CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 07983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, in data 6 maggio 2020, con il quale il Ministro della giustizia ha disposto la proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 41-bis, ord. pen., anche in relazione agli artt. 6 Conv. Edu, 13 Ord. pen. e 27 Cost. nonché inesistenza della motivazione. Il provvedimento impugnato avrebbe fornito una motivazione apparente sui presupposti legittimanti la proroga, prescindendo, del tutto, dalla valutazione aggiornata sull'attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti con l'organizzazione criminale di appartenenza ed omettendo di considerare i diversi e concreti elementi dedotti dalla difesa. In quest'ottica, del tutto distorta rispetto ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, riportandosi nella sostanza alle valutazioni contenute nel decreto e nei precedenti provvedimenti di proroga, ha ritenuto sufficienti, in assenza di specifici episodi o provvedimenti giurisdizionali afferenti ad un lasso temporale successivo alla risalente sottoposizione al regime detentivo speciale, il profilo criminale, la sua biografia criminale, la perdurante vitalità del clan di riferimento, ignorando che la contestazione del reato associativo, ormai del tutto espiato, è "chiusa" con con seguente cessazione della permanenza del reato alla data stabilita dal capo di imputazione e inconfigurabilità di una condotta partecipativa successiva. Non ha opposto alcuna replica alle argomentazioni difensive sull'assenza di perdurante attualità della pericolosità ed in particolare sull'assenza di rapporti coi familiari a cominciare dal figlio Marco, ritenuto anello di collegamento con il sodalizio di appartenenza, negli ultimi quattro anni e sulla illegittimità, anche costituzionale, dell'attuale disciplina dell'art. 41-bis laddove esclude la revoca della misura anche quando risulti espiata la pena inflitta per i reati ostativi di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. 3.1 Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2 -bis, ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili "nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni", purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono . proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Per quanto specificamente riguarda la proroga del regime detentivo differenziato, va ricordato che essa può essere disposta ove sia stato accertato che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale non sia venuta meno, tenuto conto di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). 3.2. Alla luce dei richiamati parametri ermeneutici, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza ) ) dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato e, in particolare, il pericolo che possa svolgere in pieno il ruolo di rilevo ricoperto in passato ove rimesso in regime penitenziario ordinario. Sotto questo profilo, ha congruamente valorizzato la biografia criminale del condannato, il ruolo direttivo svolto dallo stesso all'interno del sodalizio mafioso come accertato con sentenze irrevocabili, la perdurante attività del gruppo criminale testimoniata dalle numerose operazioni che lo hanno interessato fino ad epoca recente, le informazioni della Direzione nazionale Antimafia e della Direzione distrettuale antimafia di Bari e [OSCURATO:PERSONA] che evidenziano come [OSCURATO:PERSONA], in virtù del ruolo verticistico ricoperto in passato all'interno del clan "[OSCURATO:PERSONA]", operante nel territorio di Lucera, specie nel settore degli stupefacenti, nonché quale esponente della 'ndrina Costa, operate nella zona di Siderno, può rappresentare, ancora oggi, anche alla luce delle più recenti attività investigative sull'operatività dei clan operanti nel foggiano (svolte fino all'anno 2019), un punto di riferimento anche grazie al collegamento assicurato dai figlio e dagli altri familiari i quali nel corso dei colloqui in carcere, come segnalato dal DAP, hanno intrattenuto dialoghi dal contenuto criptico e sospetto . Ha, infine, evidenziato come la condotta inframuraria non attesta nessun tipo di rivisitazione critica della condotta deviante né volontà di cambiamento; anzi il Bayan è ripetutamente incorso in rilievi disciplinai sino a tempi recenti per atteggiamenti offensivi ed oltraggiosi nei confronti della polizia penitenziaria. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato gli elementi di attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto malavitoso di provenienza, il ricorso si è limitato a contestare le argomentazioni del provvedimento impugnato in chiave meramente confutativa, in realtà confrontandosi con il richiamato percorso giustificativo, solo apoditticamente considerato come del tutto mancante, mentre, per le considerazioni già espresse, esso deve considerarsi non solo presente, ma finanche adeguatamente sviluppato o, pur denunciando formalmente la violazione di legge, tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità 3.3. Manifestamente infondata è, infine, la doglianza sulla perdurante operatività del regime differenziato anche dopo l'avvenuta espiazione della pena per i reati ostativi e in relazione a reati comuni commessi prima dell'introduzione dell'art. 41-bis ord. pen, dovendosi escludere, anche sulla scorta dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, che la disposizione dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, Ord. pen., violi il divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., atteso che: - 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; - 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura (Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, Tornese, Rv. 281906). 4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellé spese processuali e della somma di euro tremila in favore