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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 22984/2022

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eguente ORDINANZA C-0 sul ricorso n. 15278 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del le gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./p.i.v.a.

IT02581400104 - in persona del le gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Panama, n. 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]", in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Genova, alla via Roma, n. 10/10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di costituzione dello stesso curatore e di rinuncia congiunta.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e BODRATO s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova dei 19.2/11.3.2015, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che le ricorrenti, "Sirce" s.p.a., "Italferro" s.r.l. e "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., hanno allegato rituale atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datato 13.4.2022 al ricorso iscritto al n. 15278 - 2015 R.G.; preso atto che il controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]", ha aderito all'atto di rinuncia con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "Sirce" s.p.a., dalla "Italferro" s.r.l. e dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ed iscritto al n. 15278 - 2015 R.G.; dà atto che non sussistono i presuppostirprocessualberché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA C-0 sul ricorso n. 15278 - 2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del le gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./p.i.v.a. IT02581400104 - in persona del le gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Panama, n. 86, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]", in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Genova, alla via Roma, n. 10/10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce all'atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] di costituzione dello stesso curatore e di rinuncia congiunta. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e BODRATO s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova dei 19.2/11.3.2015, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che le ricorrenti, "Sirce" s.p.a., "Italferro" s.r.l. e "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., hanno allegato rituale atto di rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datato 13.4.2022 al ricorso iscritto al n. 15278 - 2015 R.G.; preso atto che il controricorrente, curatore del fallimento della "[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]", ha aderito all'atto di rinuncia con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla "Sirce" s.p.a., dalla "Italferro" s.r.l. e dalla "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. ed iscritto al n. 15278 - 2015 R.G.; dà atto che non sussistono i presuppostirprocessualberché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, le ricorrenti siano tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del medesimo d.P.R. Così deciso in R
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