CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03546/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BARRA Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Noia, in relazione al delitto di cui all'art. 4 d.l.vo n. 74 del 2000, a lui ascritto in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con riferimento alla dichiarazione annuale IVA per l'anno di imposta 2014i rilevato che, in particolare, ,k3 ricorrente ha censurato l'affermazione di responsabilità nonostante il ricorrente si fosse dimesso dalla carica nel luglio 2014, con il subentro di GIAMPUZZO Gaetano, nonché la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - risultino prive delle indispensabili connotazioni di specificità, non avendo la difesa confutato i rilievi del ka Corte d'Appello in ordine Unì* alla sostanziale irrilevanza del subentro del , ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, alla luce delle plurime risultanze indicative del fatto che egli non aveva mai cessato la gestione di fatto della società; rilevato che, in particolare, la Corte territoriale ha valorizzato: la presenza del BARRA al momento della redazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, del verbale di constatazione (in cui era indicato come parte, legale rappresentante e firmatario); l'individuazione del BARRA quale legale rappresentante nell'avviso di accertamento; la presentazione, ad opera del ricorrente, della dichiarazione dei redditi della società per l'anno 2015; la coerenza di tali risultanze con la visura camerale del 2018 che continuava ad indicare il ricorrente nella carica di amministratore unico, rivestita ininterrottamente dal 2009 (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); ritenuto che tali univoci elementi sono rimasti del tutto privi di adeguata confutazione da parte della difesa ricorrente, rendendo non illogica (e comunque incensurabile in questa sede) la notazione della Corte d'Appello circa la sostanziale irrilevanza, ai fini dell'affermazione di responsabilità del BARRA, del subentro invocato dalla difesa; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas