CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Bari ha dich arato colpevole [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. (fatti commessi in Capurso in data 20 aprile 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi proposti, con i quali il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, dell'erronea valutazione delle prove, e, quindi, della tenuta dell'impianto argonnentativo sotteso alla dichiarazione di responsabilità è affidato a doglianze generiche e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]