CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 30640/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sull'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti ed esaminata la richiesta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza tesa ad ottenere la modifica della misura cautelare, con disposizione dell'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria una volta al mese anziché tre volte a settimana, al fine di permettergli di lavorare. 2. Con sentenza del 12 luglio 2024 questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con cui sono state ritenute sussistenti le condizioni per l'estradizione a fini processuali verso la Moldavia di [OSCURATO:PERSONA] ed è stata revocata la misura cautelare emessa a suo carico, con la conseguenza che l'istanza in esame deve essere dichiara inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. q7 3. All'inammissibilità del ricorso — fondata sull'emersione di nuovi elementi atti a determinare la sopravvenuta carenza di interesse — non consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 12