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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31565/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato in abitazione; Considerato che l'imputato con il primo motivo si limita ad asserire che la decisione impugnata non avrebbe argomentato sulle censure dallo stesso proposto contro la pronuncia di primo grado, senza neppure indicare quali tra esse non erano state considerate dalla Corte territoriale e non confrontandosi, ad ogni modo, con le motivazioni sottese al provvedimento censurato; Ritenuto dunque detto motivo inammissibile per genericità perché omette un puntuale e necessario confronto con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Considerato che, con il secondo motivo, lo ZUPO deduce violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione circa il riconoscimento della sua responsabilità penale e la qualificazione della villa come privata dimora, considerato che la stessa era disabitata; Rilevato, sotto il primo aspetto, che la Corte territoriale ha congruamente argomentato circa la responsabilità penale dell'imputato atteso che lo stesso ed i complici sono stati colti nella flagranza del delitto di tentato furto, stante che, all'arrivo dei militari, avevano già smontato le porte e finestre della villa e stavano portando con loro suppellettili ed attrezzi utilizzati per rimuoverle, e sul posto era parcheggiata l'auto dell'imputato da utilizzare per abbandonare il posto una volta conclusa l'azione furtiva; Osservato, quanto al secondo aspetto, che pure reitera censure già formulate contro la sentenza di primo grado, che la Corte territoriale ha evidenziato congruamente, ai fini della qualificazione del reato come furto in abitazione, che la villa dove è avvenuto il furto non poteva considerarsi abbandonata poiché il cancello antistante la stessa era chiuso a chiave (pag. 1); Considerato che con il terzo motivo lo ZUPO lamenta che gli è stato irrogato un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale senza addurre alcuna motivazione; Rilevato che, in realtà, la decisione impugnata, nel confermare la pena comminata in primo grado, ha adeguatamente argomentato sul rilievo che essa risulta congrua in considerazione della gravità dei fatti di reato e della personalità dell'imputato desunta dai certificati aggiornati del casellario giudiziale (pag. 2);2 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di furto aggravato in abitazione; Considerato che l'imputato con il primo motivo si limita ad asserire che la decisione impugnata non avrebbe argomentato sulle censure dallo stesso proposto contro la pronuncia di primo grado, senza neppure indicare quali tra esse non erano state considerate dalla Corte territoriale e non confrontandosi, ad ogni modo, con le motivazioni sottese al provvedimento censurato; Ritenuto dunque detto motivo inammissibile per genericità perché omette un puntuale e necessario confronto con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Considerato che, con il secondo motivo, lo ZUPO deduce violazione dell'art. 624-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione circa il riconoscimento della sua responsabilità penale e la qualificazione della villa come privata dimora, considerato che la stessa era disabitata; Rilevato, sotto il primo aspetto, che la Corte territoriale ha congruamente argomentato circa la responsabilità penale dell'imputato atteso che lo stesso ed i complici sono stati colti nella flagranza del delitto di tentato furto, stante che, all'arrivo dei militari, avevano già smontato le porte e finestre della villa e stavano portando con loro suppellettili ed attrezzi utilizzati per rimuoverle, e sul posto era parcheggiata l'auto dell'imputato da utilizzare per abbandonare il posto una volta conclusa l'azione furtiva; Osservato, quanto al secondo aspetto, che pure reitera censure già formulate contro la sentenza di primo grado, che la Corte territoriale ha evidenziato congruamente, ai fini della qualificazione del reato come furto in abitazione, che la villa dove è avvenuto il furto non poteva considerarsi abbandonata poiché il cancello antistante la stessa era chiuso a chiave (pag. 1); Considerato che con il terzo motivo lo ZUPO lamenta che gli è stato irrogato un trattamento sanzionatorio superiore al minimo edittale senza addurre alcuna motivazione; Rilevato che, in realtà, la decisione impugnata, nel confermare la pena comminata in primo grado, ha adeguatamente argomentato sul rilievo che essa risulta congrua in considerazione della gravità dei fatti di reato e della personalità dell'imputato desunta dai certificati aggiornati del casellario giudiziale (pag. 2);2 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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