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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2024

Cassazione n. 14597/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVI DELLA 'DECISIONE Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. peni.; Considerato che l'imputato denuncia, con il primo motivo, inosservanza di norme processuali nel corso dell'istruzione dibattimentale correlate all'estrazione del DNA ai fini dell'accertamento della sua responsabilità penale; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato perché sulle modalità dell'estrazione nonché sulle conseguenti comparazioni ha riferito il teste Bellino e detti elementi sono dunque regolarmente confluiti nell'istruttoria dibattimentale; Rilevato che con il secondo motivo viene dedotta carente motivazione richiamando circostanze di mero fatto che non possono essere dedotte in sede di legittimità; Considerato che, con memoria in data 15 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha evidenziato di aver dedotto non già circostanze di fatto bensì un omesso esame di alcune doglianze difensive da parte della Corte territoriale, ciò che, peraltro, avrebbe implicato, come si è qià evidenziato, l'esame di fatti che non è suscettibile sindacare in questa sede di legittimità a fronte di una motivazione adeguata come quella resa dalla pronuncia impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVI DELLA 'DECISIONE Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 cod. peni.; Considerato che l'imputato denuncia, con il primo motivo, inosservanza di norme processuali nel corso dell'istruzione dibattimentale correlate all'estrazione del DNA ai fini dell'accertamento della sua responsabilità penale; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato perché sulle modalità dell'estrazione nonché sulle conseguenti comparazioni ha riferito il teste Bellino e detti elementi sono dunque regolarmente confluiti nell'istruttoria dibattimentale; Rilevato che con il secondo motivo viene dedotta carente motivazione richiamando circostanze di mero fatto che non possono essere dedotte in sede di legittimità; Considerato che, con memoria in data 15 febbraio 2024, il difensore del ricorrente ha evidenziato di aver dedotto non già circostanze di fatto bensì un omesso esame di alcune doglianze difensive da parte della Corte territoriale, ciò che, peraltro, avrebbe implicato, come si è qià evidenziato, l'esame di fatti che non è suscettibile sindacare in questa sede di legittimità a fronte di una motivazione adeguata come quella resa dalla pronuncia impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 14597/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris