CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; memoria nell'interesse della parte civile Batista del [OSCURATO:PERSONA], con la quale si invoca la reiezione del ricorso; conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 8 novembre 2021 la Corte d'appello di Trieste ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 585, in relazione all'art. 577, ultima parte cod. pen., in relazione alle lesioni gravissime provocate in danno di Batista del [OSCURATO:PERSONA] (capo 1), e gli stessi nonché [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 582, 585, in relazione alle lesioni provocate in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 2). 2. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Boudrari 3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale si era limitata a ripercorrere acriticamente la motivazione del giudice di primo grado, senza considerare l'illogicità e la lacunosità delle deposizioni delle persone offese, risultate incongrue rispetto al narrato di altri testi. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione dell'art.116 cod. pen., alla luce del fatto che, secondo la teste Balestra, il ricorrente si trovava presso di lei e non presso il Moussa che avrebbe colpito all'occhio il Batista del Rosario, come pure del rilievo dell'assenza di pianificazione degli aspetti organizzativi ed esecutivi. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con l'unico motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando: a) che la deposizione del Batista del Rosario era stata smentita dal narrato delle testi Balestra e Levakovic, dal primo indicate come fonti delle sue conoscenze; b) che la deposizione del teste Palomba era contraddetta dal fatto che egli era girato di spalle e non poteva, in conseguenza, aver visto ciò che accadeva, anche alla luce del fatto che, secondo il teste di p.g. Nascimbene, il ricorrente era stato l'ultimo ad uscire dal locale; c) che del tutto privo di efficacia probatoria doveva ritenersi il riconoscimento fotografico operato dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel corso dell'esame dibattimentale, aveva chiaramente riferito di non ricordare i volti degli aggressori. 5. Ricorso Filhai 5.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità, rilevando che la Corte territoriale aveva omesso di confrontarsi con il ruolo del ricorrente, del tutto assente nell'ambito dell'aggressione di cui al capo 1), alla luce della stretta correlazione tra la stessa e quella di cui al capo 2 e delle deduzioni del Filhai di non avere avuto alcun contatto fisico con il Palomba. 5.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della contestata recidiva. 6. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; memoria nell'interesse della parte civile Batista del [OSCURATO:PERSONA], con la quale si invoca la reiezione del ricorso; conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Ricorso Boudrari I primi due motivi del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili, perché aspirano alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in questa sede. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). D'altra parte, il ruolo attivo del Boudrari, per quanto razionalmente ricostruito dai giudici di merito alla luce della deposizione della persona offesa, scaturisce dall'essere stato proprio lui ad iniziare l'aggressione e a trattenere la vittima, secondo il teste Palomba, mentre il Msafti lo colpiva con una bottiglia. Ora, in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B. Rv. 273977 - 01): ciò che, alla luce di quanto sopra detto, non ricorre nel caso di specie. 2. Inammissibile è anche il terzo motivo, dal momento che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità, che si sottrae, pertanto, al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). [OSCURATO:PERSONA] 3. L'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto si risolve nella riproduzione di brani frammentari di deposizioni, che si traducono nell'aspirazione ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie. La cornice giuridica di riferimento, che vale a collocare le doglianze al di fuori dello spettro dei motivi ammissibili di ricorso per cassazione, è quella indicata supra sub 1 del Considerato in diritto. Ricorso Filhai 4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità di formulazione, che ripropone assertivamente la tesi dell'estraneità del ricorrente, senza confrontarsi con la puntuale motivazione della Corte territoriale, alla luce delle dichiarazioni testimoniali.5. Il secondo motivo è inammissibile, alla luce di quanto rilevato supra sub 2 del Considerato in diritto e dello specifico rilievo della sentenza impugnata relativo ai plurimi e allarmanti precedenti del ricorrente, che hanno rappresentato anche la base dell'argomentata affermazione della sussistenza dei presupposti applicativi delal recidiva. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giud