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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 16933/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e all'entità della pena in concreto comminata - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2) e come esplicitamente riconosciuto dal ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 Il igli re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino di condanna per il reato di tentato furto pluriaggravato; - che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 625 n. 7 cod. pen. e 125 cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione, rispettivamente, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e all'entità della pena in concreto comminata - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2) e come esplicitamente riconosciuto dal ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024 Il igli re estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16933/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris