CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 04680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 21 maggio 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - il difensore del ricorrente ha depositato tramite PEC in data 29 dicembre 2022 memoria difensiva; considerato che: - il primo e il terzo motivo, con i quali si denuncia, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge sostanziale e processuale, la mancanza di prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e ritenuto, sono generici e non consentiti in questa sede, posto che l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste di [OSCURATO:PERSONA] (Loffredo) è stata dedotta senza adempiere alla cd. prova di resistenza e, comunque, senza tener conto delle ragioni addotte nella sentenza impugnata per disattendere analogo rilievo sollevato con i motivi di gravame (cfr. pag. 3, primo capoverso della sentenza impugnata) e che nessuna specifica motivazione era dovuta da parte del giudice censurato in riferimento ai temi dell'elemento soggettivo del reato e della quantificazione delle pene accessorie fallimentari (la cui durata è stata parametrata a quella della pena principale) in assenza di specifici e puntuali rilievi di gravame al riguardo (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 13/03/2015, Rv. 262700); - il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che è pacifico il principio di diritto, cui la Corte territoriale si è fedelmente attenuta, secondo cui l'estinzione del reato a norma dell'art.167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena. (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Rv. 277457; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, Rv. 241685); - il quarto motivo è manifestamente infondato avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo il quale l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), nel caso di specie il 10 settembre 2021; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensor