CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 42543/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia del 20.6.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.6.2024 il Tribunale di Brescia, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, e che aveva acquisito il consenso del PM, ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di tentata rapina aggravata a lui ascritti, la pena concordata di anni 2 di reclusione ed euro 700 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo l'erronea qualificazione del fatto e difetto di motivazione: rileva che il giudice si è limitato a condividere, ritenendola corretta, la qualificazione giuridica del fatto come operata nella contestazione senza motivare e senza fornire una adeguata spiegazione dell'iter logico che lo ha condotto alla decisione. 3 li ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). Il ricorso deduce, invero, l'errata qualificazione giuridica del fatto, senza tuttavia, evidenziare quale avrebbe dovuto essere il suo corretto inquadramento viziando, perciò, il ricorso di assoluta genericità; per altro verso, il ricorso è comunque inammissibile proponendo in questa sede una questione non consentita essendo appena il caso di ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così dec