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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 2021

Cassazione n. 28322/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della richiesta di riesame personale avanzata avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di Palmi aveva applicato la misura cautelare degli arresti dorniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagato per i reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 DPR 309/90, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'ob- bligo di dimora nel comune di Rende, prescrivendogli di non allontanarsi dal terri- torio del comune senza autorizzazione del giudice.

L'incolpazione provvisoria a carico dell'odierno ricorrente, in entrambi i casi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è la seguente: • capo n. 30- reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1 e 4, DPR n. 30911990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo DPR, in concorso morale e materiale tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore e IKPONMWOBA Jerry quale intermediario, offrivano in vendita ad una terza persona rimasta non identificata un quantitativo di sostanza stupefa- cente, verosimilmente del tipo marjuana, pari a 100 grammi al prezzo di C 2,30 al grammo.

Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rif.

RIT 52/2020— utenza 3511399932, progr. nn. 1304). • capo n. 32 - reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1 e 4, DPR n. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo DPR, in concorso morale e materiale tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore e IKPONMWOBA Jerry quale intermediario, offrivano in vendita ad una terza persona rimasta non identificata un quantitativo di sostanza stupefa- cente, verosimilmente del tipo marijuana, pari a 20 grammi al prezzo di C 2,30 al grammo.

Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (rif.

RIT 52/2020 - utenza 3511399932, progr. nn. 1926)

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, de- ducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo 32 dell'incolpazione provvisoria.

Ci si duole che il tribunale abbia ravvisato l'esistenza di un grave quadro indiziario sulla base del contenuto di una conversazione, il cui tenore escludeva la volontà dell'indagato di provocare l'acquisto di marijuana da parte di un terzo.

La conversazione, riportata a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, conter- rebbe un'inequivocabile richiesta di acquistare stupefacente a titolo esclusiva- mente personale.

L'accordo conclusosi con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe relativo solo alla cessione di cento grammi.

La ricostruzione operata dal tribunale di una cessione del quantitativo per- sonale di cento grammi rimandando la consegna dei venti grammi destinati al terzo cessionario sarebbe meramente congetturale, priva di qualsiasi riscontro sia nel tenore della conversazione che nel compendio investigativo.

Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in rela- zione alla ritenuta sussistenza della concretezza e attualità del pericolo di reitera- zione del reato.

Ci si duole che la sussistenza del periculum sia stata desunta da una valu- tazione astratta, ancorata esclusivamente al titolo di reato, e carente in quanto omette qualsiasi valutazione dell'ampio periodo, definito silente, tra le condotte contestate e l'emissione della misura.

Si lamenta la valorizzazione dell'intermediazione che costituisce caratteri- stica del delitto previsto dall'art. 73 DPR 309/90 e non può costituire giustificazione della ritenuta adozione di un modus operandi particolarmente allarmante in chiave prognostica.

Fuorviante, viene definito, il riferimento a presunti rapporti con una molte- plicità di fornitori, allorquando le uniche interlocuzioni sono avvenute con il Couli- baly, come rilevabile dalla lettura della stessa ordinanza.

In relazione all'omessa valorizzazione del periodo silente si rileva che la cessazione dell'attività delittuosa contestata è documentata dall'agosto 2020, mentre l'ordinanza cautelare risale al 29/11/2021, dopo ben quindici mesi dai fatti, nei quali ben avrebbe dovuto manifestarsi la potenzialità criminale dell'indagato.

Infine, si lamenta la contraddittorietà della motivazione in due passaggi definiti antitetici.

Il tribunale da un lato afferma che il pericolo di reiterazione dei reati risiede nella circostanza che l'intermediazione nella vendita di sostanza stu- pefacente costituisce per il ricorrente buona parte dei proventi per le proprie esi- genze quotidiane di vita e dall'altro sostiene che le condotte rientrano nella cate- goria dell'episodicità.

Pertanto, non sarebbe possibile ricollegare alle stesse con- dotte una prospettiva di guadagno adeguata a soddisfare le esigenze economiche.

La ritenuta occasionalità viene ritenuta dal ricorrente antitetica rispetto alla peri- colosità sociale prevista dall'art. 274 cod. proc. pen.

Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con ogni conseguente provvedimento ed effetto di legge.3.

Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22) , il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricor- rente Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178).

In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf.

Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato.

Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511).

Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.

In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928).

3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza.

I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu- gnando, ricordata la genesi del procedimento penale in esame (c.d.

"Marracash") evidenziano, quanto all'incolpazione provvisoria di cui al capo 32), come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta nel caso che ci occupa dal fatto che, nell'ambito del RIT n. 52/2020, l'attività di intercettazione veniva estesa anche all'utenza "bianca" (ossia intestata fittiziamente a terzi) con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte contattato il Saidy, vale a dire la numerazione 3511399932.E che, nel corso dell'attività di captazione venivano registrati chiari episodi di ces- sione di stupefacenti eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'occasione, si rivelava es- sere anche lui un importante punto di riferimento per la piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e di Rosarno, avendo lo stesso, peraltro, talora fornito lo stupefacente anche allo stesso [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, nel corso delle intercettazioni svolte in data 11/8/2020, Ik- ponmwoba Jerry nuovamente contattava [OSCURATO:PERSONA] per contrattare l'acqui- sto di 120 grammi di marijuana, di cui 100 grammi per lui ed ulteriori 20 grammi per una terza persona rimasta non identificata; ottenuto l'assenso dello spaccia- tore, a dire dell'odierno ricorrente, la cessione sarebbe stata imminente, perché lui stesso stava per prendere il treno per recarsi dal [OSCURATO:PERSONA].

Il provvedimento impugnato dà conto testualmente, a pag. 5, della telefo- nata dalla quale si evince che, se è vero che l'odierno ricorrente assume che 100 grammi sono per lui, per gli altri 20 (che costituiscono poi l'incolpazione di cui al capo 32) fa chiaramente riferimento al fatto che gli servono per un'altra persona.

Il tribunale del riesame reggino evidenzia come appaia scarsamente rile- vante, ai fini dell'esclusione del coinvolgimento del ricorrente nella condotta crimi- nosa contestatagli, la circostanza che il medesimo avesse temporaneamente richie- sto la cessione unicamente del quantitativo a sé destinato (100 grammi), riman- dando la consegna dell'ulteriore partita destinata al terzo cessionario (20 grammi) ad un momento successivo, in quanto dal tenore della conversazione, oltre ad evin- cersi l'intervenuta conclusione dell'accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Ikponmwoba anche per conto del terzo, appare altresì evidente che la temporanea indisponibilità dell'acquirente non avesse certamente fatto venir meno la validità dell'intesaga raggiunta dai propalanti, rimettendo esclusivamente la consegna dell'ulteriore quantitativo destinato al terzo cessionario ad un momento successivo.

Va evidenziato che il tribunale del riesame pone in rilievo, poi, che non può ritenersi, nel caso in esame, integrata la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 poiché, in considerazione dei quantitativi di stupefacente contrat- tati e della natura e consistenza dei rapporti intrattenuti dal ricorrente il [OSCURATO:PERSONA] - uno dei principali protagonisti della piazza di spaccio operativa tra Rosarno e la Tendopoli di [OSCURATO:PERSONA] - non può ritenersi che il ricorrente fosse un sog- getto del tutto avulso dal contesto del traffico di stupefacenti ivi praticato, attivan- dosi, piuttosto, attraverso la propria attività di intermediazione, per ulteriormente incrementare le potenzialità offensive dell'illecito commercio praticato dai soggetti con i quali si manteneva in contatto allo scopo di assecondare le richieste degli acquirenti e dei consumatori al dettaglio che allo stesso si rivolgevano per trovare soddisfacimento ai loro desiderata in materia di stupefacenti.

E sul punto l'ordi- nanza impugnata opera un buon governo della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qual- sivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipo- tesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzia- lità offensiva (cfr. ex multis Sez. 6, n. 29132/2017), Ebbene, se quelli illustrati in premessa sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziarla appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la rico- struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo- stanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel prov- vedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del prov- vedi-mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del com- pendio indiziario.

4. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli ele- menti materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.

Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu- sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non- ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame.

Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - che qui interessa, essendo la misura stata confermata in relazione a tale esigenza - come novellato dalla legge n. 47/2015 stabilisce, dun- que, che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (eve- nienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo pre- senta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti pe- nali; con l'ulteriore precisazione - ancora introdotta dalla

I. n. 47 del 2015 - per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

Questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 [OSCURATO:PERSONA], non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cau- telare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che pos- sano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684).

La concretezza e attualità delle esigenze di cautela — va infatti ribadito- non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte cri- minose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785).

Orbene, nel caso che ci occupa il tribunale appare avere assolto al suo onere motivazionale evidenziando come le specifiche modalità e circostanze del e la personalità dell'indagato fatto portano a ritenere sussistenti le esigenze di cui all'art. 274, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.

Secondo la logica motivazione del giudice del gravame cautelare i rapporti con i fornitori (in primis [OSCURATO:PERSONA]) e la circostanza che l'odierno ricorrente si attivasse, adoperando un linguaggio criptico ed allusivo per procacciare sostanza stupefacente anche per conto di soggetti terzi, rendono evidente - anche tenuto conto dell'assenza di una stabile occupazione lavorativa (concernendo il contratto di lavoro prodotto dalla difesa un'attività stagionale risalente al mese di settembre 2021) - come l'Ikponmwoba ricavasse dall'intermediazione nella vendita di so- stanza stupefacente buona parte dei proventi utilizzati per soddisfare le proprie quotidiane esigenze di vita, circostanza che induce a ritenere altamente probabile che, ove non sottoposto ad alcun controllo dal parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si dedichi nuovamente alla perpetrazione di reati della stessa indole di quelli odiernamente sub iudice, rappresentanti la sua principale fonte di redditi e di sostentamento.

Tuttavia, il tribunale reggino, diversamente dal GIP, ha ritenuto che l'epi- sodicità delle condotte riscontrate e la circostanza che il ricorrente (a differenza degli altri coindagati) abiti in zona distante rispetto a quella di commissione dei fatti - associate, altresì, all'intervenuta -condanna ad un anno di reclusione per i fatti di cui al capo 33, allo stesso in questa sede non contestati - consentono di ritenere la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Rende (CS) pro- porzionata alle condotte in discussione ed opportuna a scongiurare il pericolo di reiterazione. del reato, in quanto la delocalizzazione dell'indagato rispetto ai luoghi di commissione dei fatti e la conseguente interruzione della possibilità di intratte- nere contatti con i fornitori dello stupefacente inducono a ritenere sufficientemente scongiurato il rischio di una nuova concretizzazione delle condizioni nelle quali sono si sono originati gli episodi in contestazione.

Sul punto i giudici reggini riten- gono che a corroborare la correttezza della determinazione in termini di adegua- tezza della misura scelta deponga l'effetto deterrente ottenuto per il tramite dell'arresto eseguito il 17 agosto 2020 e delle misure non custodiali applicategli all'esito della convalida, le quali apparivano realizzare una efficace azione dissua- siva sulla propensione a delinquere dell'indagato.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento della richiesta di riesame personale avanzata avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il GIP del Tribunale di Palmi aveva applicato la misura cautelare degli arresti dorniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagato per i reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 DPR 309/90, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'ob- bligo di dimora nel comune di Rende, prescrivendogli di non allontanarsi dal terri- torio del comune senza autorizzazione del giudice. L'incolpazione provvisoria a carico dell'odierno ricorrente, in entrambi i casi in concorso con [OSCURATO:PERSONA], è la seguente: • capo n. 30- reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1 e 4, DPR n. 30911990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo DPR, in concorso morale e materiale tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore e IKPONMWOBA Jerry quale intermediario, offrivano in vendita ad una terza persona rimasta non identificata un quantitativo di sostanza stupefa- cente, verosimilmente del tipo marjuana, pari a 100 grammi al prezzo di C 2,30 al grammo. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (rif. RIT 52/2020— utenza 3511399932, progr. nn. 1304). • capo n. 32 - reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1 e 4, DPR n. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art.17 e fuori dalle ipotesi di cui all'art. 75 del medesimo DPR, in concorso morale e materiale tra loro, [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore e IKPONMWOBA Jerry quale intermediario, offrivano in vendita ad una terza persona rimasta non identificata un quantitativo di sostanza stupefa- cente, verosimilmente del tipo marijuana, pari a 20 grammi al prezzo di C 2,30 al grammo. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (rif. RIT 52/2020 - utenza 3511399932, progr. nn. 1926) 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, de- ducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la mo- tivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo 32 dell'incolpazione provvisoria. Ci si duole che il tribunale abbia ravvisato l'esistenza di un grave quadro indiziario sulla base del contenuto di una conversazione, il cui tenore escludeva la volontà dell'indagato di provocare l'acquisto di marijuana da parte di un terzo. La conversazione, riportata a pagina 5 dell'ordinanza impugnata, conter- rebbe un'inequivocabile richiesta di acquistare stupefacente a titolo esclusiva- mente personale. L'accordo conclusosi con il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe relativo solo alla cessione di cento grammi. La ricostruzione operata dal tribunale di una cessione del quantitativo per- sonale di cento grammi rimandando la consegna dei venti grammi destinati al terzo cessionario sarebbe meramente congetturale, priva di qualsiasi riscontro sia nel tenore della conversazione che nel compendio investigativo. Con un secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in rela- zione alla ritenuta sussistenza della concretezza e attualità del pericolo di reitera- zione del reato. Ci si duole che la sussistenza del periculum sia stata desunta da una valu- tazione astratta, ancorata esclusivamente al titolo di reato, e carente in quanto omette qualsiasi valutazione dell'ampio periodo, definito silente, tra le condotte contestate e l'emissione della misura. Si lamenta la valorizzazione dell'intermediazione che costituisce caratteri- stica del delitto previsto dall'art. 73 DPR 309/90 e non può costituire giustificazione della ritenuta adozione di un modus operandi particolarmente allarmante in chiave prognostica. Fuorviante, viene definito, il riferimento a presunti rapporti con una molte- plicità di fornitori, allorquando le uniche interlocuzioni sono avvenute con il Couli- baly, come rilevabile dalla lettura della stessa ordinanza. In relazione all'omessa valorizzazione del periodo silente si rileva che la cessazione dell'attività delittuosa contestata è documentata dall'agosto 2020, mentre l'ordinanza cautelare risale al 29/11/2021, dopo ben quindici mesi dai fatti, nei quali ben avrebbe dovuto manifestarsi la potenzialità criminale dell'indagato. Infine, si lamenta la contraddittorietà della motivazione in due passaggi definiti antitetici. Il tribunale da un lato afferma che il pericolo di reiterazione dei reati risiede nella circostanza che l'intermediazione nella vendita di sostanza stu- pefacente costituisce per il ricorrente buona parte dei proventi per le proprie esi- genze quotidiane di vita e dall'altro sostiene che le condotte rientrano nella cate- goria dell'episodicità. Pertanto, non sarebbe possibile ricollegare alle stesse con- dotte una prospettiva di guadagno adeguata a soddisfare le esigenze economiche. La ritenuta occasionalità viene ritenuta dal ricorrente antitetica rispetto alla peri- colosità sociale prevista dall'art. 274 cod. proc. pen. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con ogni conseguente provvedimento ed effetto di legge.3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22) , il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e il difensore del ricor- rente Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri- guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta- zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit- timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua- tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in- dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control- lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap- prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi- mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu- ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo- lezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro- babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se- condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concor- danza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 3. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu- stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade- guatezza. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu- gnando, ricordata la genesi del procedimento penale in esame (c.d. "Marracash") evidenziano, quanto all'incolpazione provvisoria di cui al capo 32), come la gravità indiziaria in ordine agli ipotizzati reati sia stata desunta nel caso che ci occupa dal fatto che, nell'ambito del RIT n. 52/2020, l'attività di intercettazione veniva estesa anche all'utenza "bianca" (ossia intestata fittiziamente a terzi) con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte contattato il Saidy, vale a dire la numerazione 3511399932.E che, nel corso dell'attività di captazione venivano registrati chiari episodi di ces- sione di stupefacenti eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'occasione, si rivelava es- sere anche lui un importante punto di riferimento per la piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] e di Rosarno, avendo lo stesso, peraltro, talora fornito lo stupefacente anche allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, nel corso delle intercettazioni svolte in data 11/8/2020, Ik- ponmwoba Jerry nuovamente contattava [OSCURATO:PERSONA] per contrattare l'acqui- sto di 120 grammi di marijuana, di cui 100 grammi per lui ed ulteriori 20 grammi per una terza persona rimasta non identificata; ottenuto l'assenso dello spaccia- tore, a dire dell'odierno ricorrente, la cessione sarebbe stata imminente, perché lui stesso stava per prendere il treno per recarsi dal [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato dà conto testualmente, a pag. 5, della telefo- nata dalla quale si evince che, se è vero che l'odierno ricorrente assume che 100 grammi sono per lui, per gli altri 20 (che costituiscono poi l'incolpazione di cui al capo 32) fa chiaramente riferimento al fatto che gli servono per un'altra persona. Il tribunale del riesame reggino evidenzia come appaia scarsamente rile- vante, ai fini dell'esclusione del coinvolgimento del ricorrente nella condotta crimi- nosa contestatagli, la circostanza che il medesimo avesse temporaneamente richie- sto la cessione unicamente del quantitativo a sé destinato (100 grammi), riman- dando la consegna dell'ulteriore partita destinata al terzo cessionario (20 grammi) ad un momento successivo, in quanto dal tenore della conversazione, oltre ad evin- cersi l'intervenuta conclusione dell'accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'Ikponmwoba anche per conto del terzo, appare altresì evidente che la temporanea indisponibilità dell'acquirente non avesse certamente fatto venir meno la validità dell'intesaga raggiunta dai propalanti, rimettendo esclusivamente la consegna dell'ulteriore quantitativo destinato al terzo cessionario ad un momento successivo. Va evidenziato che il tribunale del riesame pone in rilievo, poi, che non può ritenersi, nel caso in esame, integrata la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 poiché, in considerazione dei quantitativi di stupefacente contrat- tati e della natura e consistenza dei rapporti intrattenuti dal ricorrente il [OSCURATO:PERSONA] - uno dei principali protagonisti della piazza di spaccio operativa tra Rosarno e la Tendopoli di [OSCURATO:PERSONA] - non può ritenersi che il ricorrente fosse un sog- getto del tutto avulso dal contesto del traffico di stupefacenti ivi praticato, attivan- dosi, piuttosto, attraverso la propria attività di intermediazione, per ulteriormente incrementare le potenzialità offensive dell'illecito commercio praticato dai soggetti con i quali si manteneva in contatto allo scopo di assecondare le richieste degli acquirenti e dei consumatori al dettaglio che allo stesso si rivolgevano per trovare soddisfacimento ai loro desiderata in materia di stupefacenti. E sul punto l'ordi- nanza impugnata opera un buon governo della richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di stupefacenti, ai fini dell'accertamento del fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi escludere qual- sivoglia preclusione derivante dalla eterogeneità delle sostanze o dalle modalità organizzate della condotta, essendo quest'ultimi elementi idonei ad escludere l'ipo- tesi del fatto lieve soltanto qualora siano dimostrativi di una significativa potenzia- lità offensiva (cfr. ex multis Sez. 6, n. 29132/2017), Ebbene, se quelli illustrati in premessa sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziarla appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la rico- struzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circo- stanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel prov- vedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del prov- vedi-mento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del com- pendio indiziario. 4. Il provvedimento impugnato si rileva del tutto logico e coerente anche in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli ele- menti materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclu- sivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, non- ché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - che qui interessa, essendo la misura stata confermata in relazione a tale esigenza - come novellato dalla legge n. 47/2015 stabilisce, dun- que, che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (eve- nienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo pre- senta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti pe- nali; con l'ulteriore precisazione - ancora introdotta dalla I. n. 47 del 2015 - per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 [OSCURATO:PERSONA], non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cau- telare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che pos- sano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684). La concretezza e attualità delle esigenze di cautela — va infatti ribadito- non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte cri- minose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). Orbene, nel caso che ci occupa il tribunale appare avere assolto al suo onere motivazionale evidenziando come le specifiche modalità e circostanze del e la personalità dell'indagato fatto portano a ritenere sussistenti le esigenze di cui all'art. 274, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. Secondo la logica motivazione del giudice del gravame cautelare i rapporti con i fornitori (in primis [OSCURATO:PERSONA]) e la circostanza che l'odierno ricorrente si attivasse, adoperando un linguaggio criptico ed allusivo per procacciare sostanza stupefacente anche per conto di soggetti terzi, rendono evidente - anche tenuto conto dell'assenza di una stabile occupazione lavorativa (concernendo il contratto di lavoro prodotto dalla difesa un'attività stagionale risalente al mese di settembre 2021) - come l'Ikponmwoba ricavasse dall'intermediazione nella vendita di so- stanza stupefacente buona parte dei proventi utilizzati per soddisfare le proprie quotidiane esigenze di vita, circostanza che induce a ritenere altamente probabile che, ove non sottoposto ad alcun controllo dal parte dell'[OSCURATO:PERSONA], il ricorrente si dedichi nuovamente alla perpetrazione di reati della stessa indole di quelli odiernamente sub iudice, rappresentanti la sua principale fonte di redditi e di sostentamento. Tuttavia, il tribunale reggino, diversamente dal GIP, ha ritenuto che l'epi- sodicità delle condotte riscontrate e la circostanza che il ricorrente (a differenza degli altri coindagati) abiti in zona distante rispetto a quella di commissione dei fatti - associate, altresì, all'intervenuta -condanna ad un anno di reclusione per i fatti di cui al capo 33, allo stesso in questa sede non contestati - consentono di ritenere la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Rende (CS) pro- porzionata alle condotte in discussione ed opportuna a scongiurare il pericolo di reiterazione. del reato, in quanto la delocalizzazione dell'indagato rispetto ai luoghi di commissione dei fatti e la conseguente interruzione della possibilità di intratte- nere contatti con i fornitori dello stupefacente inducono a ritenere sufficientemente scongiurato il rischio di una nuova concretizzazione delle condizioni nelle quali sono si sono originati gli episodi in contestazione. Sul punto i giudici reggini riten- gono che a corroborare la correttezza della determinazione in termini di adegua- tezza della misura scelta deponga l'effetto deterrente ottenuto per il tramite dell'arresto eseguito il 17 agosto 2020 e delle misure non custodiali applicategli all'esito della convalida, le quali apparivano realizzare una efficace azione dissua- siva sulla propensione a delinquere dell'indagato. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecun
Sentenza Cassazione n. 28322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris