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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01096/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 21 ottobre 2021 (dep. il 7 gennaio 2022) la Corte di Appello di Roma - a seguito del gravame interposto dai proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - oltre che da [OSCURATO:PERSONA] (terza interessata non ricorrente) -, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Roma il 15 giugno 2020, ha disposto il dissequestro e la revoca della confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] con restituzione della stessa al proposto [OSCURATO:PERSONA], nonché la revoca della confisca delle quote della [OSCURATO:PERSONA] (nella misura del 36,67%) e del libretto postale acceso presso poste italiane (con saldo di euro 4.348,96), intestati a [OSCURATO:PERSONA]; e ha rigettato nel resto gli appelli, confermando in parte qua il provvedimento di primo grado che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, rispettivamente per la durata di tre anni e di due anni, con le relative prescrizioni, in quanto soggetti portatori di pericolosità sociale sia comune che qualificata (poiché indiziati del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e di reati commessi avvalendosi del metodo mafioso) e aveva disposto la confisca di partecipazioni societarie, immobili e della nuda proprietà di un ulteriore immobile, denaro, veicoli e preziosi, beni intra meglio specificati per quanto qui di interesse.

2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dei proposti e dei terzi interessati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.).

2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto, ha articolato un unico motivo con il quale ha prospettato la violazione degli artt. 1 e 4 d.

Igs. 159/2011, in ragione del difetto dell'attuale pericolosità qualificata dei proposti.

In particolare, a costoro sarebbe stata attribuita una pericolosità comune e qualificata, quest'ultima sulla scorta di quanto emerso nel procedimento penale n. 4195/2012 R.G.N.R.

Tuttavia: gli elementi in atti non sarebbero idonei ad affermare l'attualità della pericolosità qualificata dei proposti, alla luce di quanto dedotto con l'atto di appello, poiché al riguardo non sarebbe sufficiente il richiamo da parte della Corte territoriale del decreto di primo grado (per l'appunto gravato dai proposti); nel detto procedimento penale a loro sarebbe stato ascritto il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e la circostanza aggravante dell'essersi avvalsi del metodo mafioso inerirebbe soltanto a uno solo dei reati fine dell'associazione; il più recente di tali reati si collocherebbe nel marzo del 2014 e, quindi, molto tempo prima rispetto al momento in cui ne è stata apprezzata la pericolosità; lo stesso è a dirsi per un episodio di sequestro di persona (del 31 ottobre 2013), pure posto a fondamento della statuizione impugnata; inoltre, tali fatti non sarebbero stati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacente è stato contestata per un periodo di soli due anni (dal 2012 al 2014).

2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 24 d.

Igs. 159/2011, alla luce della «mancata dimostrazione della disponibilità dei beni confiscati in capo ai proposti» e, segnatamente, della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sito in Cerveteri, via dei [OSCURATO:SOCIETA]., che: - sarebbe stata tratta erroneamente dall'utilizzo del bene da parte dei figli della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dal fatto che gli arresti dorniciliari di [OSCURATO:PERSONA] siano stati eseguiti ivi nel 2014; e peraltro, nonostante dal decreto di primo grado consti che gli oneri tributari per lo smaltimento dei rifiuti siano stati pagati da [OSCURATO:PERSONA] cui, dunque, al più avrebbe potuto attribuirsi la disponibilità del bene e per il quale - non essendo proposto - non può operare la presunzione che consente di desumere l'illecita provenienza del bene per mancanza della capacità reddituale; - sarebbe stata comunque ritenuta in totale assenza di una motivazione atta a disattendere le censure mosse con il gravame, con il quale si era evidenziato che nella specie non potesse operare la presunzione posta dall'art. 26, comma 2, d.

Igs. 1569/2021 poiché il bene in discorso era entrato nella disponibilità dei terzi ben prima dei due anni antecedenti alla proposta; valorizzando erroneamente la ritenuta sproporzione tra i redditi dichiarati e l'attività svolta, da una parte, e il valore dei beni, elemento che - ove sussistente - potrebbe ritenersi solo un indice sintomatico ma non una prova diretta della disponibilità del bene in capo al proposto (profilo quest'ultimo che mantiene una valenza autonoma rispetto alla sproporzione); omettendo ogni motivazione sulla circostanza, dedotta con l'appello, che per l'immobile in discorso non era stata avanzata alcuna proposta, quantunque [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto a procedimento di prevenzione nel 2000 (all'esito del quale gli sono stati confiscati alcuni beni) e la stessa res fosse pure indicata in atti.

2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 24 d.

Igs. 159/2011, alla luce della «mancata dimostrazione della disponibilità dei beni confiscati in capo ai proposti» e, segnatamente, della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] (né per vero a [OSCURATO:PERSONA]) dei beni intestati alla ricorrente (ossia un immobile sito in Roma, piazza Cornelia n. 12; un immobile sito in Roma, via Montpellier n. 40; la vettura [OSCURATO:PERSONA]).

In primo luogo, quanto agli immobili: - è stata denunciata la totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato (che si sarebbe solo riportato a quello reso dal Tribunale) rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello, che aveva denunciato:, come il decreto di primo grado non avesse evidenziato alcun elemento per attribuirli alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; e come, per giungere all'ablazione, non sia sufficiente provare l'incapacità patrimoniale del terzo intestatario (che potrebbe anche essere legittimamente un soggetto diverso dal proposto, come il marito della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote ex fratre di Roberto - nei confronti del quale non è stata chiesta l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza); il che avrebbe determinato un'erronea applicazione dell'art. 24 cit.; - e si è rassegnato che: sarebbero state applicate erroneamente, nei confronti dei terzi, le regole probatorie relative ai proposti e non si sarebbe considerato che i beni in discorso sarebbero entrati nella disponibilità della ricorrente ben prima dei due anni antecedenti alla proposta previsto dall'art. 26, comma 2, d.

Igs. 159/2011; l'unico elemento su cui si è fondata la conferma della confisca (per il tramite di un integrale richiamo del primo decreto) sarebbe la ritenuta sproporzione tra i redditi dichiarati e l'attività svolta, da una parte, e il valore dei beni, dall'altra, elemento che - ove sussistente - potrebbe ritenersi solo un indice sintomatico ma non una prova diretta della disponibilità del bene in capo al proposto; la difesa aveva adempiuto al proprio onere di allegazione, documentando di aver acquistato l'immobile di piazza Cornelia n. 12, accendendo un mutuo, le cui rate la ricorrente poteva onorare attingendo al canone mensile di locazione dello stesso, sia pure in assenza di regolare contratto (dato non rilevante in questa sede, trattandosi di terzo intestatario che può dimostrare la propria disponibilità dei beni anche tramite redditi non dichiarati); nei confronti della Salvatori, come pure dedotto con il gravame, non opererebbe la presunzione di cui all'art. 26, comma 2, cit., ed ella non rientrerebbe tra i soggetti indicati dall'art. 19 1 comma 3, d.

Igs. 159/2011, poiché all'epoca non era legata al figlio del proposto, [OSCURATO:PERSONA] né era sua convivente e sul punto la motivazione del primo decreto, richiamata della Corte territoriale, relativa ai beni intestati a quest'ultimo sarebbe inconferente; erano state sollevate le medesime censure con riguardo all'immobile di via Montpellier n. 40, acquistato nel 2009, quando la Salvatori era compagna di [OSCURATO:PERSONA] che non conviveva più con il padre, evidenziando (e documentando) che la compera di esso aveva avuto luogo con risorse lecite della stessa Salvatori e della madre nonché della suocera [OSCURATO:PERSONA]; e la Corte territoriale avrebbe disatteso tali allegazioni solo affermando che esse non consentono di ritenere l'acquisto degli immobili economicamente giustificato, così non argomentando sulla disponibilità delle unità immobiliari in capo ai proposti ma applicando apoditticamente una presunzione di disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei beni intestati a soggetti legati ai figli; infine, anche in relazione alla vettura confiscata, il decreto impugnato non avrebbe esaminato gli argomenti difensivi, non potendosi ravvisare nei decreti di primo e secondo grado riferimenti alla disponibilità del veicolo in capo ai proposti ed anzi avendo la difesa confutato, con il gravame, l'asserto del Tribunale secondo cui la ricorrente non era stata proprietaria in precedenza di altri veicoli.

2.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d.

Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca di due immobili (siti a Roma, via Cornelia n. 178), delle giacenze del conto corrente e di un veicolo a lei intestati.

Anzitutto, si è dedotto che, a confutazione del gravame, la Corte di appello - pur avendo ritenuto che i trasferimenti di denaro alla Dessì derivassero formalmente da [OSCURATO:PERSONA] - ha sostenuto che essi comunque avessero origine nelle entrate illecite di [OSCURATO:PERSONA] (padre di Massimiliano), richiamando il decreto di primo grado ed evidenziando il coinvolgimento della ricorrente nelle attività dei Gambacurta, palesato dalla condanna della stessa, tuttavia, per una condotta (consistita nell'effettuazione di un solo bonifico di euro 5.000, «immediatamente mandato indietro», peraltro diversa da quella descritta nel relativo capo di imputazione) che dunque non avrebbe dovuto avere rilievo nel presente procedimento.

Inoltre, si è assunto che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le doglianze difensive, richiamando soltanto il decreto gravato ed essendosi così determinata una violazione di legge: - sia nella parte in cui si è ritenuta la disponibilità dei beni in capo al proposto, della quale non vi sarebbe prova in atti e che sarebbe stata affermata in totale violazione delle regole relative all'onere della prova (atteso che nella specie non ricorrono i presupposti di cui all'art. 26, comma 2, d.

Igs. 159/2011), valorizzando il richiamato coinvolgimento della Dessì nelle attività illecite dei Gambacurta solo in ragione della sua relazione sentimentale (anche dopo la separazione) con [OSCURATO:PERSONA], il quale non è proposto e i cui beni non potrebbero essere confiscati in questa sede; - sia nella parte in cui si è ritenuta la derivazione illecita dei beni in discorso, senza indicare le specifiche attività contra legem dei proposti dalle quali deriverebbero i capitali de quibus e facendo un indiscriminato riferimento alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] (ma non dando conto della sussistenza 6:(19' di essa al momento dell'acquisizione o della fittizia intestazione dei beni), così rendendo una motivazione apparente.

2.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d.

Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca di tre immobili (due terreni e un fabbricato in corso di costruzione siti a Sutri) a lui intestati, nel presupposto che siano stati oggetto di trasferimento fraudolento da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniali.

Anzitutto, si è dedotto che, a confutazione del gravame, la Corte di appello - pur avendo ritenuto che i trasferimenti immobiliari al Dessì derivassero formalmente da [OSCURATO:PERSONA] - ha sostenuto, richiamando il decreto di primo grado e con motivazione succinta, che essi comunque avessero origine nelle entrate illecite del padre [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, si è assunto che la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado in violazione di legge: - sia nella parte in cui ha ritenuto la disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], senza indicare gli elementi fattuali posti a sostegno dell'asserto, sulla scorta di talune conversazioni intercettate che al più potrebbero costituire una «dato indiziario», così violando le regole relative all'onere della prova (atteso che nella specie non ricorrono i presupposti di cui all'art. 26, comma 2, d.

Igs. 159/2011), attribuendo l'acquisto del fabbricato (costruito nel 1993) a [OSCURATO:PERSONA] poiché all'epoca il figlio Massimiliano aveva soltanto 18 anni (e, dunque, sulla scorta di una mera congettura); sia allorché non ha considerato che all'epoca [OSCURATO:PERSONA] non era socialmente pericoloso (come si trarrebbe dallo stesso il decreto impugnato che ne ha escluso la pericolosità anteriormente agli anni 2000); - ed ancora allorché ha ritenuto la derivazione illecita dei beni in discorso, senza indicare le specifiche attività contra legem dei proposti dalle quali deriverebbero i capitali de quibus e facendo un indiscriminato riferimento alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] (ma non dando conto della sussistenza di essa al momento dell'acquisizione o della fittizia intestazione dei beni), così rendendo una motivazione apparente (parla di «affermazione auto-assertiva priva di effettivo contenuto motivazionale»).

Si è, poi, dedotto che la Corte di merito: - nulla avrebbe argomentato sui due terreni in confisca, donati dagli zii e, quindi, di indubbia provenienza lecita; - avrebbe ignorato le allegazioni difensive con le quali si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non rientra tra i soggetti di cui all'art. 4 d.

Igs. 159/2011, poiché egli è imputato del reato di omicidio (non contemplato dalla detta norma) e quindi, quando ha ceduto i beni in discorso, non aveva alcuna ragione per temere l'applicazione di una misura di prevenzione (avendo venduto i beni al solo fine di procurarsi la liquidità per affrontare il periodo di detenzione).

2.6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d.

Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca dell'immobile (sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]) a lui intestato.

Ad avviso della difesa, dalla motivazione - generica, poiché ha argomentato unitariamente per il [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Dessì - si trae che l'immobile è stato confiscato perché ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non è proposto nel presente procedimento; e tale dato non sarebbe superato dall'assunto, contenuto nel decreto impugnato (che ha richiamato quello di prima istanza), secondo cui - nonostante (anche) il trasferimento immobiliare al [OSCURATO:PERSONA] derivasse formalmente da [OSCURATO:PERSONA] - esso comunque avesse origine nelle entrate illecite del padre [OSCURATO:PERSONA]: tale argomentazione costituirebbe solo un'ipotesi, mancando qualsivoglia elemento per attribuire il bene ai proposti e, in particolare, per attribuire a [OSCURATO:PERSONA] l'immobile in discorso, tanto più che Massimiliano è stato assolto dal reato associativo a lui ascritto unitamente al padre e allo zio (e quindi non può essere considerato complice del primo).

Infine, come emergerebbe dal decreto del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva le disponibilità economiche per l'acquisto (senza impiegare il denaro di [OSCURATO:PERSONA]), poiché nel decreto impugnato manca un «passaggio dimostrativo» che chiarisca sulla base di quali elementi probatori si è ritenuto che il denaro utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dell'immobile provenisse da determinati e individuati traffici illeciti del padre.

Dunque, nella specie sarebbero state violate le regole relative all'onere della prova (atteso che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 26, comma 2, d.

Igs. 159/2011).

2.7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale sono state denunciate la violazione dell'art. 24 d.

Igs. 159/2011 e l'apparente motivazione sulla disponibilità in capo ai proposti (segnatamente, in capo al padre [OSCURATO:PERSONA]) e sulla provenienza illecita delle partecipazioni sociali di cui il ricorrente è titolare nonché del denaro e di due orologi pure (di seguito specificati), oggetto di confisca.

2.7.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (15,56% del capitale sociale).

La Corte di merito avrebbe fondato la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che nella società siano stati veicolati i suoi proventi illeciti; tuttavia, lo stesso decreto avrebbe richiamato la sentenza del Tribunale di Roma (in data 5 maggio 2021, resa nel proc. 4194/2012 R.G.N.R.) che, pur confermando la riconducibilità della società a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Valerio, ha escluso la sussistenza di elementi probatori dimostrativi dell'impiego di capitali illeciti sia per costituirla sia nel corso della sua attività ed ha reso sentenza assolutoria per il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen.

Dunque, la motivazione sarebbe incorsa in un cortocircuito che ne affligge radicalmente la struttura logica.

Inoltre, erroneamente si sarebbe affermato che i presupposti di cui alla norma penale appena citata e quelli posti dall'art. 24 d.

Igs. 159/2011 sarebbero diversi, dato che proprio l'imputazione sopra richiamata dimostra la perfetta sovrapponibilità tra le due fattispecie (nella parte in cui richiedono il drenaggio di risorse illecite); e nella specie l'accertamento penale e quello del Giudice della prevenzione sarebbero coincidenti anche sotto il profilo del materiale probatorio, il che non avrebbe consentito alla Corte di appello di pervenire a esiti opposti rispetto al giudizio penale (Sez. 1 n. 43826 dei 19/04/2018, Righi, Rv. 273976 - 01).

