CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25015/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese come da nota depositata in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 14 giugno 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di cui all'art. 388, comma 6 (recte, comma 8), cod. pen., commesso in data 5 novembre 2018, riformandola solo in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena che veniva concesso. All'imputata è stato contestato il reato previsto dall'art. 388, comma 8, cod. pen., per avere omesso di indicare all'ufficiale giudiziario nel termine di giorni quindici dalla redazione del verbale di pignoramento mobiliare eseguito presso la sede della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cui era amministratrice e legale rappresentante, la proprietà di due veicoli (un autocarro ed un'autovettura) di valore sufficiente a coprire il debito assunto nei confronti della FerteniaS.r.l., costituitasi parte civile nella persona di [OSCURATO:PERSONA], con la consapevolezza della pendenza della procedura esecutiva. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo con cui denuncia vizio di motivazione in merito all'accertamento del dolo, inteso come conoscenza dell'ingiunzione di pignoramento comunicata ad un dipendente della società, [OSCURATO:PERSONA], perché desunto da mere congetture. In particolare, la Corte di appello si è uniformata alla sentenza di primo grado, adducendo che la tesi difensiva della qualità di mero amministratore di diritto senza gestione effettiva da parte della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sfornita di elementi di prova. Al contrario si rappresenta che la stessa parte civile ([OSCURATO:PERSONA]) in sede di testimonianza ha fatto riferimento ad un ruolo di gestione effettiva della società debitrice da parte del coniuge dell'imputata, la quale avrebbe assunto una carica meramente nominale. Inoltre, si adduce che la indicazione nel verbale di pignoramento del [OSCURATO:PERSONA] quale delegato dell'imputata non dimostra che tale delega fosse stata effettivamente rilasciata e comunque che l'imputata ne fosse a conoscenza tenuto conto della sua estraneità rispetto all'effettiva gestione della società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato. In particolare, la Corte ha evidenziato che l'imputata, in considerazione del legame di coniugio con il presunto amministratore di fatto, dovesse ritenersi senz'altro a conoscenza dell'atto di ingiunzione relativo al pignoramento del furgone rinvenuto presso la sede sociale e della correlata intimazione a indicare entro quindici giorni la disponibilità di altri beni, anche se notificato a mani di un dipendente, presente al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, qualificatosi come delegato. Orbene, si deve considerare che l'essenza dell'atto di pignoramento consta proprio nell'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano alla espropriazione oltre a quelli che dovranno essere indicati nel termine di legge di quindici giorni. Agli effetti penali, non può esservi dubbio che sin dal momento in cui il debitore abbia ricevuto l'ingiunzione prevista dall'art. 492 cod. proc. civ. da parte dell'ufficiale giudiziario di astenersi dal sottrarre dei beni individuati e di cui abbia la titolarità all'atto del pignoramento, ogni condotta dal medesimo posta in essere, per disperdere i predetti beni e per sottrarli alla procedura espropriativa, possa integrare il reato previsto dal comma quinto dell'art. 388 cod. pen., indipendentemente dal perfezionamento di quelle ulteriori formalità che la legge civile prescrive ai fini della validità e efficacia del pignoramento per la prosecuzione della procedura esecutiva.Tale principio è stato affermato da questa Corte di cassazione con le sentenze emesse dalla Sez. 6, n.16495 del 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278964 e n. 16497 del 04/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], non massimata. La circostanza che l'ingiunzione non sia stata fatta personalmente al legale rappresentante della società debitrice sottoposta a procedura esecutiva è agli effetti civili del tutto irrilevante in linea con la normativa del codice di procedura civile che all'art. 518 cod. proc. civ. prevede che l'ingiunzione possa essere rivolta anche alle persone indicate nell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ., ovvero una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di anni quattordici o non palesemente incapace, con la consegna ai predetti soggetti di un avviso dell'ingiunzione per il debitore. L'art. 492 cod. proc. civ. prevede, poi, nel caso che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti, che l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. La sanzione è quella prevista dal comma 7 dell'art. 388 cod. pen. che viene richiamato dal comma 8 del medesimo articolo che punisce il debitore o l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili omette di rispondere nel termine di giorni quindici o effettua una falsa dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] che per la legge processuale civile l'ingiunzione in cui si sostanzia il pignoramento può esser fatta anche ad una persona diversa dal debitore, è naturale che anche l'intimazione con cui si chiede di indicare i beni ulteriori di cui all'art. 492 cod. proc. civ., considerato il suo carattere accessorio al pignoramento, possa essere rivolta alle stesse persone indicate nell'art. 139, comma 2, cod. proc. civ., e che, pertanto, assuma rilievo agli effetti penali la conseguente omissione del legale rappresentante della società titolare dei beni sottoposti a pignoramento che non abbia provveduto a fornire le indicazioni richieste sull'esistenza o meno di altri beni pignorabili. È ragionevole ritenere che la persona incaricata o che si qualifichi come tale, una volta ricevute l'intimazione e l'ingiunzione di pignoramento ne abbia dato avviso al responsabile, il quale, pertanto, deve ritenersi in tal modo informato e a conoscenza dell'intimazione, salvo prova contraria (in tal senso, vedi Sez. 6, n. 10740 del 09/06/1999, Gallo, Rv. 214620, che ha affermato il principio secondo cui 1"ingiunzione, che ha proprio la finalità di rendere edotto il debitore del vincolo di indisponibilità che grava sui beni pignorati, è rivolta alle persone indicate nell'art.139, comma 2, cod. proc. civ. alle quali viene pure consegnato un avviso per il debitore; detto adempimento è idoneo a far presumere che l'atto verrà portato a conoscenza dello stesso debitore il quale non potrà successivamente contestarne la conoscenza, a meno che non dimostri l'esistenza di vizi che inficino la validità della notifica).Nel caso in esame tale ragionevole presunzione non è stata smentita da una dichiarazione contraria resa dall'imputata, rimasta del tutto inerte sia in sede civile che in sede penale. Conseguentemente corretta è la valutazione della Corte di appello che ha ritenuto indimostrata la mancata conoscenza dell'intimazione da parte dell'imputata, in assenza di allegazioni di circostanze contrarie all'ordinario e prevedibile sviluppo degli eventi, coerenti con le consuete dinamiche societarie. 2. Coerentemente, inoltre, la Corte di appello ha escluso in radice la prova che l'imputata possa essere ritenuta amministratrice della società solo sul piano formale (c.d. "testa di paglia"), non essendo stata tale circostanza oggetto di allegazioni da parte dell'imputata, che ha scelto di rimanere silente anche su tale punto. La circostanza che un creditore della società ([OSCURATO:PERSONA]) abbia affermato che era il coniuge dell'imputata ad occuparsi della gestione della società non è sufficiente a dimostrare che l'imputata fosse una mera "testa di paglia", essendo del tutto irragionevole ritenere che una collaborazione di fatto svolta da parte del coniuge possa essere equiparata ad una condizione di totale estraneità alle vicende della società da parte dell'amministratore di diritto, in assenza di elementi di prova che possano suffragare una tale circostanza, neppure addotta a sua discolpa dalla stessa imputata. Dalle ora esposte premesse, discende che la sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità della motivazione che alla stregua dei principi affermati da questa Corte può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché pone in adeguata connessione logica una serie di elementi di fatto correttamente apprezzati nella loro obiettività; né si tratta di una decisione manifestamente contraddittoria, essendo sorretta nei suoi punti essenziali da argomentazioni non viziate da errori nell'applicazione delle regole della logica. 3. In conclusione, non essendo ad oggi ancora intervenuta la prescrizione del reato (il termine di sette anni e mesi sei di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., salvo sospensioni, sarebbe maturato in data 5 maggio 2026) il ricorso deve essere rigettato con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a versare una somma che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Segue per legge, altresì, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], sostenute per questa fase di legittimità che si liquidano come in dispositivo. P. P.Q.MCondanna inoltre la imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 22 aprile 2026 [OSCURATO:PERSONA]: t Ri5ca AngeloDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] 03 LUG 2026 R1O G1CD1Z1A Dott. ' iuseppina