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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 20303/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 gennaio 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Catania confermava la decisione impugnata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i fatti di reato in contestazione sono incontroversi, controvertendosi, nel caso di specie, del solo diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte dell'intervenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Ritenuto che la decisione adottata dalla Corte di assise di appello di Catania è rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, negate a Caliò, devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, concessa al ricorrente (tra le altre, Sez.

U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929 - 01).

Ritenuto che di questi principi la Corte di merito faceva buon governo, osservando che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del decreto- legge n. 152 del 1991, non consente, sic et simpliciter, la concessione delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento a Caliò (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 9 gennaio 2024, con la quale la Corte di assise di appello di Catania confermava la decisione impugnata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i fatti di reato in contestazione sono incontroversi, controvertendosi, nel caso di specie, del solo diniego delle circostanze attenuanti generiche, a fronte dell'intervenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Ritenuto che la decisione adottata dalla Corte di assise di appello di Catania è rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondamento della concessione delle attenuanti generiche, negate a Caliò, devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante il riconoscimento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, concessa al ricorrente (tra le altre, Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929 - 01). Ritenuto che di questi principi la Corte di merito faceva buon governo, osservando che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del decreto- legge n. 152 del 1991, non consente, sic et simpliciter, la concessione delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che lo connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, correttamente non riscontrate con riferimento a Caliò (tra le altre, Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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