CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06443/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il tutti i motivi di ricorso sono generici ed aspecifici: il primo contesta l'erronea applicazione degli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. in relazione alle circostanze, senza considerare che vi è stata riqualificazione del fatto (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 7 della sentenza impugnata sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen., attesa la carenza di qualsivoglia spiegazione attendibile da parte dell'Agordati sulla provenienza all'origine del possesso della res, nonché la prova della sua piena consapevolezza circa la provenienza illecita del bene, desunta sia dalle modalità di condotta, sia dalla specifica tipologia del bene ricettato); il terzo, è indeducibile poiché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente disattese dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 7 sulla congruità del trattamento sanzionatorio inflitto); considerato che in relazione al secondo motivo di ricorso, in ordine all'ipotesi di cui all'art. 4 bis I. 110/75, il difensore addirittura pare non cogliere che il reato è stato dichiarato prescritto, formulando perciò una difesa carente di interesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis