Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 30847/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 17368-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2597 rppre:entcito &M_fen Qpw legis c=3311AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2017 della CORTE D'APPELLOdi D.(XIA, dopusitztb_ U/01/2017 R.G,.N. 9015/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante per gli anni scolastici dal 2001/2002 al 2007/2008 aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale assistente tecnico amministrativo coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver la Villani, immessa nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della

I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; - che ober la cassazione di tale deOsione,ricQrre la Villani, a impu e iiRxri trvy, cui resiste, con t„ controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa la Villani depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 17368-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2022 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 2597 rppre:entcito &M_fen Qpw legis c=3311AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 56/2017 della CORTE D'APPELLOdi D.(XIA, dopusitztb_ U/01/2017 R.G,.N. 9015/2009; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 13 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Viterbo e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dei reiterati contratti a termine in virtù dei quali l'istante per gli anni scolastici dal 2001/2002 al 2007/2008 aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero quale assistente tecnico amministrativo coprendo posti vacanti su organico di fatto e di diritto con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto e/o congruo risarcimento del danno; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto aver la Villani, immessa nei ruoli del personale del Ministero sebbene non in virtù del disposto della I. n. 107/2015, beneficiato di una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito in giudizio e risultando allo stesso modo già risarcito del pregiudizio sofferto, in difetto di allegazione di danni ulteriori; - che ober la cassazione di tale deOsione,ricQrre la Villani, a impu e iiRxri trvy, cui resiste, con t„ controricorso, il MIUR; - che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione della causa la Villani depositava atto di rinuncia al ricorso, del quale il Collegio all'odierna udienza da' atto disponendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di cassazione P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione Così deciso in Roma, ne
Sentenza Cassazione n. 30847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris