CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 19838/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
propost i da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 1/07/2024 del la Corte di appello di L ’ Aqui la dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA] letta la memoria depositata dalla difesa della parte civile , con p.e.c. del 17 marzo 2025,[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con la qu ale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di Dibartolomeo e Grossi e h a chiesto la liqu idazione delle spese di costituzione come da nota. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Sab ri Yermani, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per le i ndagini preliminari del Tribunale di Chieti emessa nei loro confronti, esclusivamente in punto di pena. Consideratoche D ibartolomeo e Grossi sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di associazione a delinquere, di concorso in fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo aggravanti, nonché di concorso in due furti pluriaggravati, mentre il solo Dibartolomeo è stato condannato , altresì , per un ulteriore furto aggravato. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile del solo reato di furto aggravato. Constatatoche, nel giudizio di secondo grado , i difensori di [OSCURATO:PERSONA] tolomeo e Grossi hanno rinunciato ai motivi ad appello, ad eccezioni di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio e, per quanto concerne esclusivamente il primo, al riconoscimento della continuazione. Rilevatoche i due motivi di ricorso avanzati nell’ interesse di Dibartolomeo , per il tramite del difens ore, avv. E. Censano ( mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge) sono inammissibili, il primo, in quanto meramente attinente al trattamento sanzionatorio, rispetto al quale la motivazione offerta dal giudice di merito risulta congrua, logica e rispettosa delle deduzioni difensive, dunque non sindacabile in questa sede; il secondo, in quanto relativo a questioni espressamente rinunciate in appello e, pertanto, non suscettibili di essere riproposte con ricorso per cassazione. Ritenutoche il motivo unico avanzato nell’interesse di Grossi, per il tramite del difensore, avv. A. Schiavone ( illogicità della motivazione in punto di pena rideterminazione della pena) è inammissibile, in quan to riferito al s olo trattamento punitivo, laddove la decisione impugnata risulta sorretta da un impianto argomentativo coerente e adeguatamente motivato, con puntuale considerazione delle deduzioni difensive. Reputatoche i due motivi di ricorso avanzati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, avv. F. Americo ( erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione)devono ritenersi entrambi inammissibili, il primo,perché articolato in mere censure di merito, insuscettibili di scrutinio nella presente sede di legittimità; il secondo,perché sostanzialmente riproduttivo di rilievi già esaminati e disattesi dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché privo di una specifica e puntuale critica alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Considerato, altresì, che la penale responsabilità di tale ultimo ricorrente è stata accertata attraverso un itermotivazionale logicamente coerente e immune da vizi censurabilie che, quanto alla mancata concessione d i pene sostitutive, la motivazione offerta, nel complesso, implica da parte del giudice di merito, la valutazione degli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., evidentemente reputati ostativi alla concessione di tali pene ( che, peraltro, non risulta no chiest e con i motivi di appello o ne l verbale dell ’ udienza celebrata dina nzi alla Corte territoriale). Ritenuto, infine, quanto alla dedotta sopravvenuta carenza di querela che, giàin occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha avuto modo di affermare il condivisibile principio secondo il quale, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguitili a querela, per effetto di discipline normative sopravvenute e ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Considerato che segue l’inammissibilità dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. Ritenuto, infine, che ne i confronti di Di barto lomeo e Grossi, segue la condanna alla rifusione delle spese di costituzione , che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell’attività e della peculiarità del presente giudizio che si svolge in assenza di udienzadi trattazione partecipata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civilePoste [OSCURATO:SOCIETA], che liquida in complessivi euro 3200 ,00 olt re accessori di legge. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere este