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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23479/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. f [OSCURATO:PERSONA] L.

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 29 novembre 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di tre involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di gr. 1,89, e condannato a pena di giustizia. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente.

Invero, gli elementi acquisiti non consentivano di raggiungere la prova della destinazione a terzi della sostanza sequestrata.

In particolare, con riferimento al dato quantitativo, così modesto da essere assolutamente compatibile con l'uso personale, anche senza dichiarazioni difensive a riguardo.

Inoltre, anche la assenza di documentazione di fonti di reddito ha portato a ritenere irriscontrata la supposizione difensiva, tuttavia senza considerare la realtà empirica del ricorso, da parte di soggetti extracomunitari, a lavoro non regolare, non per questo facendo derivare i proventi da attività delittuose.

Infine, del tutto privo di logica è l'assunto della univoca valenza indiziaria della presenza di rotoli di cellophane, forbici, un accendino e di alcuni ritagli di cellophane, peraltro riposti in un cassetto, laddove si consideri la mancanza di bilancini e sostanza da taglio.

2. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite.

2. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

3. Esula, pertanto, dai motivi ammessi la censura di insussistenza della prova della destinazione a terzi dello stupefacente sequestrato al ricorrente, non illogicamente desunto dalla convergente valenza attribuita agli elementi di prova indicati (rinvenimento delle tre dosi occultate nella scarpa posta sul balcone; rinvenimento della somma in contanti di euro 1.130, in assenza di qualsiasi allegazione sulla loro lecita provenienza, di ritagli e rotoli di cellophane in uno ad un accendino idoneo a effettuare la termosaldatura degli involucri) e in assenza di qualsiasi allegazione circa la destinazione ad esclusivo uso personale dello stesso stupefacente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. f [OSCURATO:PERSONA] L. 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 29 novembre 2022 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di tre involucri termosaldati contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, del peso complessivo di gr. 1,89, e condannato a pena di giustizia. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce con unico motivo manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente. Invero, gli elementi acquisiti non consentivano di raggiungere la prova della destinazione a terzi della sostanza sequestrata. In particolare, con riferimento al dato quantitativo, così modesto da essere assolutamente compatibile con l'uso personale, anche senza dichiarazioni difensive a riguardo. Inoltre, anche la assenza di documentazione di fonti di reddito ha portato a ritenere irriscontrata la supposizione difensiva, tuttavia senza considerare la realtà empirica del ricorso, da parte di soggetti extracomunitari, a lavoro non regolare, non per questo facendo derivare i proventi da attività delittuose. Infine, del tutto privo di logica è l'assunto della univoca valenza indiziaria della presenza di rotoli di cellophane, forbici, un accendino e di alcuni ritagli di cellophane, peraltro riposti in un cassetto, laddove si consideri la mancanza di bilancini e sostanza da taglio. 2. In assenza di istanza di trattazione orale il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite. 2. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 3. Esula, pertanto, dai motivi ammessi la censura di insussistenza della prova della destinazione a terzi dello stupefacente sequestrato al ricorrente, non illogicamente desunto dalla convergente valenza attribuita agli elementi di prova indicati (rinvenimento delle tre dosi occultate nella scarpa posta sul balcone; rinvenimento della somma in contanti di euro 1.130, in assenza di qualsiasi allegazione sulla loro lecita provenienza, di ritagli e rotoli di cellophane in uno ad un accendino idoneo a effettuare la termosaldatura degli involucri) e in assenza di qualsiasi allegazione circa la destinazione ad esclusivo uso personale dello stesso stupefacente. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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