CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 33746/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del15/10/2024 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal ConsigliereMariella Ianniciello; lette le conclusionidel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza; lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna il 15 ottobre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a l reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. del 9 settembre 1990 n 309commesso da giugno del 2016 a luglio del 2017. 2. Avverso il provvedimentoDomenico [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso deducendo: -con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli art t . 192 e 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto il ricorrente responsabile del reato in contestazione al capo a) della rubrica sulla base delle sole dichiarazioni rese dal presunto acquirente nonostante i motivi di risentimento personale e la mancanza di riscontri esterni; -con il secondo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 157 cod. pen. pen. per avere la Corte distrettualeomesso di rilevare la estinzione dei reati per intervenuta prescrizione in relazione alle condotte antecedenti al 15 aprile del 2017, in tal modo erroneamente ritenendo l’unicità del reato continuato; -con il terzo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per omissione in relazione alla mancata indicazione della pena inflitta per ciascun reato satellite, e per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche62-bis cod. pen. , concedibili in considerazione della non gravità delle singole condotte 3. Alla odierna udienza -che si è svolta in forma cartolare - il Pg e il difensore hannopresentato conclusioni scritte, riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2. Con il secondo motivo –che occorre esaminare preliminarmente per ragioni di pregiudizialità logico giuridica - il difensore deduce la violazione delle norme introdotte dallalegge 5 dicembre 2005 n. 251 (i.e. legge “ ex Cirielli ”) in materia di prescrizione. La novella in questione, nel disciplinare il computo della prescrizione del reato continuato,ha stabilito che il " dies a quo" di decorrenza dei termini non vada più individuato per tutti i reati indistintamente nel giorno in cui è cessata la continuazione, ma debbaessere individuato per ciascun reato con riferimento al momento consumativo dei singoli episodi criminosi. Ogni reato avvinto dal vincolo della continuazione ha , dunque , un proprio e diverso momento di decorrenza del termine di prescrizione. Con tale modifica normativa si è inteso ribadire che il reato continuato è una fictio iuris nel senso che la “unitarietà” rileva solo per il più benevolo trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore al fine di mitigare il cumulo materiale delle pene, mentre, per il resto, ciascun reato realizzato in esecuzione di un medesimo disegno criminoso mantiene la propria autonomia. 2.1. Fatta questa premessa, posto che, secondo la contestazione, l e condotte criminose, avvinte dal vincolo della continuazione, sarebbero state realizzate nell’arco di circa un anno,ovvero dalla metà del 2016 sino alla metà del 2017 - tenuto conto del tempus commissi delicti, della pena edittale massima prevista per il reato in contestazione ( i.e. art. 73, comma 5, d.P.R. del 09 ottobre 1990 n. 309), degli atti interruttivi efficacemente intervenutie dell’assenza di cause di sospensione- il termine massimo di prescrizione – che non supera i sette anni e sei mesi dalla commissionedi ciascuna condotta delittuosa, trattandosi di reato istantaneo, exart. 158 cod. pen. - era già interamente decorso alla data del 15 ottobre 2024 (ovvero già nel corso del giudizio di appello) per le cessioni man mano commesse sino al 15 aprile 2017. Nondimeno, ad essersi estinte per decorrenza del termine massimo di prescrizione non sono solo le condotte ante aprile 2017, ma anche tutte le successive condotte in contestazione, per le quali la prescrizione risulta infatti compiuta nelle more del presente giudizio. Ne consegue la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati contestati all’imputato. 3. Al cospettodi tanto, la censura - sollevata con il primo motivo di ricorso - in punto di an della responsabilità deve confrontarsi con la esegesi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.fornita dalla giurisprudenza di legittimità. A tal riguardo si è precisato che - in presenza di una causa di estinzione del reato- il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che « la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quellodi "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento»(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-5; Sez.5, n. 27725 del 22/03/2018, Princi, Rv. 273679). 3.1.Nel caso in esame, il ricorrente lamenta l’omessa/illogica valutazione in punto di attendibilità del testimone, presunto acquirente dello stupefacente. Nel sollecitarein tal modo un possibile riconoscimento della insufficienza della prova in ordine alla sua colpevolezza, prospetta una situazioneincompatibile con la “evidenza della innocenza”che ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. giustifica una sentenza di assoluzione. 4.Pertanto, in forza di tali argomentazioni, non ravvisandosi l’evidenza della innocenza dell’imputato ed essendo i reati estinti per prescrizione va disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 17/09/2025 Il Consigliere estensore Il