CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 27419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iale [OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 484/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G.n. 2165/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conla s entenza in epigrafe indicata , la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo proposto d a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva rigettato l’opposizione della stessaavverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012, con la quale il medesimo tribunale, all’esito della fase sommaria,pure a veva respinto le sue domande volte ad ottenere : la dichiarazione di nullità del recesso intimato in data 22.12.2016, nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo intrapresa dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con conseguente condanna di quest’ultima alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento al giorno dell’effettiva reintegrazione, nella misura ritenuta di giustizia, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo; in via subordinata, la nullità o comunque l’illegittimità del licenziamento intimato per violazione dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, L. n. 223/1991 e comunque in violazione dell’art. 4, comma 3, stessa legge, con conseguente condanna della suddetta società alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dalla data del recesso sino a quello dell’effettiva reintegrazione, nella misura di 12 mensilità o nella misura ritenuta di giustizia, con condanna della società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, maggiorati di interessi nella misura legale; in via ulteriormente subordinata, il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970; vinte le spese. 2. In esito ad ampia ricostruzione dei fattie disamina dei motivi di gravame, la Corte capitolina accertava la rispondenza della comunicazione di avvio della procedura in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3; comunicazione la quale illustrava le rag ioni della crisi che rendeva necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 de ll'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi. Essa dava altresì conto della conclusione dell'accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione della sottoscrizione soltanto delle RSU di Roma. 3. In estrema sintesi, la Corte d'appello negava quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberi alle due divisioni di Romae all'unità produttiva di Napoli costituisse vizio della procedura, avuto riguardo all'esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l'ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all'offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito). 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 3 della legge 223 del 1991”. 2. Con il secondo motivo, denuncia: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 della legge 223 del 1991. Nullità della sentenza in violazione dell’art. 112 cpc”. 3. Con il terzo motivo, deduce: “La illogicità ed irragionevolezza dei criteri di scelta”. 4. Occorre, anzitutto, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, questa Sezione si è già espressa con ancor recenti sentenze 6.5.2021, n. 12040 (rv 661162-02) e 12.5.2021, n. 12634 (rv. 6611206-01) riguardanti entrambe la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto del ricorso ora in esame. 4.1. In particolare, con la prima decisione, si è ritenuto che, in tema di licenziamenti collettivi, è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti arequisiti di obiettività e razionalità (segnatamente, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l’accordo che circoscriveva l’ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori in bound di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale in bounddelle altre sedi, in ragione delle commesse trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione), e, inoltre, che, ai fini dell’esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità operative non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo (escludendosi la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti – oltre milleseicento –era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati). E, con la seconda sentenza, è stato ribadito che il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della L. n. 223 del 1991 –in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro –se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie. 4.2.In entrambe le pronunce sopra richiamate inoltre sono stati anche disattesi, rispetto a quanto già accertato e considerato dai giudici di merito, tutti i rilievi, formulati in varia chiavedai ricorrenti, circa la comunicazione di avvio della procedura. I suddetti principi, inoltre, sono stati successivamente ribaditi in altre e recenti pronunce di questa Sezione (cfr. Cass. n. 35490/2022 e n. 31632/2022). 5. Tanto premesso, i motivi ora in esame esibiscono numerosi ed evidenti profili d’inammissibilità. 6. Nel primo motivo la ricorrente assume che l’informazione di cui alla comunicazione ex art. 4, comma 3, L. n. 223/1991 è tesa anche ad evitare i licenziamenti e non a “favorire la gestione concordata della riduzione del personale”. Lamenta, allora, che “secondo la Corte capitolina bastava affermare che non si potesse fare ricorso ulteriormente alla Cigs o alla Cigo per Roma mentre contemporaneamente questo strumento era addirittura utilizzato per rilanciare Palermo”, richiamando un passo della motivazione dell’impugnata sentenza dedicato a quest’ultimo profilo. Assume, inoltre, che “Per le informazioni sui trasferimenti, la Corte territoriale ha ritenutoche le informazioni sui trasferimenti per evitare in parte i licenziamenti possano essere date anche in modo implicito e contraddittorio”, richiamando altra parte della motivazione resa dalla Corte territoriale. Asserisce che: “Subordinare il trasferimento ad un verbale di conciliazione su tutto il pregresso non è comportamento consono a buona fede e correttezza, ma soprattutto l’informazione sui trasferimenti deve essere data con chiarezza alle organizzazioni sindacali, in modo che queste possano esercitare il loro ruolo di agenti della contrattazione”. 6.1. Tale censura è inammissibile nella sua interezza. 6.2. La Corte distrettuale aveva osservato: “Quanto, invece, alla sede di Palermo, invero mentre la prima procedura ha coinvolto nella riduzione di personale, oltre alle sedi di Roma e Napoli, anche la sede peloritana (cfr. la comunicazione di avvio del 21.03.2016), la seconda procedura ha escluso quest’ultima dalla dichiarazione di esubero, in quanto, in tal caso, la società ha ritenuto possibile, per tale sede, un’azione di rilancio ed ha individuato l’unità produttiva di Palermo come “sede prioritaria per lo svolgimento delle nuove attività e la naturale evoluzione delle relazioni commerciali esistenti”, scelta all’evidenza insindacabile, rientrando tra i poteri propri dell’imprenditore. D’altronde, nella lettera di avvio della procedura di mobilità del 05.10.2016 si chiarisce che si tratta di “un nuovo progetto di riorganizzazione (diverso da quello da cui era derivata la precedente procedura)”, reso necessario dai risultati particolarmente negativi delle sedi di Roma e di Napoli (ivi analiticamente esaminati) e non di Palermo, il che giustifica la diversa ampiezza e la diversa entità degli esuberi delle due procedure. Il ricorso, nel novembre 2016, per la sede di Palermo, alla CIGO “fino ad una riduzione media dell’orario di lavoro non superiore al 45% per un numero massimo di 3164 lavoratori dipendenti” si giustifica, quindi, in considerazione della diversa situazione di tale sede. Del tutto legittima, pertanto, è la distinzione della posizione del sito di Palermo dalla posizione dei siti di Roma e di Napoli”. Inoltre, la stessaCorte aveva scritto che: “Quanto alla possibilità di evitare, in tutto o in parte, i licenziamenti, non è affatto vero che nella lettera di avvio della procedura non vi fosse alcun riferimento alla possibilità di trasferire una parte dei dipendenti in esubero in altri siti aziendali: infatti, nella lettera si afferma che “la Società è disponibile a valutare nel corso dell’esame congiunto l’adozione di tutte le misure organizzative (come, ad esempio, i trasferimenti, se compatibili con le esigenze aziendali) che consentano di fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione della programmata riduzione del personale” e non risulta che sul punto siano state avanzate richieste di chiarimenti o di approfondimento da parte delle OO.SS.. La possibilità (per un limitato numero di dipendenti) di ottenere il trasferimento è stata poi effettivamente offerta ai lavoratori all’atto della comunicazione della lettera di licenziamento; né vale obiettare che il trasferimento, in quanto espressione dello ius variandi del datore di lavoro, può essere disposto soltanto prima e non dopo il licenziamento, in quanto, in via conciliativa, il datore di lavoro ben può revocare il licenziamento intimato e sostituire la misura con il trasferimento ad altro sito aziendale. La circostanza, poi, che di tutti i lavoratori licenziati soltanto 17 si siano avvalsi di tale possibilità conferma l’impraticabilità dei trasferimenti collettivi di massa come misura alternativa ai licenziamenti”. 