Infine, la stessa Corte di appello ha riconosciuto la riconducibilità effettiva del bene a [OSCURATO:PERSONA], attribuendo il ruolo di dominus occulto a [OSCURATO:PERSONA] solo in forza delle immissioni di denaro illecito, esclusa dal Giudice di penale innanzi al quale non è stata elevata alcuna contestazione ex art. 512- bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2.7.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (100% del capitale sociale).

Il decreto impugnato avrebbe argomentato unicamente per il tramite del richiamo della sentenza del Tribunale di Roma (in data 5 maggio 2021) che ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 512-bis cod. pen., elevata con riguardo all'autosalone AUTOVOGUE, poi ROYALCAR, che ad avviso della Corte di appello da ultimo si identificherebbe con la [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, la detta contestazione non ha mai riguardato quest'ultima società - soggetto diverso da AUTOVOGUE, poi ROYALCAR -, costituita il 5 novembre 2014 da [OSCURATO:PERSONA] con un capitale sociale di soli 500 euro.

Dunque, dovrebbe ravvisarsi un salto logico-argomentativo nella motivazione del decreto impugnato, che la renderebbe apparente, considerato pure che in sede penale era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] di essere, unitamente al padre, il dominus occulto delle dette imprese, mente in sede di prevenzione egli sarebbe stato ritenuto l'intestatario fittizio del padre.

Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso ogni motivazione rispetto alle allegazioni con le quali, con l'atto di appello, si era inteso contestare la sussistenza di presupposti della confisca (adducendo il difetto di intercettazioni telefoniche utili in tal senso e rappresentando che l'assenza di redditi adeguati da parte di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere indice della fittizia intestazione a lui delle partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto dell'esiguità del capitale sociale e dell'effettivo impegno economico per operare).2.7.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (50% del capitale sociale) La Corte distrettuale avrebbe omesso di esplicitare le ragioni e gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell'ente e la derivazione dell'esborso del figlio Valerio (per l'acquisto della propria quota) dagli illeciti del padre; e non avrebbe argomentato su quanto dedotto con il gravame (con il quale si era rassegnato che l'investimento di euro 5.000 era in linea con i redditi dichiarati da [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di sequestro del residuo 50% delle quote, intestate a [OSCURATO:PERSONA], poiché non erano stati «rappresentati elementi tali da poter ritenere che i Gambacurta abbiano effettivamente esercitato un potere di fatto su tale azienda»).

2.7.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (25% del capitale sociale) La motivazione sarebbe apparente per le medesime considerazioni esposte per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché la Corte di appello ha argomentato congiuntamente in ordine alle due società, riconducendole in maniera apodittica agli «investimenti ab origine illeciti del capo».

2.7.5. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 10.500 La motivazione sarebbe del tutto assente, nonostante le specifiche censure sollevate con l'atto di appello.

2.8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto, è stato articolato un unico motivo, con il quale è stata prospettata la violazione dell'artt. 24, commi 1 e 1 -bis, d.

Igs. 159/2011, anche in relazione agli artt. 530 e 630, lett. a), cod. proc. pen., 41 e 42 Cost., 6 Carta EDU e 1 Prot.

Add.

Carta EDU, in ordine alla confisca delle partecipazioni sociali intestate ai ricorrenti (62,24 % del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: 31,12% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 15,56% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 15,56% in capo a [OSCURATO:PERSONA]; totalità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: 34% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 33% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 33% in capo a [OSCURATO:PERSONA]; totalità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA]; totalità delle quote della OLYMPUS s.r.I.: 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (da loro partecipata, titolare della totalità delle quote del [OSCURATO:PERSONA], con i relativi immobili siti in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 41) e dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] (sito in Roma, via Cherasco 329).

In primo luogo, si è rappresentato che:- la confisca si è fondata sugli elementi emersi nelle indagini svolte nel proc. n. 4194/2012 R.G.N.R. (pendente in grado di appello:), nel quale all'esito del primo grado di giudizio (con sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 2021) i terzi sono stati assolti con statuizione irrevocabile dalle imputazioni elevate nei loro confronti ([OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere, elevata in relazione al suo ruolo di intestatario fittizio delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, inerente alla costituzione e alla sottoscrizione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al reimpiego di somme nel [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] dell'imputazione di riciclaggio, relativa all'immobile sito in Roma, via Cherasco 329); - già il decreto di primo grado, limitandosi a richiamare i dati investigativi smentiti all'esito del giudizio penale, non si era confrontato con le allegazioni difensive (ribadite con l'atto di appello), volte a confutare la portata rappresentativa attribuita a talune conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] (che in esse si proclamava proprietario de beni in discorso), con le quali si erano evidenziati altri passaggi dei dialoghi intercettati - di segno contrario - e si erano documentate le capacità economiche dei terzi e le modalità dei loro acquisti; e il provvedimento impugnato, a sua volta, si sarebbe limitato a richiamare il primo decreto; - sussisterebbe una preclusione o comunque un'incompatibilità tra le disposte confische e la richiamata pronuncia liberatoria, poiché quanto accertato nel giudizio di cognizione non può non riverberarsi sul procedimento di prevenzione nonostante la sua autonomia, come dovrebbe trarsi dal disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), d.

Igs. 159/2011 in tema di revocazione della confisca, nonché da quanto esposto dalla giurisprudenza di legittimità (cita Sez. 5, n. 40490 del 25/09/2009, Gerotti, n.m.; Sez. 1, n. 36301 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264568 - 01) in particolare per il delitto di trasferimento fraudolento di valori ma con argomentazioni che valgono pure per il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e per la specifica imputazione ex art.416 cod. pen. elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (proprio per l'intestazione fittizia di quote dell'[OSCURATO:PERSONA], esclusa dopo l'escussione di numerosi testi sul tema della gestione del detto circolo sportivo); - la motivazione del decreto impugnato sarebbe illogica nella parte in cui ha escluso rilevanza alla statuizione assolutoria, richiamando il passo della sentenza con cui essa è stata resa la quale - partendo dalla «non controversa» (ma non argomentata) intestazione fittizia dell'[OSCURATO:PERSONA] - ha evidenziato che non sarebbe emersa la prova del reimpiego in esso di capitali provenienti da reato.

Inoltre, la difesa ha assunto che la motivazione sarebbe apparente nella parte in cui ha negato rilevanza, al fine di riformare la statuizione ablativa di primo grado, alle testimonianze raccolte nel giudizio penale (all'udienza del 26 maggio 2020), i cui verbali la stessa Corte di merito ha acquisito su richiesta della difesa, assumendo che essi avessero ad oggetto elementi già contemplati e vagliati (nonostante essi non facessero parte del compendio posto a fondamento del decreto del Tribunale).

Ancora, si è censurato il decreto di secondo grado poiché: - non si sarebbe in alcun modo confrontato con la dedotta impossibilità di qualificare come imprese illecite l'[OSCURATO:PERSONA] quantomeno per la totalità delle quote -, fondata sul fatto che il 62,64% delle quote è stato acquistato con denaro dei terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come detto, assolti) ed è stata accertata giudizialmente l'impossibilità di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nella predetta impresa siano stati investiti capitali illeciti; il che non ne consentirebbe la confisca totalitaria alla luce della giurisprudenza di legittimità e del disposto dell'art. 24, comma 1- bis, d.

