CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 novembre 1974
Cassazione n. 14270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del 13/10/2025 del GIP TRIBUNALE di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Lette le repliche depositate dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con le quali si sono ribaditi i motivi di ricorso, precisando che lo status detentionis del ricorrente era certamente noto al [OSCURATO:PERSONA] procedente al momento della notifica dell'avviso dell'udienza in camere di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa in data 14 ottobre 2025, ha rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] tra i fatti oggetto dei seguenti provvedimenti: 1. sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 17 marzo 2015, confermata in data 22 gennaio 2025 dalla Corte di Appello di 1Catanzaro con sentenza n. 118/2015, irrevocabile il 19 aprile 2017, in relazione alla condanna a dieci anni di reclusione per i seguenti reati: - art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto e quinto cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 2004 sino al 17 maggio 2013; - art. 644 cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 2002 al 30 maggio 2005; - art. 644 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] dal 2005 al 2008; 2. sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 7 aprile 2022, riformata dalla sentenza n. 3430/2024 emessa in data 24 ottobre 2024 dalla Corte di Appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 23 maggio 2025, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 2600.00 di multa, per i seguenti reati: - artt. 81 cpv, 629, comma secondo, cod. pen., e 416-bis 1. cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva e prossima al 23 giugno 2008; - art. 56, 81 cpv, 629 comma secondo, 416-bis 1. cod pen, commesso in [OSCURATO:PERSONA] dall'I. settembre 2009 al 28 giugno 2012. 2. Avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il ricorso ha dedotto, innanzitutto, la violazione dell'art. 156 cod. proc. pen., in quanto l'avviso della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona, in ossequio al dettato delle Sezioni Unite n. 12778 del 2020. Il difensore precisa che l'avviso è stato notificato presso il difensore di fiducia quale domiciliatario e non personalmente a [OSCURATO:PERSONA], il cui stato di detenzione era noto al giudice dell'esecuzione, in quanto emergente dall'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Siep n. 158/2025. 2.2. Con il secondo motivo il difensore lamenta il vizio di motivazione, evidenziando la erroneità del percorso giustificativo contenuto nel provvedimento impugnato, il quale ha escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati sopra riportati sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] non avesse agito in presenza di una progettazione unitaria, ma in esecuzione di una generica tendenza a delinquere. In particolare, la difesa sottolinea che tutti i reati oggetto della sentenza sopra indiata al n. 1 erano stati già riconosciuti come avvinti dal vincolo della continuazione e alla stessa conclusione doveva giungersi in relazione ai reati oggetto della sentenza n. 2, i quali venivano realizzati dal [OSCURATO:PERSONA] quale appartenente al gruppo criminale Giampà ed avvalendosi della forza intimidatrice che promanava da tale vincolo associativo. 23. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3.1. In ordine al primo motivo, afferma che non è dimostrata la circostanza che lo status detentionis del ricorrente, al momento della notifica dell'avviso della udienza in camera di consiglio, fosse noto al giudice procedente; sul punto sottolinea che tale circostanza non può ritenersi provata dalla mera allegazione - alla primigenia istanza recante elezione di domicilio - di un ordine di carcerazione. 3.2. Per quanto attiene al secondo motivo, il Procuratore afferma che questo risulta essere chiaramente rivalutativo della conclusione del giudice dell'esecuzione, che ha negato la continuazione sulla base di un'articolata analisi degli elementi contenuti nelle sentenze di merito, in alcun modo evidenzianti che i reati fine fossero preordinati o preordinabili al momento iniziale dell'associazione. 4. La difesa ha depositato una memoria di replica, nella quale ribadisce che il giudice dell'esecuzione era a conoscenza dello stato di detenzione dei [OSCURATO:PERSONA], come si evince dall'ordine di carcerazione. Aggiunge che le sentenze di merito hanno confermato la sussistenza dell'aggravante della finalizzazione mafiosa per tutti i reati per i quali si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. In ordine al primo motivo, va detto che Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869 - 01 ha affermato che "Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"). La Corte ha precisato che "la notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen.". Ebbene, tanto premesso, va detto che dal fascicolo processuale emerge che [OSCURATO:PERSONA] ha eletto domicilio presso il difensore in data 23 maggio 2025; l'istanza per l'applicazione dell'istituto della continuazione è del 28 agosto 2025, mentre in data 23 settembre 2025 il giudice ha fissato l'udienza e ha disposto la notifica al richiedente. Nel verbale dell'udienza dell'8 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] viene indicato quale "libero non comparso" e la difesa nulla ha eccepito in ordine alla mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale al detenuto. 3Ne consegue che la nullità a regime intermedio derivante dalla avvenuta notifica in favore dell'imputato detenuto presso il domicilio eletto e non mediante consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione, deve ritenersi sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., considerato che il difensore è comparso in udienza senza nulla eccepire sul punto. 3. Per quanto riguarda il secondo motivo, è utile premettere che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019, Fuda, Rv. 276610) ha affermato che, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità. In particolare, muovendo dal principio consolidato secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere vincolo di continuazione, ma senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 223992), si è affermato che sin dall'inizio del vincolo associativo devono "essere sussistenti i necessari elementi, quello ideativo e quello volitivo, di quel singolo fatto, non genericamente di un qualunque fatto di quel tipo o categoria". Più di recente si è ribadito che "È ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il gíudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio" (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430-01; Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Rv. 28369-01) Si è precisato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259481 - 01). Pertanto, la circostanza che un reato fine sia strumentale al rafforzamento dell'operatività dell'associazione criminosa, o corrisponda anche a un metodo usuale, non integra di per sé vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto - che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità - in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine (cfr. Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930 - 01). In quest'ottica, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01 che ha 4aggiunto che, ragionando diversamente, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 - 01, che ha sottolineato che l'unicità del programma criminoso non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato). La giurisprudenza ha anche chiarito che, ai fini dell'accertamento della continuazione, il dato cronologico di riferimento è costituito dal momento dalla ideazione e deliberazione del primo dei reati (quello più remoto nel tempo) per i quali si postula l'inserimento nel medesimo disegno criminoso. Nel caso di reati permanenti o di continuazione nel reato, non rileva la data di cessazione della permanenza o della continuazione. Le successive determinazioni criminose, sebbene insorte in costanza della permanenza o della continuazione del primo reato, non attengono ad alcun disegno che, secondo quanto prevede il capoverso dell'articolo 81 c.p., avvinca ab origine i vari reati perpetrati dal medesimo autore (Sez. 1, n. 13611 del 22/03/2011, Aversano, Rv. 249931). 4. Fatte queste premesse, appaiono generiche e non consentite le censure mosse all'ordinanza impugnata che ha escluso l'esistenza di elementi idonei a dimostrare che i fatti oggetto dei delitti di estorsione aggravata dal metodo mafioso commessi nel 2008 e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessi nel 2012 fossero stati previsti, con la sufficiente specificità, al momento della costituzione del vincolo associativo, risalente al 2004. Invero, la Corte territoriale ha dato coerentemente rilievo alla distanza temporale (anche di anni) intercorsa tra di essi e alla assenza di elementi dai quali dedurre la programmazione dei reati sin dalla costituzione del vincolo associativo, sottolineando che trattasi di fatti di reato commessi in relazione a circostanze contingenti ed occasionali, frutto di una spiccata tendenza a delinquere del soggetto agente. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. C P.Q.M. UI o Rigetta il ricorso e conda P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] siden e IANI - I I 5