CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30946/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen. il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 610 cod. pen, ha ridotto la pena inflitta a tre mesi di reclusione; Ritenuto che il ricorso, che lamenta violazione del diritto di difesa in ordine alla riqualificazione del fatto, è inammissibile sotto vari concorrenti profili: il motivo non è sorretto da interesse concreto e attuale, in quanto la riqualificazione in un reato meno grave ha condotto al dimezzamento della pena inflitta (cfr. Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 - 01); la riqualificazione ha lasciato immutato il fatp storico (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, carelli, Rv. 248051 - 01); è stata la difesa dell'imputato a sollecitare, in sede di conclusioni, la riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen., sicché la decisione del giudice non solo era prevedibile, ma ha accolto le prospettazioni difensive; è in atti la querela sporta 9 agosto 2021 dalla persona offesa (verbale commissariato di P.S. di Torre del Greco); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MElisabefta [OSCURATO:PERSONA] 1/5a9Lri D E P (:), [OSCURATO:PERSONA] S ezicT, e 1 2 AGO 2026