Igs. 159/2011), in mancanza della assoluta preponderanza, in seno ad essa, di attività e risorse illecite; - non avrebbe considerato (come già il decreto del Tribunale) che le argomentazioni spese per l'[OSCURATO:PERSONA] non possono valere per la [OSCURATO:PERSONA] e per l'[OSCURATO:PERSONA], enti senza scopo di lucro, le cui quote sono interamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e hanno il valore nominale di poche migliaia di euro, privi di beni di proprietà e che si sono autofinanziati con le quote di iscrizione e con gli sponsor; - nessuna argomentazione sarebbe stata spesa in relazione agli altri beni oggetto di confisca e, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., partecipata da Fabio e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali il provvedimento di appello si sarebbe riportato al primo decreto senza confrontarsi con le specifiche censure sollevate con il gravame (relative al tempo delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di intercettazione, che si collocano nel 2013, rispetto al «passaggio» ai medesimi ricorrenti dell'attività nell'anno 2018; e alla circostanza che Fabio e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato le quote da [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto ma non coinvolto nel presente procedimento); - le statuizioni ablative sarebbero state rese in spregio dei principi costituzionali (che tutelano la libertà di iniziativa economica e la proprietà) e del principio di proporzione affermato dalla Corte EDU.

I l 6-( [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

Sono invece fondati nei limiti che si chiariranno, nella parte in cui hanno denunciato che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:i, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento delle residue censure.

1. Deve anzitutto considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. [...] va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

2. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché, lungi dal dedurre una violazione di legge, ha in realtà censurato la motivazione del provvedimento impugnato relativa alla ritenuta sussistenza dell'attuale pericolosità dei proposti (senza neppure assumere che essa sia apparente, ragion per cui non occorre dilungarsi sotto tale ultimo profilo, né per vero rimarcare la genericità dell'impugnazione).

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato e poiché ha dedotto irritualmente un vizio di motivazione.

È dirimente considerare che: - [OSCURATO:PERSONA] è la moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ella rientra nel novero dei soggetti contemplati dall'art. l'art. 19, comma 3, d.

Igs. 159/2011, in ordine ai quali - nei termini chiariti dalla giurisprudenza - l'accertamento giudiziale della disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente a loro intestati, opera diversamente rispetto agli altri terzi (cfr. per tutte Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 - dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 - 01: In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2 -bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965 [e oggi dell'art. 24 d.

Igs. 159/2011], l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione»); - il decreto impugnato ha rilevato come l'acquisto da parte della ricorrente dell'immobile sito in Cerveteri, via dei [OSCURATO:SOCIETA]., sia risultato sproporzionato rispetto alle sue disponibilità economiche; ragion per cui sono del tutto inconferenti le censure articolate alla luce del disposto dell'art. 26, comma 2, d.

Igs. 159 cit. (con le quali si è negato che nella specie potesse applicarsi la presunzione da esso posta per il caso di trasferimento o intestazione di beni nei due anni antecedenti alla proposta, in quanto l'immobile in discorso era entrato nella disponibilità dei terzi al di fuori del detto limite temporale); - non ricorre pertanto la violazione di legge dedotta ed anzi la difesa ha finito con l'assumere l'erronea ricostruzione della fattispecie, ossia col dedurre irritualmente un vizio di motivazione.

4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, poiché è in effetti apparente la motivazione del decreto impugnato in ordine alle statuizioni ablative aventi ad oggetto i beni a loro intestati.

In relazione agli appelli dei terzi, il decreto di secondo grado reca una considerazione generale (cfr. p. 19 s.) che - nonostante dia conto della proposizione di specifiche argomentazioni a sostegno della disponibilità in capo a costoro dei beni oggetto di confisca - in maniera assertiva e per il tramite di rimandi del tutto generici al decreto di primo grado (all'esposizione in esso richieste del Pubblico Ministero, del decreto di sequestro e della memoria difensive con annessa consulenza di parte dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e Carocci), ha «interamente recepito» («posto che sarebbe ultroneo e superfluo un "copia e incolla"») le motivazioni che sostengono le ablazioni esposte nello stesso provvedimento decisorio del Tribunale (segnatamente, alle pp. 93-183), assumendo che le allegazioni dedotte in sede di gravame sarebbero le medesime già esaminate dal primo decreto, come sarebbe a dirsi pure per «i verbali delle testimonianze assunte» il 26 maggio 2020 nel giudizio penale celebrato innanzi al Tribunale di Roma, tuttavia acquisiti dallo stesso Giudice di appello e, dunque, non vagliati da quello di primo grado.

La giurisprudenza di questa in più occasione ha affermato l'ammissibilità della motivazione del provvedimento di appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, «sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi», in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la decisione gravata, «non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575 - 01; conf.

Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615).

Tuttavia, nel caso di specie la motivazione del decreto impugnato è apparente non perché rimanda a quello di primo grado, bensì nella parte in cui afferma l'identità delle allegazioni degli appellanti (della cui specificità ha dato conto) con quanto già esaminato dal Tribunale, e ciò per il tramite di assedi apodittici e del richiamo di atti antecedenti all'instaurazione del contraddittorio e, dunque, all'intervento della difesa (sia pure riportati nel decreto di primo grado), oppure affermando, sempre in maniera apodittica che gli atti acquisiti in appello nulla mutino rispetto al compendio già in atti): ebbene, tali argomentazioni non sono atte ad esplicitare in alcun modo la sussistenza dei presupposti per una motivazione per relationem.

Ciò travolge irrimediabilmente l'impianto argomentativo del decreto impugnato e relativo alle impugnazioni dei terzi sopra indicati.

Tanto più che l'ulteriore iter del decreto non consente di affermare che nella specie la Corte di merito abbia effettivamente motivato nei termini imposti dall'ad. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Difatti: - a proposito di [OSCURATO:PERSONA] vi è un'equiparazione della sua pozione a quella di [OSCURATO:PERSONA] (su cui v. appena infra), senza chiarirne effettivamente le ragioni, ma facendo riferimento al suo rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] (che non è proposto) e al tentativo di mimetizzazione degli investimenti del proposto [OSCURATO:PERSONA]; - per i germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono richiamate in maniera del tutto generica le condanne da loro rispettivamente riportate (e per il [OSCURATO:PERSONA] pure un proscioglimento per prescrizione), nel corpo di un'argomentazione cumulativa, nuovamente affermando - senza effettivamente chiarirne le ragioni - che non occorreva esporre i dati presenti nei decreto di primo grado e nella sentenza resa nei loro confronti; - a [OSCURATO:PERSONA] è stato attribuito, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di complice nell'agire illecito del padre [OSCURATO:PERSONA] con assedi apodittici, richiamando le condanne del primo per reato associativo (che non depone ex se per la riferibilità al padre dei suoi beni) e per altri reati aggravati ex art. 7

I. 203/1991 (invero, trattasi di estorsioni) sempre in maniera generica, senza chiarire in che termini da essi si sia tratto che le sue disponibilità economiche derivino da illeciti del padre (e non invece, in ipotesi, dello stesso [OSCURATO:PERSONA], cui i beni sono stati confiscati nella qualità di terzo interessato); ancora, con un riferimento sempre apodittico alla «incapienza economica dei figli di [OSCURATO:PERSONA]» e ai differenti elementi (rispetto ad altri soggetti per cui vi è stata revoca del sequestro) relativi alle partecipazione del ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA] e nella BRACCIANESE; richiamando pure quanto esposto per i [OSCURATO:PERSONA] e per Carocci, ossia argomentazioni, come si vedrà appena oltre, pure prive di effettiva capacità dimostrativa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il decreto di secondo grado si è limitato a menzionare la relazione di consulenza da loro prodotta e - come anticipato - i verbali delle prove (assunte in dibattimento e prodotte da costoro solo in grado di appello); sono stati riportati gli esiti assolutori del procedimento penale instaurato nei loro confronti, deducendone l'irrilevanza nel procedimento di prevenzione senza alcuna argomentazione (con riferimento all'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA]) e senza chiarire in che termini i beni de quibus fossero stati acquistati mediante le entrate illecite di [OSCURATO:PERSONA] (difatti, pur affermando che in sede penale sarebbe stata comunque acclarata la fittizia intestazione delle quote di cui sono titolari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato ha riportato in parte qua la sentenza in discorso, che ha escluso che esse siano state acquistate con proventi illeciti e le avrebbe ricondotte indistintamente al gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ma non direttamente a quest'ultimo), compiendo un generico richiamo dei dialoghi intercettati (da cui si trarrebbe che le gestione delle società di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante era riconducibile non solo al proposto [OSCURATO:PERSONA] ma anche al figlio Valerio); o con il mero rimando al decreto di primo grado (quanto alla [OSCURATO:PERSONA]).

Ne deriva che il decreto impugnato deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fail

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 21 ottobre 2021 (dep. il 7 gennaio 2022) la Corte di Appello di Roma - a seguito del gravame interposto dai proposti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - oltre che da [OSCURATO:PERSONA] (terza interessata non ricorrente) -, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Roma il 15 giugno 2020, ha disposto il dissequestro e la revoca della confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] con restituzione della stessa al proposto [OSCURATO:PERSONA], nonché la revoca della confisca delle quote della [OSCURATO:PERSONA] (nella misura del 36,67%) e del libretto postale acceso presso poste italiane (con saldo di euro 4.348,96), intestati a [OSCURATO:PERSONA]; e ha rigettato nel resto gli appelli, confermando in parte qua il provvedimento di primo grado che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, rispettivamente per la durata di tre anni e di due anni, con le relative prescrizioni, in quanto soggetti portatori di pericolosità sociale sia comune che qualificata (poiché indiziati del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 e di reati commessi avvalendosi del metodo mafioso) e aveva disposto la confisca di partecipazioni societarie, immobili e della nuda proprietà di un ulteriore immobile, denaro, veicoli e preziosi, beni intra meglio specificati per quanto qui di interesse. 2. Avverso il provvedimento di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dei proposti e dei terzi interessati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto, ha articolato un unico motivo con il quale ha prospettato la violazione degli artt. 1 e 4 d. Igs. 159/2011, in ragione del difetto dell'attuale pericolosità qualificata dei proposti. In particolare, a costoro sarebbe stata attribuita una pericolosità comune e qualificata, quest'ultima sulla scorta di quanto emerso nel procedimento penale n. 4195/2012 R.G.N.R. Tuttavia: gli elementi in atti non sarebbero idonei ad affermare l'attualità della pericolosità qualificata dei proposti, alla luce di quanto dedotto con l'atto di appello, poiché al riguardo non sarebbe sufficiente il richiamo da parte della Corte territoriale del decreto di primo grado (per l'appunto gravato dai proposti); nel detto procedimento penale a loro sarebbe stato ascritto il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. e la circostanza aggravante dell'essersi avvalsi del metodo mafioso inerirebbe soltanto a uno solo dei reati fine dell'associazione; il più recente di tali reati si collocherebbe nel marzo del 2014 e, quindi, molto tempo prima rispetto al momento in cui ne è stata apprezzata la pericolosità; lo stesso è a dirsi per un episodio di sequestro di persona (del 31 ottobre 2013), pure posto a fondamento della statuizione impugnata; inoltre, tali fatti non sarebbero stati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacente è stato contestata per un periodo di soli due anni (dal 2012 al 2014). 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 24 d. Igs. 159/2011, alla luce della «mancata dimostrazione della disponibilità dei beni confiscati in capo ai proposti» e, segnatamente, della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile sito in Cerveteri, via dei [OSCURATO:SOCIETA]., che: - sarebbe stata tratta erroneamente dall'utilizzo del bene da parte dei figli della [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, dal fatto che gli arresti dorniciliari di [OSCURATO:PERSONA] siano stati eseguiti ivi nel 2014; e peraltro, nonostante dal decreto di primo grado consti che gli oneri tributari per lo smaltimento dei rifiuti siano stati pagati da [OSCURATO:PERSONA] cui, dunque, al più avrebbe potuto attribuirsi la disponibilità del bene e per il quale - non essendo proposto - non può operare la presunzione che consente di desumere l'illecita provenienza del bene per mancanza della capacità reddituale; - sarebbe stata comunque ritenuta in totale assenza di una motivazione atta a disattendere le censure mosse con il gravame, con il quale si era evidenziato che nella specie non potesse operare la presunzione posta dall'art. 26, comma 2, d. Igs. 1569/2021 poiché il bene in discorso era entrato nella disponibilità dei terzi ben prima dei due anni antecedenti alla proposta; valorizzando erroneamente la ritenuta sproporzione tra i redditi dichiarati e l'attività svolta, da una parte, e il valore dei beni, elemento che - ove sussistente - potrebbe ritenersi solo un indice sintomatico ma non una prova diretta della disponibilità del bene in capo al proposto (profilo quest'ultimo che mantiene una valenza autonoma rispetto alla sproporzione); omettendo ogni motivazione sulla circostanza, dedotta con l'appello, che per l'immobile in discorso non era stata avanzata alcuna proposta, quantunque [OSCURATO:PERSONA] sia stato sottoposto a procedimento di prevenzione nel 2000 (all'esito del quale gli sono stati confiscati alcuni beni) e la stessa res fosse pure indicata in atti. 2.3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale è stata denunciata la violazione dell'art. 24 d. Igs. 159/2011, alla luce della «mancata dimostrazione della disponibilità dei beni confiscati in capo ai proposti» e, segnatamente, della disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] (né per vero a [OSCURATO:PERSONA]) dei beni intestati alla ricorrente (ossia un immobile sito in Roma, piazza Cornelia n. 12; un immobile sito in Roma, via Montpellier n. 40; la vettura [OSCURATO:PERSONA]). In primo luogo, quanto agli immobili: - è stata denunciata la totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato (che si sarebbe solo riportato a quello reso dal Tribunale) rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello, che aveva denunciato:, come il decreto di primo grado non avesse evidenziato alcun elemento per attribuirli alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; e come, per giungere all'ablazione, non sia sufficiente provare l'incapacità patrimoniale del terzo intestatario (che potrebbe anche essere legittimamente un soggetto diverso dal proposto, come il marito della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] - figlio di [OSCURATO:PERSONA] e nipote ex fratre di Roberto - nei confronti del quale non è stata chiesta l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza); il che avrebbe determinato un'erronea applicazione dell'art. 24 cit.; - e si è rassegnato che: sarebbero state applicate erroneamente, nei confronti dei terzi, le regole probatorie relative ai proposti e non si sarebbe considerato che i beni in discorso sarebbero entrati nella disponibilità della ricorrente ben prima dei due anni antecedenti alla proposta previsto dall'art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011; l'unico elemento su cui si è fondata la conferma della confisca (per il tramite di un integrale richiamo del primo decreto) sarebbe la ritenuta sproporzione tra i redditi dichiarati e l'attività svolta, da una parte, e il valore dei beni, dall'altra, elemento che - ove sussistente - potrebbe ritenersi solo un indice sintomatico ma non una prova diretta della disponibilità del bene in capo al proposto; la difesa aveva adempiuto al proprio onere di allegazione, documentando di aver acquistato l'immobile di piazza Cornelia n. 12, accendendo un mutuo, le cui rate la ricorrente poteva onorare attingendo al canone mensile di locazione dello stesso, sia pure in assenza di regolare contratto (dato non rilevante in questa sede, trattandosi di terzo intestatario che può dimostrare la propria disponibilità dei beni anche tramite redditi non dichiarati); nei confronti della Salvatori, come pure dedotto con il gravame, non opererebbe la presunzione di cui all'art. 26, comma 2, cit., ed ella non rientrerebbe tra i soggetti indicati dall'art. 19 1 comma 3, d. Igs. 159/2011, poiché all'epoca non era legata al figlio del proposto, [OSCURATO:PERSONA] né era sua convivente e sul punto la motivazione del primo decreto, richiamata della Corte territoriale, relativa ai beni intestati a quest'ultimo sarebbe inconferente; erano state sollevate le medesime censure con riguardo all'immobile di via Montpellier n. 40, acquistato nel 2009, quando la Salvatori era compagna di [OSCURATO:PERSONA] che non conviveva più con il padre, evidenziando (e documentando) che la compera di esso aveva avuto luogo con risorse lecite della stessa Salvatori e della madre nonché della suocera [OSCURATO:PERSONA]; e la Corte territoriale avrebbe disatteso tali allegazioni solo affermando che esse non consentono di ritenere l'acquisto degli immobili economicamente giustificato, così non argomentando sulla disponibilità delle unità immobiliari in capo ai proposti ma applicando apoditticamente una presunzione di disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] dei beni intestati a soggetti legati ai figli; infine, anche in relazione alla vettura confiscata, il decreto impugnato non avrebbe esaminato gli argomenti difensivi, non potendosi ravvisare nei decreti di primo e secondo grado riferimenti alla disponibilità del veicolo in capo ai proposti ed anzi avendo la difesa confutato, con il gravame, l'asserto del Tribunale secondo cui la ricorrente non era stata proprietaria in precedenza di altri veicoli. 2.4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d. Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca di due immobili (siti a Roma, via Cornelia n. 178), delle giacenze del conto corrente e di un veicolo a lei intestati. Anzitutto, si è dedotto che, a confutazione del gravame, la Corte di appello - pur avendo ritenuto che i trasferimenti di denaro alla Dessì derivassero formalmente da [OSCURATO:PERSONA] - ha sostenuto che essi comunque avessero origine nelle entrate illecite di [OSCURATO:PERSONA] (padre di Massimiliano), richiamando il decreto di primo grado ed evidenziando il coinvolgimento della ricorrente nelle attività dei Gambacurta, palesato dalla condanna della stessa, tuttavia, per una condotta (consistita nell'effettuazione di un solo bonifico di euro 5.000, «immediatamente mandato indietro», peraltro diversa da quella descritta nel relativo capo di imputazione) che dunque non avrebbe dovuto avere rilievo nel presente procedimento. Inoltre, si è assunto che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le doglianze difensive, richiamando soltanto il decreto gravato ed essendosi così determinata una violazione di legge: - sia nella parte in cui si è ritenuta la disponibilità dei beni in capo al proposto, della quale non vi sarebbe prova in atti e che sarebbe stata affermata in totale violazione delle regole relative all'onere della prova (atteso che nella specie non ricorrono i presupposti di cui all'art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011), valorizzando il richiamato coinvolgimento della Dessì nelle attività illecite dei Gambacurta solo in ragione della sua relazione sentimentale (anche dopo la separazione) con [OSCURATO:PERSONA], il quale non è proposto e i cui beni non potrebbero essere confiscati in questa sede; - sia nella parte in cui si è ritenuta la derivazione illecita dei beni in discorso, senza indicare le specifiche attività contra legem dei proposti dalle quali deriverebbero i capitali de quibus e facendo un indiscriminato riferimento alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] (ma non dando conto della sussistenza 6:(19' di essa al momento dell'acquisizione o della fittizia intestazione dei beni), così rendendo una motivazione apparente. 2.5. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d. Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca di tre immobili (due terreni e un fabbricato in corso di costruzione siti a Sutri) a lui intestati, nel presupposto che siano stati oggetto di trasferimento fraudolento da [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniali. Anzitutto, si è dedotto che, a confutazione del gravame, la Corte di appello - pur avendo ritenuto che i trasferimenti immobiliari al Dessì derivassero formalmente da [OSCURATO:PERSONA] - ha sostenuto, richiamando il decreto di primo grado e con motivazione succinta, che essi comunque avessero origine nelle entrate illecite del padre [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si è assunto che la Corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado in violazione di legge: - sia nella parte in cui ha ritenuto la disponibilità dei beni in capo a [OSCURATO:PERSONA], senza indicare gli elementi fattuali posti a sostegno dell'asserto, sulla scorta di talune conversazioni intercettate che al più potrebbero costituire una «dato indiziario», così violando le regole relative all'onere della prova (atteso che nella specie non ricorrono i presupposti di cui all'art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011), attribuendo l'acquisto del fabbricato (costruito nel 1993) a [OSCURATO:PERSONA] poiché all'epoca il figlio Massimiliano aveva soltanto 18 anni (e, dunque, sulla scorta di una mera congettura); sia allorché non ha considerato che all'epoca [OSCURATO:PERSONA] non era socialmente pericoloso (come si trarrebbe dallo stesso il decreto impugnato che ne ha escluso la pericolosità anteriormente agli anni 2000); - ed ancora allorché ha ritenuto la derivazione illecita dei beni in discorso, senza indicare le specifiche attività contra legem dei proposti dalle quali deriverebbero i capitali de quibus e facendo un indiscriminato riferimento alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] (ma non dando conto della sussistenza di essa al momento dell'acquisizione o della fittizia intestazione dei beni), così rendendo una motivazione apparente (parla di «affermazione auto-assertiva priva di effettivo contenuto motivazionale»). Si è, poi, dedotto che la Corte di merito: - nulla avrebbe argomentato sui due terreni in confisca, donati dagli zii e, quindi, di indubbia provenienza lecita; - avrebbe ignorato le allegazioni difensive con le quali si era evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] non rientra tra i soggetti di cui all'art. 4 d. Igs. 159/2011, poiché egli è imputato del reato di omicidio (non contemplato dalla detta norma) e quindi, quando ha ceduto i beni in discorso, non aveva alcuna ragione per temere l'applicazione di una misura di prevenzione (avendo venduto i beni al solo fine di procurarsi la liquidità per affrontare il periodo di detenzione). 2.6. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale è stata assunta la violazione degli artt. 16, 20 e 24 d. Igs. 159/2011, in relazione alla disposta confisca dell'immobile (sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]) a lui intestato. Ad avviso della difesa, dalla motivazione - generica, poiché ha argomentato unitariamente per il [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli Dessì - si trae che l'immobile è stato confiscato perché ritenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non è proposto nel presente procedimento; e tale dato non sarebbe superato dall'assunto, contenuto nel decreto impugnato (che ha richiamato quello di prima istanza), secondo cui - nonostante (anche) il trasferimento immobiliare al [OSCURATO:PERSONA] derivasse formalmente da [OSCURATO:PERSONA] - esso comunque avesse origine nelle entrate illecite del padre [OSCURATO:PERSONA]: tale argomentazione costituirebbe solo un'ipotesi, mancando qualsivoglia elemento per attribuire il bene ai proposti e, in particolare, per attribuire a [OSCURATO:PERSONA] l'immobile in discorso, tanto più che Massimiliano è stato assolto dal reato associativo a lui ascritto unitamente al padre e allo zio (e quindi non può essere considerato complice del primo). Infine, come emergerebbe dal decreto del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] aveva le disponibilità economiche per l'acquisto (senza impiegare il denaro di [OSCURATO:PERSONA]), poiché nel decreto impugnato manca un «passaggio dimostrativo» che chiarisca sulla base di quali elementi probatori si è ritenuto che il denaro utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dell'immobile provenisse da determinati e individuati traffici illeciti del padre. Dunque, nella specie sarebbero state violate le regole relative all'onere della prova (atteso che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011). 2.7. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato un motivo di ricorso con il quale con il quale sono state denunciate la violazione dell'art. 24 d. Igs. 159/2011 e l'apparente motivazione sulla disponibilità in capo ai proposti (segnatamente, in capo al padre [OSCURATO:PERSONA]) e sulla provenienza illecita delle partecipazioni sociali di cui il ricorrente è titolare nonché del denaro e di due orologi pure (di seguito specificati), oggetto di confisca. 2.7.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (15,56% del capitale sociale). La Corte di merito avrebbe fondato la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] in capo a [OSCURATO:PERSONA] sull'assunto che nella società siano stati veicolati i suoi proventi illeciti; tuttavia, lo stesso decreto avrebbe richiamato la sentenza del Tribunale di Roma (in data 5 maggio 2021, resa nel proc. 4194/2012 R.G.N.R.) che, pur confermando la riconducibilità della società a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Valerio, ha escluso la sussistenza di elementi probatori dimostrativi dell'impiego di capitali illeciti sia per costituirla sia nel corso della sua attività ed ha reso sentenza assolutoria per il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. Dunque, la motivazione sarebbe incorsa in un cortocircuito che ne affligge radicalmente la struttura logica. Inoltre, erroneamente si sarebbe affermato che i presupposti di cui alla norma penale appena citata e quelli posti dall'art. 24 d. Igs. 159/2011 sarebbero diversi, dato che proprio l'imputazione sopra richiamata dimostra la perfetta sovrapponibilità tra le due fattispecie (nella parte in cui richiedono il drenaggio di risorse illecite); e nella specie l'accertamento penale e quello del Giudice della prevenzione sarebbero coincidenti anche sotto il profilo del materiale probatorio, il che non avrebbe consentito alla Corte di appello di pervenire a esiti opposti rispetto al giudizio penale (Sez. 1 n. 43826 dei 19/04/2018, Righi, Rv. 273976 - 01). Infine, la stessa Corte di appello ha riconosciuto la riconducibilità effettiva del bene a [OSCURATO:PERSONA], attribuendo il ruolo di dominus occulto a [OSCURATO:PERSONA] solo in forza delle immissioni di denaro illecito, esclusa dal Giudice di penale innanzi al quale non è stata elevata alcuna contestazione ex art. 512- bis cod. pen. a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.7.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (100% del capitale sociale). Il decreto impugnato avrebbe argomentato unicamente per il tramite del richiamo della sentenza del Tribunale di Roma (in data 5 maggio 2021) che ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui all'art. 512-bis cod. pen., elevata con riguardo all'autosalone AUTOVOGUE, poi ROYALCAR, che ad avviso della Corte di appello da ultimo si identificherebbe con la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la detta contestazione non ha mai riguardato quest'ultima società - soggetto diverso da AUTOVOGUE, poi ROYALCAR -, costituita il 5 novembre 2014 da [OSCURATO:PERSONA] con un capitale sociale di soli 500 euro. Dunque, dovrebbe ravvisarsi un salto logico-argomentativo nella motivazione del decreto impugnato, che la renderebbe apparente, considerato pure che in sede penale era stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] di essere, unitamente al padre, il dominus occulto delle dette imprese, mente in sede di prevenzione egli sarebbe stato ritenuto l'intestatario fittizio del padre. Inoltre, la Corte di merito avrebbe omesso ogni motivazione rispetto alle allegazioni con le quali, con l'atto di appello, si era inteso contestare la sussistenza di presupposti della confisca (adducendo il difetto di intercettazioni telefoniche utili in tal senso e rappresentando che l'assenza di redditi adeguati da parte di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere indice della fittizia intestazione a lui delle partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto dell'esiguità del capitale sociale e dell'effettivo impegno economico per operare).2.7.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (50% del capitale sociale) La Corte distrettuale avrebbe omesso di esplicitare le ragioni e gli elementi di fatto sulla scorta dei quali ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità dell'ente e la derivazione dell'esborso del figlio Valerio (per l'acquisto della propria quota) dagli illeciti del padre; e non avrebbe argomentato su quanto dedotto con il gravame (con il quale si era rassegnato che l'investimento di euro 5.000 era in linea con i redditi dichiarati da [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso Tribunale di Roma aveva rigettato la richiesta di sequestro del residuo 50% delle quote, intestate a [OSCURATO:PERSONA], poiché non erano stati «rappresentati elementi tali da poter ritenere che i Gambacurta abbiano effettivamente esercitato un potere di fatto su tale azienda»). 2.7.4. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (25% del capitale sociale) La motivazione sarebbe apparente per le medesime considerazioni esposte per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., poiché la Corte di appello ha argomentato congiuntamente in ordine alle due società, riconducendole in maniera apodittica agli «investimenti ab origine illeciti del capo». 2.7.5. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 10.500 La motivazione sarebbe del tutto assente, nonostante le specifiche censure sollevate con l'atto di appello. 2.8. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il medesimo atto, è stato articolato un unico motivo, con il quale è stata prospettata la violazione dell'artt. 24, commi 1 e 1 -bis, d. Igs. 159/2011, anche in relazione agli artt. 530 e 630, lett. a), cod. proc. pen., 41 e 42 Cost., 6 Carta EDU e 1 Prot. Add. Carta EDU, in ordine alla confisca delle partecipazioni sociali intestate ai ricorrenti (62,24 % del capitale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: 31,12% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 15,56% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 15,56% in capo a [OSCURATO:PERSONA]; totalità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: 34% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 33% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 33% in capo a [OSCURATO:PERSONA]; totalità delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA]; totalità delle quote della OLYMPUS s.r.I.: 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA], 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (da loro partecipata, titolare della totalità delle quote del [OSCURATO:PERSONA], con i relativi immobili siti in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 41) e dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA] (sito in Roma, via Cherasco 329). In primo luogo, si è rappresentato che:- la confisca si è fondata sugli elementi emersi nelle indagini svolte nel proc. n. 4194/2012 R.G.N.R. (pendente in grado di appello:), nel quale all'esito del primo grado di giudizio (con sentenza del Tribunale di Roma del 5 maggio 2021) i terzi sono stati assolti con statuizione irrevocabile dalle imputazioni elevate nei loro confronti ([OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di partecipazione ad associazione per delinquere, elevata in relazione al suo ruolo di intestatario fittizio delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, inerente alla costituzione e alla sottoscrizione delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al reimpiego di somme nel [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] dell'imputazione di riciclaggio, relativa all'immobile sito in Roma, via Cherasco 329); - già il decreto di primo grado, limitandosi a richiamare i dati investigativi smentiti all'esito del giudizio penale, non si era confrontato con le allegazioni difensive (ribadite con l'atto di appello), volte a confutare la portata rappresentativa attribuita a talune conversazioni intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] (che in esse si proclamava proprietario de beni in discorso), con le quali si erano evidenziati altri passaggi dei dialoghi intercettati - di segno contrario - e si erano documentate le capacità economiche dei terzi e le modalità dei loro acquisti; e il provvedimento impugnato, a sua volta, si sarebbe limitato a richiamare il primo decreto; - sussisterebbe una preclusione o comunque un'incompatibilità tra le disposte confische e la richiamata pronuncia liberatoria, poiché quanto accertato nel giudizio di cognizione non può non riverberarsi sul procedimento di prevenzione nonostante la sua autonomia, come dovrebbe trarsi dal disposto dell'art. 28, comma 1, lett. b), d. Igs. 159/2011 in tema di revocazione della confisca, nonché da quanto esposto dalla giurisprudenza di legittimità (cita Sez. 5, n. 40490 del 25/09/2009, Gerotti, n.m.; Sez. 1, n. 36301 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264568 - 01) in particolare per il delitto di trasferimento fraudolento di valori ma con argomentazioni che valgono pure per il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e per la specifica imputazione ex art.416 cod. pen. elevata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (proprio per l'intestazione fittizia di quote dell'[OSCURATO:PERSONA], esclusa dopo l'escussione di numerosi testi sul tema della gestione del detto circolo sportivo); - la motivazione del decreto impugnato sarebbe illogica nella parte in cui ha escluso rilevanza alla statuizione assolutoria, richiamando il passo della sentenza con cui essa è stata resa la quale - partendo dalla «non controversa» (ma non argomentata) intestazione fittizia dell'[OSCURATO:PERSONA] - ha evidenziato che non sarebbe emersa la prova del reimpiego in esso di capitali provenienti da reato. Inoltre, la difesa ha assunto che la motivazione sarebbe apparente nella parte in cui ha negato rilevanza, al fine di riformare la statuizione ablativa di primo grado, alle testimonianze raccolte nel giudizio penale (all'udienza del 26 maggio 2020), i cui verbali la stessa Corte di merito ha acquisito su richiesta della difesa, assumendo che essi avessero ad oggetto elementi già contemplati e vagliati (nonostante essi non facessero parte del compendio posto a fondamento del decreto del Tribunale). Ancora, si è censurato il decreto di secondo grado poiché: - non si sarebbe in alcun modo confrontato con la dedotta impossibilità di qualificare come imprese illecite l'[OSCURATO:PERSONA] quantomeno per la totalità delle quote -, fondata sul fatto che il 62,64% delle quote è stato acquistato con denaro dei terzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (come detto, assolti) ed è stata accertata giudizialmente l'impossibilità