caso di specie, Chieti). La successiva L.R. Abruzzo n. 9/2012 all'art.1 ha poi proseguito nella direzione tracciata dalla L.R. 1/2011 prevedendo larichiesta distinta dei contributi alla Regione o al Comune a seconda delle con-cessioni regionali o comunali, come nel caso di specie, prevedendo una disciplinatransitoria all'art. 2 ed una tempistica dei trasferimenti dalla Regione ai Comuniall'art. 3».Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026«Rimane, quindi, confermato che la Regione si limita a trasferire un monterisorse omnicomprensivo, vincolato al solo scopo di sostenere i costi del serviziourbano, ma non ha più alcun obbligo diretto nei confronti delle aziende conces-sionarie del trasporto pubblico urbano».«Di conseguenza, qualsiasi rivendicazione economica deve essere rivolta alComune concedente, che ha la responsabilità dell'esercizio e del rapporto con-trattuale con il gestore. La Regione mantiene delle funzioni amministrative limi-tatamente ai contributi per la libera circolazione ma non in materia di trasportopubblico urbano».«A ciò si aggiunga che la circostanza della mancata abrogazione degli artt.49 e 56 delle legge regionale n. 62/1983 in relazione all'individuazione dellesomme dovute a titolo di conguagli sui contributi di esercizio per mezzo dellaGiunta regionale non vale a sostenere la tesi della permanenza della legittima-zione della Regione finendo, piuttosto, per disconoscere la disciplina della leggen. 1/2011 che ha attuato la delega contenuta nell'art. 59 della legge regionale62/1983 ed è chiaramente finalizzata in un'ottica semplificatoria. Il trasferi-mento di risorse non avrebbe, in definitiva, senso se la titolarità passiva delrapporto permanesse in capo alla Regione trasferente le risorse».14. Il secondo motivo del ricorso principale è parimenti inammissibile.15. Propriamente la ricorrente principale con il secondo mezzo si è limitata ariproporre le ragioni già compiutamente disattese dalla Corte di L'Aquila (cfr.Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22478, secondo cui con i motivi di ricorso per cassa-zione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi dimerito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare leNumero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera con-trapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza im-pugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", cometale inammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.).16. In ogni caso, viepiù alla luce del rilievo di cui alla motivazione dell'ordi-nanza n. 21054/2025 di questa Corte (“la Regione si limita a trasferire un monterisorse omnicomprensivo, vincolato al solo scopo di sostenere i costi del serviziourbano”), vanno condivisi e ribaditi gli assunti della Corte distrettuale.Ovvero che l'evoluzione normativa depone per l'abrogazione tacita delle leggidel 2004, 2005 e 2006, “che prevedevano l'obbligo di contribuzione statale/re-gionale destinato specificamente ai rinnovi contrattuali” (così sentenza d'ap-pello, pag. 14).Ovvero che, “a seguito della innovazione legislativa, le risorse statali erogatealle regioni, seppure complessivamente vincolate al trasporto pubblico locale,non sono più dettagliate in sottocosti, con conseguente infondatezza della pre-tesa (…) alla corresponsione, in via autonoma e separata, del contributo desti-nato ai rinnovi contrattuali” (così sentenza d'appello, pag. 14).Ovvero che “ciò depone per l'abrogazione di tutta la disciplina antecedenteincompatibile con il nuovo assetto” (così sentenza d'appello, pag. 14).17. Del resto, la Corte territoriale ha in maniera pertinente richiamato la pro-nuncia n. 5804 del 23.8.2019 del Consiglio di Stato, nelle cui motivazioni silegge testualmente:«in diversa direzione non può militare la mancata abrogazione formale delledisposizioni che, a suo tempo, avevano introdotto l'obbligo di contribuzione perNumero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026cui è causa (D.L. n. 355/2003; D.L. n. 16/2005; L. 296/2006) ovvero della pre-visione contenuta nell'art. 1, comma 633, della L. n. 208/2015 (che quantificaper il 2016 e a decorrere dal 2017 le risorse destinate dallo Stato al cofinanzia-mento del rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del TPL)».«Osta a tale intendimento il rilievo che con il D.L. n. 95/2012, per le Regioniordinarie, il legislatore ha, nei chiariti sensi, unificato tutte le forme di finanzia-mento statale destinate al trasporto pubblico locale nel fondo nazionale di cui alcitato art. 16 bis, di tal che le risorse erogande non sono (e non possono esserepiù) dettagliate per specifici sottocosti; deve quindi ritenersi che le modalità diassegnazione delle medesime ai rinnovi contrattuali rientrino nella discreziona-lità dell'amministrazione regionale».