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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 45300/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato „, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in data 4 giugno 2024, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], applicando la disciplina del reato continuato in ordine ai reati di rapina per i quali la stessa era stata giudicata con sentenze irrevocabili emesse il 16 marzo 2023 e il 16 novembre 2023.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando vizi della motivazione, essendo stato omesso l'esame della sentenza di condanna del Tribunale di Roma n. 9766 del 2020 per il reato di tentato furto, indicata anch'essa nell'istanza ai fini del riconoscimento della continuazione, trattandosi di delitto della stessa indole ed avente le stesse finalità di quelli di rapina, giudicati con le altre due sentenza, in relazione alle quali è stato riconosciuto il medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Come risulta dall'esame dell'istanza nell'interesse della Zambrano, ai sensi dell'art. 671, cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione era stato richiesto anche con riferimento al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2022, n. 9766/22. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, tuttavia, ha omesso del tutto di menzionare e di considerare tale sentenza, pronunciandosi esclusivamente in ordine ai reati di cui alle altre due sentenze indicate nell'istanza.

3. In ragione di tale difetto di pronunzia su una parte della domanda, l'ordinanza impugnata va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M. ti O Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'omessa , pronuncia sulla Z i -, ...2›..i.

P. U cr „,..,..‘ richiesta di continuazione in ordine al reato di cui alla sentenza del Tribunale di s.1 o 6c..4 Roma del 20 luglio 2022 n. 9766/22, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di CI) Roma. () i.5 e.,1 .•(,i,_.,c.

Così deciso il 07/11/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato „, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva l'istanza, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in data 4 giugno 2024, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], applicando la disciplina del reato continuato in ordine ai reati di rapina per i quali la stessa era stata giudicata con sentenze irrevocabili emesse il 16 marzo 2023 e il 16 novembre 2023. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunziando vizi della motivazione, essendo stato omesso l'esame della sentenza di condanna del Tribunale di Roma n. 9766 del 2020 per il reato di tentato furto, indicata anch'essa nell'istanza ai fini del riconoscimento della continuazione, trattandosi di delitto della stessa indole ed avente le stesse finalità di quelli di rapina, giudicati con le altre due sentenza, in relazione alle quali è stato riconosciuto il medesimo disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1 II ricorso deve ritenersi fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Come risulta dall'esame dell'istanza nell'interesse della Zambrano, ai sensi dell'art. 671, cod. proc. pen., il riconoscimento della continuazione era stato richiesto anche con riferimento al reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Roma del 20 luglio 2022, n. 9766/22. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, tuttavia, ha omesso del tutto di menzionare e di considerare tale sentenza, pronunciandosi esclusivamente in ordine ai reati di cui alle altre due sentenze indicate nell'istanza. 3. In ragione di tale difetto di pronunzia su una parte della domanda, l'ordinanza impugnata va annullata sul punto, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. ti O Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'omessa , pronuncia sulla Z i -, ...2›..i. P. U cr „,..,..‘ richiesta di continuazione in ordine al reato di cui alla sentenza del Tribunale di s.1 o 6c..4 Roma del 20 luglio 2022 n. 9766/22, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di CI) Roma. () i.5 e.,1 .•(,i,_.,c. Così deciso il 07/11/2
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