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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33187/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1 e2 lett. c) 2 sexies CDS I motivi dedotte sono manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante dell'aver causato un incidente stradale si basa su censure in fatto che reiterano i motivi di appello alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata risposta attraverso un percorso logico e motivazionale coerente con il quadro probatorio a fol 4, affermando che l'imputato pose in essere una guida estremamente pericolosa con un elevato grado alcolico andando ad urtare contro il guardrail che entrò all'interno del veicolo tanto che l'imputato riportò un trauma facciale.

Quanto al motivo attinente il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale a fol 4 con giudizio di merito non censurabile ha argomentato con riferimento al rilevantissimo tasso alcolico, ai precedenti penali, tra cui una condanna proprio per guida in stato di ebbrezza e alla mancanza di elementi positivamente valutabili, certamente non superati dalle deduzioni difensive del tutto generiche .

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato, l'affermazione della penale responsabilità del prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 186 comma 1 e2 lett. c) 2 sexies CDS I motivi dedotte sono manifestamente infondati. Quanto al primo motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante dell'aver causato un incidente stradale si basa su censure in fatto che reiterano i motivi di appello alle quali la Corte distrettuale ha fornito adeguata risposta attraverso un percorso logico e motivazionale coerente con il quadro probatorio a fol 4, affermando che l'imputato pose in essere una guida estremamente pericolosa con un elevato grado alcolico andando ad urtare contro il guardrail che entrò all'interno del veicolo tanto che l'imputato riportò un trauma facciale. Quanto al motivo attinente il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale a fol 4 con giudizio di merito non censurabile ha argomentato con riferimento al rilevantissimo tasso alcolico, ai precedenti penali, tra cui una condanna proprio per guida in stato di ebbrezza e alla mancanza di elementi positivamente valutabili, certamente non superati dalle deduzioni difensive del tutto generiche . All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al coefficiente di colpa, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 33187/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris