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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 maggio 2024

Cassazione n. 28954/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1421-2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio ed amministratore, della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del Risparmio (SGR) S.p.A., , in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano, nel giudizio avente n.

R.G. 2448/2021, pubblicata il 2.12.2021, n. 3512/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 2.12.2021, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio ed amministratore della SA.CO.s.r.l., contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Milano ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di un credito per canoni di locazione insoluti, portat o da decreto ingiuntivo , il cui pagamento era stato intimato con precetto. 2.La corte del merito ha osservato: (i) che il tribunale aveva correttamente ritenuto non incidente sul profilo della legittimazione attiva della creditrice istante l’offertadi SA.CO. di consegna banco iudicis di un assegno circolare di importo pari al precetto, non effettuata secondo le modalità previste dall’art. 1209 c.c.e comunque legittimamente rifiutata da Savills, il cui credito era nel frattempo notevolmente aumentato, stante il mancato pagamento da parte della debitrice dei canoni di locazione maturati dopo la notifica del precetto; (ii) che il fatto che Savills avesse dedotto nel ricorso ex art. 6 l. fall. di essere titolare del credito (di €. 71.845,02) portato dal precetto, per poi sostenere in sede di istruttoria prefallimentare che in realtà il credito era di gran lunga maggiore ed era maturato già prima del deposito del ricorso, non costituiva un’inammissibile modifica delpetitum, posto che la domanda di fallimentonon introduce un ordinario giudizio di cognizione cui applicare le preclusione processuali proprie di quest’ultimo; (iii) che Sa.Co versava in stato di insolvenza, non essendo in grado di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, e che era privo di rilievo che vantasse un patrimonio immobiliare di notevole consistenza (peraltro oggetto di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti) in quanto, ai fini della dichiarazione di fallimento, l’eventuale eccedenza delle attività sulle passività assume rilevanza solo quando la società debitrice èin liquidazione.2.

La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] SA .

CO .

S.r.l. ha nno resistito conseparati controricors i .

Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, che denuncia violazione de gli ar t t. 6 l.f all .. 1220 e 2697 c.c.e. 112, 295 e 298 c.p.c., la ricorrente sostiene che il fatto che Savills, dopo aver dedotto nel ricorso ex art. 6 l. fall. di essere creditrice della somma portata dall’atto precetto, abbia poi affermato all’udienza di comparizione che il credito ammontava ad una somma ben maggiore, non inciderebbe sul profilo del mutamento della domanda, esaminato dalla corte del merito,ma su quello della legittimazione ad agire .

C iò perché , assume la ricorrente, questo ulteriore credito era inesigibile, in quanto la locatrice aveva agito in separato giudizio per ottenerne il pagamento ma il tribunale aveva sospeso la decisione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.: la SGR era dunque priva di legittimazione a pretenderlo e, ai ai sensi dell’art. 1220 c.c., non avrebbe potuto rifiutare il pagamento,offertole banco iudicis, dell’unico credito esigibile.

1.2. Il motivo -in disparte il rilievo che la sospensione della decisione sulla domanda di pagamento, assunta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non comporta alcuna (implicita) statuizione di temporanea inesigibilità del credito, e che pertanto il giudice del procedimento exart. 15 l. fall. può sempre verificarne la sussistenza incidenter tantum- è inammissibile in quanto attinente a una questione, mista di fatto e di diritto,che non risulta essere stata dedotta in sede di merito.

2. Con il secondo mezzo , rubricato : ” violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.f., 112 e 116 c.p.c.; mancatavalutazione dei dati di bilanci, e degli indici di liquidità e di tesoreria, omessa valutazione dei documenti, delle perizie giurate, del progetto stato passivo, delle proposte di fitto e della documentazione allegata in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.c. e dei fatti sopravvenuti”, la ricorrente contesta l’accertamento compiuto dalla corte d’appello in ordine alla ricorrenza dello stato di insolvenza di SA.CO.2.1Anche questo motivo è inammissibile, in quanto, lungi dall’indicare il fatto decisivo di cui il giudice a quoavrebbe omesso l’esame e che, se considerato, avrebbe condotto all’accoglimento del reclamo, si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, difforme da quello operato dalla corte del merito con ampia ed esaustiva motivazione, come noto insindacabile nella presente sede di legittimità.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida , in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 7.000 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1421-2022 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio ed amministratore, della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentatae difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del Risparmio (SGR) S.p.A., , in persona dell’amministratore delegato dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del curatore, dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Milano, nel giudizio avente n. R.G. 2448/2021, pubblicata il 2.12.2021, n. 3512/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/5/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 2.12.2021, ha rigettato il reclamo ex art. 18 l. fall. presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio ed amministratore della SA.CO.s.r.l., contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società, emessa dal Tribunale di Milano ad istanza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., titolare di un credito per canoni di locazione insoluti, portat o da decreto ingiuntivo , il cui pagamento era stato intimato con precetto. 2.La corte del merito ha osservato: (i) che il tribunale aveva correttamente ritenuto non incidente sul profilo della legittimazione attiva della creditrice istante l’offertadi SA.CO. di consegna banco iudicis di un assegno circolare di importo pari al precetto, non effettuata secondo le modalità previste dall’art. 1209 c.c.e comunque legittimamente rifiutata da Savills, il cui credito era nel frattempo notevolmente aumentato, stante il mancato pagamento da parte della debitrice dei canoni di locazione maturati dopo la notifica del precetto; (ii) che il fatto che Savills avesse dedotto nel ricorso ex art. 6 l. fall. di essere titolare del credito (di €. 71.845,02) portato dal precetto, per poi sostenere in sede di istruttoria prefallimentare che in realtà il credito era di gran lunga maggiore ed era maturato già prima del deposito del ricorso, non costituiva un’inammissibile modifica delpetitum, posto che la domanda di fallimentonon introduce un ordinario giudizio di cognizione cui applicare le preclusione processuali proprie di quest’ultimo; (iii) che Sa.Co versava in stato di insolvenza, non essendo in grado di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, e che era privo di rilievo che vantasse un patrimonio immobiliare di notevole consistenza (peraltro oggetto di iscrizioni ipotecarie e di pignoramenti) in quanto, ai fini della dichiarazione di fallimento, l’eventuale eccedenza delle attività sulle passività assume rilevanza solo quando la società debitrice èin liquidazione.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], nella predetta qualità, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA] SA . CO . S.r.l. ha nno resistito conseparati controricors i . Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, che denuncia violazione de gli ar t t. 6 l.f all .. 1220 e 2697 c.c.e. 112, 295 e 298 c.p.c., la ricorrente sostiene che il fatto che Savills, dopo aver dedotto nel ricorso ex art. 6 l. fall. di essere creditrice della somma portata dall’atto precetto, abbia poi affermato all’udienza di comparizione che il credito ammontava ad una somma ben maggiore, non inciderebbe sul profilo del mutamento della domanda, esaminato dalla corte del merito,ma su quello della legittimazione ad agire . C iò perché , assume la ricorrente, questo ulteriore credito era inesigibile, in quanto la locatrice aveva agito in separato giudizio per ottenerne il pagamento ma il tribunale aveva sospeso la decisione della causa ai sensi dell’art. 295 c.p.c.: la SGR era dunque priva di legittimazione a pretenderlo e, ai ai sensi dell’art. 1220 c.c., non avrebbe potuto rifiutare il pagamento,offertole banco iudicis, dell’unico credito esigibile. 1.2. Il motivo -in disparte il rilievo che la sospensione della decisione sulla domanda di pagamento, assunta ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non comporta alcuna (implicita) statuizione di temporanea inesigibilità del credito, e che pertanto il giudice del procedimento exart. 15 l. fall. può sempre verificarne la sussistenza incidenter tantum- è inammissibile in quanto attinente a una questione, mista di fatto e di diritto,che non risulta essere stata dedotta in sede di merito. 2. Con il secondo mezzo , rubricato : ” violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.f., 112 e 116 c.p.c.; mancatavalutazione dei dati di bilanci, e degli indici di liquidità e di tesoreria, omessa valutazione dei documenti, delle perizie giurate, del progetto stato passivo, delle proposte di fitto e della documentazione allegata in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.c. e dei fatti sopravvenuti”, la ricorrente contesta l’accertamento compiuto dalla corte d’appello in ordine alla ricorrenza dello stato di insolvenza di SA.CO.2.1Anche questo motivo è inammissibile, in quanto, lungi dall’indicare il fatto decisivo di cui il giudice a quoavrebbe omesso l’esame e che, se considerato, avrebbe condotto all’accoglimento del reclamo, si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, difforme da quello operato dalla corte del merito con ampia ed esaustiva motivazione, come noto insindacabile nella presente sede di legittimità. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida , in favore di ciascuno dei controricorrenti, in euro 7.000 per compensi e in € 200 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto,per il ricorso principale, a norma del comma
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