CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 25100/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9581/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], JŰRGEN RUNGGALDIER elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 33 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l i rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Servitù R.G.N. 9581/2017 Ad. 28/06/2022CC R.G. 9581/2017- Pagina nr. 2 di 7 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] –intimate – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO TRENTO n. 19/2017 depositata il 11/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MAGDALENA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono innanzi al Tribunale di Bolzano [OSCURATO:PERSONA], JŰRGEN RUNGGALDIER, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo la costituzione di una servitù di passaggio pedonale e veicolare a favore del fondoin Ortisei di cui erano titolari (p.f. 37 in P.T. 1866/II) ed a carico dei fondi dei convenuti, deducendo l’interclusione del proprio fondo e la conseguente necessità di ottenere la costituzione della servitù per accedere alla via Nevel. All’esito dell’attività istruttoria, il Tribunale di Bolzano respinse le domande, osservando -secondo quanto riportato dalla sentenza qui impugnata-che dei cinque possibili tracciati individuati dal C.T.U., tre transitavano attraverso cortili (valendo quindi per essi l’esenzione di cui all’art. 1051 c.c.),il quarto avrebbe attraversato fondi di terzi non evocati in giudizio, mentre il quinto sarebbe venuto a gravare su fondi R.G. 9581/2017- Pagina nr. 3 di 7 di proprietà del comune di Ortisei, neanch’esso convenuto. Inoltre, il Tribunale osservò che i primi quattro tracciati si sarebbero sviluppati nel primo tratto della via Nevel, dopo la sua diramazione dalla strada pubblica in p.f. 2416 C.C. Ortisei, su particelle fondiarie di altri soggetti terzi non evocati in giudizio. 2. Proposto appello dalle originarie attrici e costituitisi per resistere [OSCURATO:PERSONA] e JŰRGEN RUNGGALDIER (interessati dalle varianti 1 e 2 della C.T.U.) nonché [OSCURATO:PERSONA] (interessato dalle varianti 3 e 4) -mentre restarono contumaci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi, assieme al medesimo [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta-la Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano respinse il gravame, osservando che preliminare ai fini del decidere era la valutazione della natura della via Nevel, che -secondo la tesi delle appellanti-non attraversava fondi di proprietà di terzi non evocati, ma era da considerarsi strada pubblica. Al riguardo, la Corte territoriale, anche sulla scorta di dichiarazioni scritte del Comune di Ortisei, concluse che la strada in questione -la quale si diramava da una strada invece sicuramente pubblica in p.f. 2416-veniva a snodarsi su proprietà private, senza che l’indicazione della strada medesima nei piani regolatori del Comune in fase di attuazionecome Gemeindestraẞe des Typ C (“ strada comunale di tipo C”) - e quindi rientrante ex art. 34 del piano urbanistico “nella competenza del Comune”(“in die Zuständigkeit der Gemeinde”)- fosse sufficiente a far considerare la medesima come parte del demanio pubblico ex art. 822 e 824 c.c. Acclarato, quindi, che la strada in questione non costituiva strada pubblica, ma gravava su proprietà private, la Corte territoriale, richiamati i principi espressi da questa Corte in tema di litisconsorzio R.G. 9581/2017- Pagina nr. 4 di 7 nelle azioni volte a costituire servitù coattive, ha conclus o che effettivamente le originarie attrici non avevano citato tutti i soggetti interessati dai potenziali tracciati della servitù, compreso, in relazione alla quinta ipotesi di tracciato, il Comune di Ortisei. 3. Per la cassazione della decisione della Corte bolzanina ricorrono ora [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; MAGDALENA; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con separati controricorsi sia [OSCURATO:PERSONA] e JŰRGEN RUNGGALDIER sia [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: a) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c.; b) in relazione all’art. 360, n. 5 , c.p.c., la “insufficiente, contraddittoria e/o illogica motivazione”. Il ricorso denuncia la erroneità della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla natura della via Nevel di Ortisei , evidenziando la sussistenza di una pluralità di indici -trascurati invece nella decisione impugnata- che invece deporrebbero nel senso del carattere di strada pubblica della suddetta via, e lamentando la conseguente violazione dell’art. 1051 c.c. 2. Il ricorso è inammissibile. Inammissibile, in primo luogo, sotto il profilo del richiamo all’art. 360, n. 5), c.p.c., nel momento in cui deduce la “insufficiente, R.G. 9581/2017- Pagina nr. 5 di 7 contraddittoria e/o illogica motivazione”. Infatti, i n seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 -Rv. 650880 – 01 ; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 -Rv. 645828 - 01) . Anche sotto tale ultimo profilo (qualora lo si volesse ritenere dedotto) il ricorso risulta inammissibile sia per il principio della cd. “doppia conforme” (v. art. 348 ter ultimo comma cpc applicabile ratione temporis, trattandosi di appello del 2015), siain quanto l’ipotesi dell’omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivo ai fini del decidere deve intendersi riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni(Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - R.G. 9581/2017- Pagina nr. 6 di 7 Rv. 651305 –01; Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01) , mentre il motivo di ricorso, in realtà, viene a sollecitare un inammissibile sindacato della valutazion e del materiale istruttorio da parte de lla Corte d’Appello , ed in particolare della selezione delle circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 -Rv. 569765 - 01). Inammissibile, in secondoluogo, sotto il profilo del richiamo all’art. 360, n. 3), c.p.c.,in quanto esso risulta indirizzato nei confronti di una sola delle due distinte rationes decidendi della decisio ne impugnata (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013 - Rv. 625631 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 - Rv. 639158 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 - Rv. 654319 - 01). La Corte d’appello altoatesina, infatti,ha basato la propria decisione non solo sulla ratio decidendi oggetto delle lagnanze del ricorso, ma anche sulla autonoma ratio fondata sulle dichiarazioni scritte rese dal Comune di Ortisei nonché sulle allegazioni delle stesse attrici (pag. 16 della decisione). Non avendo le ricorrenti indirizzato alcunaspecifica censura a tale distinta ratio, il ricorso deve conseguentemente ritenersi inammissibile, proprio perché il suo accoglimento non varrebbe a condurre alla cassazione della sentenza impugnata. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna delle ricorrent i alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo, in favore - separatamente-dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], JŰ [OSCURATO:PERSONA] e delcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] . R.G. 9581/2017- Pagina nr. 7 di 7 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna in solido le ricorrent i a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida sia per JOCHEN eJŰRGEN RUNGGALDIER sia per [OSCURATO:PERSONA] in € 4.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contrib