6.3. Tali essendo le parti di motivazione censurate nel primo motivo, rileva anzitutto il Collegio che la ricorrente non fa valere in ordine ad esse anomalie motivazionali.Piuttosto, attribuisce alla Corte d’appello di aver ritenuto che le informazioni fornite nella comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo per evitare in parte i licenziamenti possano essere date anche in modo implicito e contraddittorio; il che non è dato assolutamente riscontrare nei passi sopra riportati. Per il resto, il motivo in esame profila in modo peraltro generico una critica nel merito dell’apprezzamento senz’altro compiuto dalla Corte territoriale circa la chiarezza di tale comunicazione; critica che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, attenendo alla valutazione di profili di fatto (circa testo e contenuti di tale comunicazione), il cui esame è riservato al giudice di merito. Ilprimo motivo è, perciò, inammissibile. 7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. 7.1. In esso si fa valere la nullità dell’impugnata sentenza per l’asserita violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la ricorrente nel reclamo avrebbe affermato che “nella sentenza di primo grado mancava la pronuncia sulla violazione della comunicazione delle puntuali modalità di attuazione dei criteri”, ma che nella “sentenza impugnata è parimenti omessa la pronuncia”. 7.2. Premesso che questa volta la ricorrente allude alla comunicazione di chiusura della procedura di cui all’art. 4, comma 9, L. n. 223/1991 (come si arguisce dal rilievo che quest’ultima disposizione è richiamata nella rubrica del secondo motivo), la censura difetta di specificità ed autosufficienza, ai sensi dell’art. 366, comma primo, n. 4) e 6), c.p.c. In particolare, l’impugnante neppure specifica in quale punto dell’atto di reclamo avrebbe profilato il vizio sempre di omessa pronuncia, ma nella decisione di primo grado , “sulla violazione della comunicazione delle puntuali modalità di attuazione dei criteri” (da intendersi di scelta). E peraltro a riguardo richiama piuttosto dei punti nelle pagine 25-26 dell’atto di opposizione (e non di quello di reclamo). Dall’impugnata sentenza, poi, in cui sono riferiti i due motivi di reclamoritenuti proposti d alla Corte territoriale (cfr. facciate 2, 4 e 9 della stessa), non emerge appunto che fosse stato formulato un motivo di reclamo nellaspecifica chiave ora sostenuta dalla ric orrente. 8. Nel terzo motivo è censurata la parte di motivazione dall’ultimo capoverso di pag. 10 a pag. 12, nel punto in cui si legge: “la distanza tra le unità soppresse (o ridotte) e quelle non interessate dal processo di riorganizzazione assume un rilievo decisivo, giacché la possibilità per il datore di lavoro di ovviare ai licenziamenti con il trasferimento ad altre unità produttive, non coinvolte nella programmata riorganizzazione, presuppone che tali unità siano “geograficamente vicine a quella soppressa o ridotta”. Secondo la ricorrente la motivazione ivi esposta non corrisponderebbe “né alla lettera della legge, né alla situazione dedotta in giudizio”, e la citazione di sentenze di questa Corte Suprema ivi richiamate sarebbe impropria. 8.1. In primo luogo, circa la legittimità dei criteri di scelta nella specie applicati (dei quali la ricorrente assume la illogicità e la irragionevolezza) devono essere richiamati i precedenti specifici di questa Corte di cui s’è detto nei §§ 4., 4 .1. e 4 .2. di ques ta motivazione. 8.2. In ogni caso, la parte di motivazione che specificamente aggredisce la ricorrente si colloca in una più ampia esposizione, ma consta essenzialmente di richiami a giurisprudenza di Cassazione. Più in particolare, la Corte distrettuale, nel giudicare infondato il secondo motivo di reclamo (con il quale la ricorrente censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto ostativo all’accoglimento del ricorso l’esito della prova testimoniale espletata, senza considerare che dalla prova era emerso che le commesse attive su Roma erano state trasferite altrove e che la società aveva, perciò, dovuto sostenere proprio quei costi di addestramento del personale che nella lettera di apertura della procedura aveva dichiarato di non poter sostenere per trasferire altrove i dipendenti addetti alle due divisioni capitoline), aveva anzitutto riesaminato la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA], responsabile del personale della società dal 2014, ritenendo che: “Nessuna indicazione di segno contrario è emersa dall’esame degli altri testimoni escussi”. Indi, aveva ritenuto “provato che il trasferimento delle commesse da Roma a Milano o a Palermo ha riguardato soltanto un numero limitato di commesse, d’altronde, il trasferimento o la concentrazione presso le altre sedi delle commesse ancora in atto nelle unità produttive da chiudere era opzione espressamente indicata nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità del 05.10.2016 e, dunque, sottoposta al vaglio dell’interlocutore sindacale: infatti, in quella comunicazione si prevedeva il “consolidamento, ove possibile, della attività svolte dai siti di Roma e Napoli presso altre sedi, secondo logiche di contenimento dei costi, saturazione delle risorse dedicate e ottimizzazione logistica”. Dopo ulteriori rilievi, la stessa Corte aveva considerato che: “il primo dei motivi che inducono la società a circoscrivere l’ambito di applicazione dei criteri di scelta al solo personale delle unità produttive di Roma e di Napoli è proprio “la distanza geografica di queste due unità produttive con gli altri siti aziendali” di Milano, Rende (Cs), Catania e Palermo, il più vicino dei quali (Rende) dista da Roma oltre 500 km”, “E che tale infungibilità sia effettiva e non meramente ipotetica lo dimostra ilfatto che pur avendo la società manifestato la disponibilità a trasferire altrove 75 dei 1666 lavoratori licenziati, soltanto 17 dipendenti si sono avvalsi di tale opportunità”.All’esito di tale rivalutazione, la Corte territoriale ha ritenuto corretto quanto concluso dal giudice di prime cure, secondo il quale questa Suprema Corte aveva “costantemente affermato che una limitazione della platea dei lavoratori ai quali applicare i criteri di scelta è consentita quando il progetto di ristrutturazione si riferisce in modo esclusivo ad una singola unità produttiva e nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità sono compiutamente esposte le ragioni della limitazione, ivi compresa l’impossibilità di valutare come misura alternativa il trasferimento ad altre unità produttive, in quanto geograficamente lontane”. Veniva, quindi, proposta in tal senso la cennatarassegna di numerose decisioni di legittimità a riguardo. Ne risulta, quindi, l’infondatezza giuridica del terzo motivo. 8.3. Devesi, comunque, aggiungere che nello sviluppo del t erzo motivo la ricorrente fa, in realtà, valere anche pretese anomalie motivazionali, quando assume che: “Precedentemente nella motivazione è affermato illogicamente: …”, o che: “La Corte capitolina, nel brano in commento confonde i piani dell’indagine” ; oppure ancora che la Corte romana non avrebbe considerato “che i lavoratori per accettare la proposta di trasferimento presso altra sede dovevano previamente sottoscrivere un verbale “tombale” di conciliazione per il pregresso rapporto di lavoro”. Del resto, ciò che la Corte territoriale non avrebbe apprezzato riflette un dato in fatto e in diritto non accertato dalla stessa, e, a quanto consta, neppure dedotto dall’attuale ricorrente nelle fasi di merito, e, cioè, che l’accettazione della proposta di trasferimento presso altra sede per i lavoratori comportava la sottoscrizione di un verbale di conciliazione per il pregresso rapporto di lavoro, definito “tombale” in un senso non meglio esplicitato. 8.4. Sempre nello svolgimento del terzo motivo, la ricorrente assume anche che: “Dalla dichiarazione di apertura si evince che gli esuberi di personale sono presenti su tutto il territorio nazionale, che appunto potevano ricevere parte delle commesse eseguite su Roma”. Questa affermazione, però, contrasta con quanto accertato dalla Corte territoriale che, in altra e precedente parte della sua motivazione, diversa da quella censurata nel terzo motivo, aveva diffusamente considerato la comunicazione di apertura della procedura del 5.10.2016, che- prim’ancora dell’accordo sindacale dei giorni 21-22.12.2016-, contemplava la chiusura “delle Divisioni 1 e 2 del sito di Roma e dell’intera unità produttiva di Napoli, con il conseguente esubero di personale pari a 2.511 lavoratori (di cui 1666 a Roma ed 845 a Napoli)”. La stessa Corte, poi, delucidava ampiamentele esposte ragioni datoriali all’origine degli esuberi in tali specifiche unità (cfr. in extensofacciate 5- 9 della sua decisione). Dunque, l’assunto della ricorrente secondo cui gli esuberi di personale fossero presenti su tutto il territorio nazionale non può essere preso in considerazionein questa sede di legittimità. 8.5. Di là dai segnalati profili d’inammissibilità, resta quindi confermata l’infondatezza delterzo motivo di ricorso. 9. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del