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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 04958/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13605/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATANE' ANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1932/2019 , depositata il18/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; [OSCURATO:PERSONA] 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.

SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle speseavendo peraltro le parti dichiarato di averle già regolate tra loro;

3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018); P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13605/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MORPURGO; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATANE' ANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentat i e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- Avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 1932/2019 , depositata il18/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 7, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003, e 7 Accordo AGENS/OOSS 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto dei lavoratori in epigrafe all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla rispettiva data di assunzione; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; hanno resistito con controricorso gli intimati; 3.la parte ricorrente ha depositato la rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettata dalle controparti; [OSCURATO:PERSONA] 1.in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2.in presenza di adesione alla rinuncia delle parti controricorrenti, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle speseavendo peraltro le parti dichiarato di averle già regolate tra loro; 3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del processo. Cos
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