CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1961
Cassazione n. 33242/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1961 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]:ORDAMAGLIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in data 13 febbraio 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 e 61 n. 5, cod. pen., fatto commesso in Eboli il 13 luglio 2012. 2. Il ricorso è inammissibile. Dalla sentenza di primo grado risulta che il Tribunale ha effettuato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e tutte le contestate aggravanti, ivi compresa la recidiva reiterata contestata (al riguardo, cfr. Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 15/05/2019, Rv. 275319, secondo cui la recidiva contestata deve intendersi applicata ove sia confluita nel giudizio di comparazione tra circostanze concorrenti eterogenee), di modo che, ove l'imputato avesse dubitato della corretta applicazione della recidiva stessa (ad esempio per difetto di motivazione), avrebbe dovuto farne oggetto di specifico motivo di appello, che, invece, nel caso di specie è mancato. Ne viene che, tenuto conto della contestata e ritenuta recidiva, in ossequio al dictum della citata sentenza a Sezioni Unite Schettino, e della sospensione del corso della prescrizione per 444 giorni, la stessa maturerà il 7 novembre 2024. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]