«Argomenti di segno contrario non possono trarsi dal comma 8 dell'art. 16bis del D.L. n. 95/2012 cit., in base al quale “le risorse di cui al comma 1 nonpossono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del tra-sporto pubblico locale, anche ferroviario”: dalla disposizione si ricava, invero,che la destinazione vincolata delle risorse contenute nel fondo nazionale è rico-nosciuta solo in relazione alla materia del trasporto pubblico locale complessi-vamente considerato, non già specificamente ai rinnovi contrattuali, che, delresto, non vengono in alcun modo menzionati».In questi termini non può che esser disatteso il rilievo della ricorrente secondocui sono confluite nel [OSCURATO:PERSONA] unicamente le risorse finanziariefinalizzate alla contribuzione ordinaria per l'esercizio dei servizi di t.p.l. e nongià la contribuzione straordinaria per cui è controversia, sicché deve postularsila compatibilità ontologica dei differenti tessuti normativi (cfr. ricorso, pag. 16).Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/202618. Il terzo motivo del ricorso principale del pari è inammissibile ai sensidell'art. 360 bis, 1° co., n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte de L'Aquila ana-logamente ha statuito in maniera conforme all'elaborazione di questa Corte dilegittimità.19. Più esattamente, questa Corte con l'ordinanza n. 21049 del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ha puntualizzato che «il precedente di Cass. 9203/23, relativa alle annualitàantecedenti, non tocca l'odierna questione poiché riguardava contributi per an-nualità 2008-2010, anteriori all'introduzione del nuovo fondo nazionale nel2013. Di conseguenza, tale ordinanza non rileva al fine di dimostrare l'esistenzadi un obbligo contributivo per l'anno 2016».Nella specie, analogamente, la complessiva somma di euro 1.522.501,02 èstata domandata per gli anni 2017, 2018 e 2019.20. Ovviamente, i rilievi svolti in sede di disamina dei precedenti motivi -segnatamente in sede di esame del secondo motivo del ricorso principale - giu-stificano ex se la reiezione pur dell'ulteriore argomento addotto con il terzo mo-tivo del ricorso principale, secondo cui “il legislatore regionale, nel prevedere ladecurtazione dal conguaglio dei contributi di esercizio degli importi riferiti al contributo per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settoreautoferrotranvieri , conferma a chiare lettere che la Regione è tenuta ad ero-gare separatamente quest'ultimo contributo alle aziende esercenti il t.p.l. inAbruzzo” (così ricorso, pag. 20).21. Il quarto motivo del ricorso principale similmente è inammissibile.22. Per un verso, la ricorrente principale si è limitata sic et simpliciter a riba-dire le medesime doglianze già congruamente respinte dalla Corte di L'Aquila.Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026Per altro verso, la ricorrente principale non ha assolto gli oneri di specificitàe di autosufficienza con riferimento alla delibera – che ha assunto inconferente- della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 709/2016 (cfr. Cass. (ord.) 24.1.2022,n. 1951).Ben vero, la Corte aquilana ha assunto che, a seguito dell'unificazione per leRegioni a statuto ordinario di tutte le forme di finanziamento statale destinateal trasporto pubblico locale nel fondo nazionale di cui all'art. 16 bis cit., le mo-dalità di assegnazione delle risorse finanziarie ai rinnovi contrattuali rientranonella discrezionalità amministrativa regionale, discrezionalità che la RegioneAbruzzo ha inteso esercitare con la delibera della Giunta regionale n. 709/2016(cfr. sentenza d'appello, pag. 17).Per altro verso ancora, la ricorrente principale non si è compiutamente con-frontata e non ha censurato in maniera specifica il rilievo motivazionale di cui alparagrafo 11.3 della gravata sentenza (“nella specie non risulta dimostrata l'e-sistenza di maggiori trasferimenti statali per il trasporto pubblico (…)”: così sen-tenza d'appello, pag. 18).23. La ricorrente principale va condannata a rimborsare unicamente alla [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione seguecome da dispositivo.Invero, il controricorso della Regione Abruzzo riguarda esclusivamente il ri-corso principale. Difatti, la Regione non ha svolto difese nei confronti del Co-mune di Chieti. In ogni caso, si giustifica l'integrale compensazione delle spesedel presente giudizio di legittimità limitatamente al rapporto processuale tra laRegione Abruzzo ed il Comune di Chieti.Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e delricorso incidentale si giustifica la integrale compensazione delle spese del pre-sente giudizio di legittimità anche nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Chieti.24. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da partedella ricorrente principale sia da parte del ricorrente incidentale, ciascuno persuo conto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso principale;dichiara inammissibile il ricorso incidentale;condanna la ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a rimbor-sare alla controricorrente, Regione Abruzzo, le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 13.700,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità nel rap-porto tra il Comune di Chieti e la Regione Abruzzo e nel rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Chieti;Numero registro generale 7162/2025Numero sezionale 2047/2026Numero di raccolta generale 22338/2026Data pubblicazione 29/06/2026ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricor-rente principale sia da parte del ricorrente incidentale, ciascuno per suo conto,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 6 maggio 2026.Il presidenteGuido Mercolino