CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 40167/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Marocco avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il dicembre 2020 la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio ha riformato, sull'appello del Procuratore Generale, la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di ricettazione di un motociclo commesso il 25 maggio 2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone: - la violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado in base ad una rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale, limitandosi all'esame dell'imputato e omettendo l'escussione del teste M.[OSCURATO:PERSONA], richiesta anche dal Procuratore Generale; - il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza della ricettazione in mancanza della prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato sulla provenienza furtiva del bene. Il difensore ha successivamente depositato "conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato" con cui ribadisce i motivi di ricorso e invoca altresì la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, oltre che per certi aspetti aspecifico. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il dovere di rinnovare gli apporti dichiarativi si configura con riguardo a quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, intendendosi per prove decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova- ai fini dell'esito della condanna» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, P., Rv. 276318): valutazione, questa del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Nel caso in esame, quanto alla selezione delle prove dichiarative in appello, la sentenza impugnata ha dato conto, in modo congruo, della scelta effettuata limitatamente all'esame dell'imputato, con la esclusione del teste M.[OSCURATO:PERSONA]. E ciò in considerazione del fatto che, restando incontroversi gli altri e oggettivi elementi di prova, sia la sentenza assolutoria di primo grado, sia l'atto di appello del P.G., sia la sentenza di condanna in appello annullata con rinvio, sia l'apparato argomentativo della sentenza della S.C. di annullamento con rinvio s'incentrano - tutti- sulla valutazione di coerenza e attendibilità della unica prova decisiva costituita dalle dichiarazioni dell'imputato in merito alla ricostruzione della vicenda criminosa. 2. Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità pure il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza della ricettazione in mancanza della prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato sulla provenienza furtiva del bene. Con esso si ripropongono le medesime argomentazioni sviluppate nel giudizio di appello, senza farsi carico di valutare criticamente le motivazioni di detta sentenza che ne smentiscono decisamente ogni affermazione, rappresentando analiticamente e congruamente le ragioni dell'inattendibilità della versione dei fatti resa dall'imputato, così propugnando in questa sede una non consentita rivalutazione di merito della ricostruzione fattuale della vicenda. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila alla Cassa delle ammende, dovendosi infine rilevare che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem