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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 marzo 2026

Cassazione n. 33676/2026

Testo disponibile della fonte

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rso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 09/03/2026, la Corte di appello di Messina, confermavala sentenza del Tribunale di Messina in data 14/11/2024, che aveva condannatoGiovanni Basile per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, Codice dellastrada.2.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 116, commi 15 e 17, Codice dellastrada e 5 d.lgs. n. 8 del 2016.

Rileva che la recidiva nel biennio, rientrandonella struttura dell’illecito deve essere rigorosamente provata dal pubblicoministero; che, nel caso di specie, la prova è insufficiente, essendo fondata sulledichiarazioni rese dall’accertatore dell’ultima violazione in relazione ad unaverifica effettuata presso le banche dati; che, invece, solo il dato documentaleavrebbe offerto la prova certa in ordine alla definitività delle precedentiviolazioni.2.2.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131 bis cod. pen.

Evidenziache, a fronte delle specifiche censure mosse con l’appello, la Corte territorialeavrebbe dovuto rendere una motivazione puntuale, dando conto delle ragioni perle quali ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità della specialetenuità del fatto; che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti perl’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., dovendo tenersi conto anche delcomportamento successivo del ricorrente; che, invero, pur essendo la novelladella norma successiva ai fatti per cui si procede, afferendo ad un istituto didiritto penale sostanziale, va applicata retroattivamente.2.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 175 cod. pen.

Osserva che è statadel tutto omessa la motivazione con riferimento al motivo specifico in punto diriconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellariogiudiziale.2.4.

In data 28/07/2026, sono pervenute conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermareche, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio,idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale delladefinitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elementodi prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, delladeduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione ouna richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principiosecondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa,sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valoreprobatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da partedell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazioneamministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732 – 01, inmotivazione; Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 – 01;Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 – 01).Nel caso di specie, per un verso, la sentenza impugnata, quanto alla provadella recidiva nel biennio, ha richiamato la testimonianza dell’agente accertatore,che aveva riferito alla verifica effettuata a mezzo delle banche dati e, per altroverso, il ricorrente non ha dedotto di aver impugnato, o di avere richiestooblazione, avverso la sanzione amministrativa.1.2.

Il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la tramamotivazionale del provvedimento impugnato.La Corte territoriale, invero, ha escluso l’applicabilità della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. valorizzando l’assenza del requisito dellanon abitualità della condotta e richiamando la giurisprudenza di legittimitàsecondo la quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuitàdel fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente,difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento,posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15,Codice della strada, nel solo caso di recidiva nel biennio.

Ha, inoltre, evidenziatocome l’odierno ricorrente fosse stato poi colto nuovamente alla guida diautoveicoli senza patente in data 12/12/2021, dunque, successivamente al reatoper cui si procede.Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza diappello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo silimita a evidenziare l’astratta sussistenza dei presupposti e l’omessa valutazionedel comportamento successivo al reato, senza peraltro specificare in cosa si siaestrinsecato e senza indicarne la concreta incidenza, così ignorando gli snodidecisivi della motivazione, in tal modo condannandosi all’inammissibilità.

Invero,contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale conle argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).1.3.

Il terzo motivo è inammissibile, per essere ab origine il corrispondentemotivo di appello generico ed astratto.Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità, con unorientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensidell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazioneche deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello,tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravamedi una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con laproposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco,Rv. 280306 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01).In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine amotivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formareoggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati dainammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia inconcreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv.283808 – 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 – 01).

Delresto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio algiudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame,che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alladeclaratoria di inammissibilità.Orbene, nel caso di specie, il motivo di appello era del tutto generico,facendo riferimento – ai fini dell’applicabilità del beneficio della non menzione –solo all’entità della pena irrogata, ma nulla evidenziava in ordine alla sussistenzadell’ulteriore requisito richiesto dall’art. 175 cod. pen., vale a dire la mancanza diprecedenti condanne per le quali il ricorrente non abbia ottenuto il beneficiostesso, risultando viceversa dalla sentenza di primo grado i numerosi precedentipenali, anche specifici, da cui il Basile risulta gravato.

Dunque, sotto quest’ultimoprofilo, il motivo di appello era anche aspecifico.2.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilacosì equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 09/03/2026, la Corte di appello di Messina, confermavala sentenza del Tribunale di Messina in data 14/11/2024, che aveva condannatoGiovanni Basile per il reato di cui all’art. 116, commi 15 e 17, Codice dellastrada.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 116, commi 15 e 17, Codice dellastrada e 5 d.lgs. n. 8 del 2016. Rileva che la recidiva nel biennio, rientrandonella struttura dell’illecito deve essere rigorosamente provata dal pubblicoministero; che, nel caso di specie, la prova è insufficiente, essendo fondata sulledichiarazioni rese dall’accertatore dell’ultima violazione in relazione ad unaverifica effettuata presso le banche dati; che, invece, solo il dato documentaleavrebbe offerto la prova certa in ordine alla definitività delle precedentiviolazioni.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 131 bis cod. pen. Evidenziache, a fronte delle specifiche censure mosse con l’appello, la Corte territorialeavrebbe dovuto rendere una motivazione puntuale, dando conto delle ragioni perle quali ha ritenuto di non applicare la causa di non punibilità della specialetenuità del fatto; che, nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti perl’applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., dovendo tenersi conto anche delcomportamento successivo del ricorrente; che, invero, pur essendo la novelladella norma successiva ai fatti per cui si procede, afferendo ad un istituto didiritto penale sostanziale, va applicata retroattivamente.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 175 cod. pen. Osserva che è statadel tutto omessa la motivazione con riferimento al motivo specifico in punto diriconoscimento della non menzione della condanna nel certificato del casellariogiudiziale.2.4. In data 28/07/2026, sono pervenute conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Invero, la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte modo di affermareche, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio,idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale delladefinitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elementodi prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, delladeduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione ouna richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principiosecondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa,sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valoreprobatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da partedell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazioneamministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Anzillotta, Rv. 287732 – 01, inmotivazione; Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 – 01;Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 – 01).Nel caso di specie, per un verso, la sentenza impugnata, quanto alla provadella recidiva nel biennio, ha richiamato la testimonianza dell’agente accertatore,che aveva riferito alla verifica effettuata a mezzo delle banche dati e, per altroverso, il ricorrente non ha dedotto di aver impugnato, o di avere richiestooblazione, avverso la sanzione amministrativa.1.2. Il secondo motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la tramamotivazionale del provvedimento impugnato.La Corte territoriale, invero, ha escluso l’applicabilità della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. valorizzando l’assenza del requisito dellanon abitualità della condotta e richiamando la giurisprudenza di legittimitàsecondo la quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuitàdel fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente,difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento,posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15,Codice della strada, nel solo caso di recidiva nel biennio. Ha, inoltre, evidenziatocome l’odierno ricorrente fosse stato poi colto nuovamente alla guida diautoveicoli senza patente in data 12/12/2021, dunque, successivamente al reatoper cui si procede.Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza diappello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo silimita a evidenziare l’astratta sussistenza dei presupposti e l’omessa valutazionedel comportamento successivo al reato, senza peraltro specificare in cosa si siaestrinsecato e senza indicarne la concreta incidenza, così ignorando gli snodidecisivi della motivazione, in tal modo condannandosi all’inammissibilità. Invero,contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale conle argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).1.3. Il terzo motivo è inammissibile, per essere ab origine il corrispondentemotivo di appello generico ed astratto.Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità, con unorientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritiene inammissibile, ai sensidell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazioneche deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello,tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravamedi una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con laproposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco,Rv. 280306 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01).In altri termini, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine amotivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formareoggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati dainammissibilità originaria, quand’anche il giudice dell’impugnazione non abbia inconcreto pronunciato tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv.283808 – 01; Sez. 6, n. 20522 del 8/3/2022, Palumbo, Rv. 283268 – 01). Delresto, non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio algiudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame,che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alladeclaratoria di inammissibilità.Orbene, nel caso di specie, il motivo di appello era del tutto generico,facendo riferimento – ai fini dell’applicabilità del beneficio della non menzione –solo all’entità della pena irrogata, ma nulla evidenziava in ordine alla sussistenzadell’ulteriore requisito richiesto dall’art. 175 cod. pen., vale a dire la mancanza diprecedenti condanne per le quali il ricorrente non abbia ottenuto il beneficiostesso, risultando viceversa dalla sentenza di primo grado i numerosi precedentipenali, anche specifici, da cui il Basile risulta gravato. Dunque, sotto quest’ultimoprofilo, il motivo di appello era anche aspecifico.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilacosì equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 10 settembre 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]
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