CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21364/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in funzione di giudice dell'esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, L. Birritteri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Onorio avverso due ordinanze rese da altro Giudice dell'esecuzione (una emessa in data 25 giugno 2021, depositata in data 28 giugno 2021, l'altra emessa il 14 luglio 2021, depositata il 16 luglio 2021), perché trasmessa a mezzo di servizio postale (raccomandata, spedita il 24 luglio 2021 e pervenuta in data 29 luglio 2021) e non depositata in Cancelleria, ritenuta la violazione dell'art. 121 cod. proc. pen. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso l'interessato, per il tramite del difensore avv. C. Gallone, denunciando due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 23 d. I. n. 137 del 2020, come convertito con la legge n. 176 del 2020, nonché dell'art. 7 d. I. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 16 settembre 2021. Si evidenzia che il Tribunale di Velletri non si è munito di indirizzo PEC inserito nei pubblici registri per il deposito degli atti e che il medesimo Ufficio ha previsto, per l'accesso alle Cancellerie, un sistema di prenotazione on line, non compatibile con i tempi ristretti per proporre opposizione, di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione, nonostante la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da virus Covid-19 e la specifica normativa introdotta dall'art. 23 d. I. n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020, nonché dell'art. 7 d. I. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 16 settembre 2021. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che il provvedimento impugnato è stato adottato senza contraddittorio, in violazione dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. trattandosi di opposizione, in contrasto con la previsione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, L Birritteri, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato per le ragioni in seguito indicate. 2.0sserva il Collegio che l'incidente di esecuzione non appartiene alla categoria delle impugnazioni (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220577). Sicché non operano le disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'atto introduttivo deve essere depositato nella Cancelleria del giudice competente ex art. 121 cod. proc. pen., trattandosi di una richiesta. Invero, è proprio l'art. 666 cod. proc. pen. che, nel regolare l'incidente di esecuzione, fa espresso riferimento alla richiesta dell'interessato, così ponendola nell'ambito della previsione di cui all'art. 121 cod. proc. pen.Va, però, rilevato che la giurisprudenza di legittimità è incline a escludere che, nonostante l'irrituale modalità di trasmissione, sia irricevibile, ad esempio, l'istanza di rinvio per impedimento pervenuta all'ufficio giudiziario tramite fax o posta elettronica anche certificata (rispettivamente: Sez. 1, n. 1904 del 16/11/2017 dep. 2018, Deriù, Rv. 272049; Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278127), pur attribuendo alla parte che ha scelto di procedere in modo irrituale gli oneri e le conseguenze derivanti da tale opzione (Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, Faqdaoui, Rv. 276308). Anche per quanto riguarda la presentazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, la giurisprudenza di legittimità, dopo un primo indirizzo di tenore negativo (Sez. 1, n. 28477 del 23/04/2013, Ferace, Rv. 256110), si è definitivamente orientata nel senso di ammettere l'uso della posta ordinaria per il recapito. Si è, infatti, affermato che l'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente, purché la spedizione del plico intervenga entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 55135 del 10/11/2017, Pepe, Rv. 271678; in precedenza: Sez. 6, n. 49609 del 18/11/2015, F., Rv. 265699; Sez. 6, n. 21338 del 06/05/2015, p.o. in proc. Ignoti, Rv. 263485; Sez. 6, n. 17624 del 08/01/2014, Romano, Rv. 260885). In caso di deposito di una richiesta di parte privata, la giurisprudenza di legittimità, occupandosi delle modalità di deposito dell'istanza della persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione, ha precisato che la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione deve essere presentata in forma scritta, con l'utilizzo di una modalità che, assicurando la provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, sia idonea allo scopo di garantire che pervenga al Pubblico ministero procedente prima della decisione del Gip sulla richiesta di archiviazione (Sez. 1, n. 11897 del 28/02/2017, Dirita , Rv. 269135). Questa Corte, operata la distinzione tra la nozione di "deposito" in cancelleria della richiesta e relativa attestazione formale della ricezione da parte dell'ufficio destinatario, riservata alla cancelleria ricevente, rispetto alle materiali modalità di recapito di essa alla cancelleria del giudice, ha affermato che le istanze e le richieste, diverse dalle impugnazioni, possono essere trasmesse con qualunque modalità idonea alla cancelleria del giudice che procede, restando a carico del mittente ogni conseguenza derivante dal mancato perfezionamento della procedura di deposito per erronea individuazione dell'ufficio destinatario, disguido postale o altro (Sez. 1, n. 22302 del 06/07/2020, Rv. 279521).Quindi, applicati gli esposti principi al caso al vaglio, si osserva che l'opposizione, trasmessa il 14 luglio 2021, è pervenuta alla cancelleria del giudice il 29 luglio 2021; l'atto conteneva la richiesta di incidente di esecuzione, era indirizzato al giudice competente ed è pervenuto nella sua cancelleria, con la conseguenza che, vista la presenza dei requisiti sostanziali attinenti alla sottoscrizione e provenienza dell'atto, il giudice aveva l'obbligo di esaminare la richiesta, dovendosi quindi accogliere il secondo motivo di ricorso, ritenuto assorbito l'esame del primo. 3. Ne consegue l'annullamento dell'impugnato provvedimento, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G p del Tribunale di Velletr