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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28663/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando - oltre che le modalità di realizzazione del fatto e l'entità dell'offesa arrecata, già presi in considerazione dal Giudice di primo grado - la negativa personalità dell'imputato tratta dai suoi precedenti penali (quantunque risalenti), rimarcando come uno di essi fosse della stessa indole oltre che l'assenza di elementi passibili di favorevole valutazione, dati questi dirimenti, in relazione ai quali non costituisce rituale censura la mera allegazione della risalenza di detti precedenti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui si adduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla conseguente determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), richiamando - oltre che le modalità di realizzazione del fatto e l'entità dell'offesa arrecata, già presi in considerazione dal Giudice di primo grado - la negativa personalità dell'imputato tratta dai suoi precedenti penali (quantunque risalenti), rimarcando come uno di essi fosse della stessa indole oltre che l'assenza di elementi passibili di favorevole valutazione, dati questi dirimenti, in relazione ai quali non costituisce rituale censura la mera allegazione della risalenza di detti precedenti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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