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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 03787/2026

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensoredi [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tr ieste del 15 novembre 202 4 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. per i l delitt o di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. 1.1 Il difensoreeccepisce la manca nza della motivazione laddove l’estensore, nell’accoglierela richiesta di applicazione della pena, non aveva riportato il calcolo che aveva condotto alla determinazione della pena finale; inoltre, la pena era illegale nella partecui poteva essere esclusa la recidiva semplice, sulla quale non vi era alcuna motivazione.

2. Ilricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”;in particolare, “in tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto” (Sez.5 n.11253 del 13/01/2023, Rv. 284305 ) Poiché i motividi ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati , il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore de lla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20/01/2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 del TRIBUNALE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensoredi [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza delGiudice per le indagini preliminari del Tr ieste del 15 novembre 202 4 di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen. per i l delitt o di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. 1.1 Il difensoreeccepisce la manca nza della motivazione laddove l’estensore, nell’accoglierela richiesta di applicazione della pena, non aveva riportato il calcolo che aveva condotto alla determinazione della pena finale; inoltre, la pena era illegale nella partecui poteva essere esclusa la recidiva semplice, sulla quale non vi era alcuna motivazione. 2. Ilricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017 “Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”;in particolare, “in tema di patteggiamento, non può essere dedotta con ricorso per cassazione ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea applicazione della recidiva contestata, in quanto non attinente alla corretta qualificazione del fatto” (Sez.5 n.11253 del 13/01/2023, Rv. 284305 ) Poiché i motividi ricorso non rientrano in nessuno di quelli indicati , il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon procedura de plano ex art. 610 comma 5-biscod. proc. pen. 2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore de lla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20/01/2026 Il Consigliere
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