CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 20688/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso in tesi per lèinammissibilità del ricorso e, in ipotesi di infondatezza, per liannullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno del 16/09/2020 che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in appropriazione indebita, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. Al riguardo, deducono: 1. mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, difettando nella sentenza impugnata l'indicazione degli elementi a sostegno della natura dolosa della condotta, avendo agito gli imputati per rientrare nel possesso di un bene che ritenevano ancora di proprietà della loro società. 2. inosservanza di norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: art. 1523 cod. civ. L'esistenza tra le parti di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio a cui non era conseguito il pagamento integrale del prezzo aveva precluso il trasferimento della proprietà del bene dalla società dei ricorrenti alla p.o. 3. violazione di legge. Mancata applicazione dell'art. 62 n. 5 cod. pen. Il mancato pagamento delle rate ad opera della p.o. rilevava quale condotta dolosa che aveva concorso a determinare l'evento. 4. estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel corso del giudizio di legittimità (al febbraio 2021 tenendo anche conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio). 5. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 12/04/2022, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 6. Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili. I primi tre motivi, infatti, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. In particolare, si è escluso, in difetto di qualsiasi elemento di prova al riguardo, tanto che tra le parti venne stipulata una vendita (avente ad oggetto una saldatrice) con la clausola di cd. "riservato dominio", quanto che la successiva alienazione, ad opera dei ricorrenti, del bene - che, nelle more, avevano ricevuto dalla p.o. per riparazione - fosse avvenuta nella convinzione che fosse ancora di loro proprietà, difettando sul punto non solo alcuna documentazione probante, ma financo le stesse dichiarazioni degli imputati, i quali, per come osservato dalla sentenza impugnata, nel corso del processo non hanno reso alcuna versione dei fatti volta a corroborare l'assunto difensivo. Del resto, la circostanza che, al momento della riconsegna della saldatrice, non venne concordato con la p.o., la quale aveva già versato una cospicua somma quale prezzo di acquisto, la somma di denaro che avrebbero dovuto restituirle, avvalora la conclusione raggiunta dai giudici di merito di ascrivere ad un comportamento doloso la successiva vendita ad un terzo del bene. L'esclusione, quindi, di qualunque giustificazione a sostegno del successivo spossessamento del bene ad opera dei ricorrenti e, parimenti, l'esistenza di una chiara volontà della p.o. di rientrare nel possesso dello stesso dopo la riparazione, fermo restando l'obbligo di pagare la rimanenza a saldo del prezzo di vendita, esclude che la condotta illecita degli imputati rinvenga in tutto o in parte causa nel comportamento "doloso" della p.o. Peraltro, a conferma di tale assunto, nelle sentenze di merito si cita anche il fatto che gli stessi ricorrenti erano ignari delle difficoltà finanziarie in cui versava la p.o. e le avevano temporaneamente precluso di onorare parte del pagamento del prezzo convenuto. 7. Quanto al quarto motivo con cui si è eccepita la presc:rizione intervenuta nel giudizio di legittimità, va evidenziato che per orientamento consolidato di questa Corte espresso anche a S.U., l'inammissibilità dei ricorsi per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; S.U., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; S.U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata. Così deciso, il 13/05/2022 Il consigl ensore Il Presidente _C