CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 27881/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Sipario; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato. di cui all'art. 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute idonee a denotare l'elemento psicologico del reato poiché l'imputato, durante l'arresto del fratello, si era avventato contro l'agente strattonandolo per opporsi all'operazione di polizia. Anche il motivo di ricorso sull'eccessività della pena - mesi otto di reclusione con applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva- si rivela generico e manifestamente infondato perché la scelta del trattamento punitivo è stata adeguatamente motivata evidenziando il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e le modalità della condotta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. fIl Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2024 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] n