di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che nella predetta impresa siano stati investiti capitali illeciti; il che non ne consentirebbe la confisca totalitaria alla luce della giurisprudenza di legittimità e del disposto dell'art. 24, comma 1- bis, d. Igs. 159/2011), in mancanza della assoluta preponderanza, in seno ad essa, di attività e risorse illecite; - non avrebbe considerato (come già il decreto del Tribunale) che le argomentazioni spese per l'[OSCURATO:PERSONA] non possono valere per la [OSCURATO:PERSONA] e per l'[OSCURATO:PERSONA], enti senza scopo di lucro, le cui quote sono interamente riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e hanno il valore nominale di poche migliaia di euro, privi di beni di proprietà e che si sono autofinanziati con le quote di iscrizione e con gli sponsor; - nessuna argomentazione sarebbe stata spesa in relazione agli altri beni oggetto di confisca e, in particolare, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., partecipata da Fabio e [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai quali il provvedimento di appello si sarebbe riportato al primo decreto senza confrontarsi con le specifiche censure sollevate con il gravame (relative al tempo delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] oggetto di intercettazione, che si collocano nel 2013, rispetto al «passaggio» ai medesimi ricorrenti dell'attività nell'anno 2018; e alla circostanza che Fabio e [OSCURATO:PERSONA] hanno acquistato le quote da [OSCURATO:PERSONA], figlio del proposto ma non coinvolto nel presente procedimento); - le statuizioni ablative sarebbero state rese in spregio dei principi costituzionali (che tutelano la libertà di iniziativa economica e la proprietà) e del principio di proporzione affermato dalla Corte EDU. I l 6-( [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Sono invece fondati nei limiti che si chiariranno, nella parte in cui hanno denunciato che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]:i, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con assorbimento delle residue censure. 1. Deve anzitutto considerarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità: - nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); - la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 - 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 - 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244); - «il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. [...] va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione» (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). 2. Il motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile poiché, lungi dal dedurre una violazione di legge, ha in realtà censurato la motivazione del provvedimento impugnato relativa alla ritenuta sussistenza dell'attuale pericolosità dei proposti (senza neppure assumere che essa sia apparente, ragion per cui non occorre dilungarsi sotto tale ultimo profilo, né per vero rimarcare la genericità dell'impugnazione). 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto manifestamente infondato e poiché ha dedotto irritualmente un vizio di motivazione. È dirimente considerare che: - [OSCURATO:PERSONA] è la moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, ella rientra nel novero dei soggetti contemplati dall'art. l'art. 19, comma 3, d. Igs. 159/2011, in ordine ai quali - nei termini chiariti dalla giurisprudenza - l'accertamento giudiziale della disponibilità in capo al proposto dei beni formalmente a loro intestati, opera diversamente rispetto agli altri terzi (cfr. per tutte Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015 - dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247 - 01: In materia di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca prevista dall'art. 2 -bis, comma terzo, della Legge n. 575 del 1965 [e oggi dell'art. 24 d. Igs. 159/2011], l'accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, opera diversamente per il coniuge, i figli ed i conviventi di quest'ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi siffatta disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario, mentre, con riferimento alle seconde, devono essere acquisiti specifici elementi di prova circa il carattere fittizio dell'intestazione»); - il decreto impugnato ha rilevato come l'acquisto da parte della ricorrente dell'immobile sito in Cerveteri, via dei [OSCURATO:SOCIETA]., sia risultato sproporzionato rispetto alle sue disponibilità economiche; ragion per cui sono del tutto inconferenti le censure articolate alla luce del disposto dell'art. 26, comma 2, d. Igs. 159 cit. (con le quali si è negato che nella specie potesse applicarsi la presunzione da esso posta per il caso di trasferimento o intestazione di beni nei due anni antecedenti alla proposta, in quanto l'immobile in discorso era entrato nella disponibilità dei terzi al di fuori del detto limite temporale); - non ricorre pertanto la violazione di legge dedotta ed anzi la difesa ha finito con l'assumere l'erronea ricostruzione della fattispecie, ossia col dedurre irritualmente un vizio di motivazione. 4. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere accolti, poiché è in effetti apparente la motivazione del decreto impugnato in ordine alle statuizioni ablative aventi ad oggetto i beni a loro intestati. In relazione agli appelli dei terzi, il decreto di secondo grado reca una considerazione generale (cfr. p. 19 s.) che - nonostante dia conto della proposizione di specifiche argomentazioni a sostegno della disponibilità in capo a costoro dei beni oggetto di confisca - in maniera assertiva e per il tramite di rimandi del tutto generici al decreto di primo grado (all'esposizione in esso richieste del Pubblico Ministero, del decreto di sequestro e della memoria difensive con annessa consulenza di parte dei terzi [OSCURATO:PERSONA] e Carocci), ha «interamente recepito» («posto che sarebbe ultroneo e superfluo un "copia e incolla"») le motivazioni che sostengono le ablazioni esposte nello stesso provvedimento decisorio del Tribunale (segnatamente, alle pp. 93-183), assumendo che le allegazioni dedotte in sede di gravame sarebbero le medesime già esaminate dal primo decreto, come sarebbe a dirsi pure per «i verbali delle testimonianze assunte» il 26 maggio 2020 nel giudizio penale celebrato innanzi al Tribunale di Roma, tuttavia acquisiti dallo stesso Giudice di appello e, dunque, non vagliati da quello di primo grado. La giurisprudenza di questa in più occasione ha affermato l'ammissibilità della motivazione del provvedimento di appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, «sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi», in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la decisione gravata, «non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Camnnarota, Rv. 262575 - 01; conf. Sez. 2, n. 46288 del 28 giugno 2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 10 dicembre 2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Tuttavia, nel caso di specie la motivazione del decreto impugnato è apparente non perché rimanda a quello di primo grado, bensì nella parte in cui afferma l'identità delle allegazioni degli appellanti (della cui specificità ha dato conto) con quanto già esaminato dal Tribunale, e ciò per il tramite di assedi apodittici e del richiamo di atti antecedenti all'instaurazione del contraddittorio e, dunque, all'intervento della difesa (sia pure riportati nel decreto di primo grado), oppure affermando, sempre in maniera apodittica che gli atti acquisiti in appello nulla mutino rispetto al compendio già in atti): ebbene, tali argomentazioni non sono atte ad esplicitare in alcun modo la sussistenza dei presupposti per una motivazione per relationem. Ciò travolge irrimediabilmente l'impianto argomentativo del decreto impugnato e relativo alle impugnazioni dei terzi sopra indicati. Tanto più che l'ulteriore iter del decreto non consente di affermare che nella specie la Corte di merito abbia effettivamente motivato nei termini imposti dall'ad. 125, comma 3, cod. proc. pen. Difatti: - a proposito di [OSCURATO:PERSONA] vi è un'equiparazione della sua pozione a quella di [OSCURATO:PERSONA] (su cui v. appena infra), senza chiarirne effettivamente le ragioni, ma facendo riferimento al suo rapporto di coniugio con [OSCURATO:PERSONA] (che non è proposto) e al tentativo di mimetizzazione degli investimenti del proposto [OSCURATO:PERSONA]; - per i germani [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono richiamate in maniera del tutto generica le condanne da loro rispettivamente riportate (e per il [OSCURATO:PERSONA] pure un proscioglimento per prescrizione), nel corpo di un'argomentazione cumulativa, nuovamente affermando - senza effettivamente chiarirne le ragioni - che non occorreva esporre i dati presenti nei decreto di primo grado e nella sentenza resa nei loro confronti; - a [OSCURATO:PERSONA] è stato attribuito, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di complice nell'agire illecito del padre [OSCURATO:PERSONA] con assedi apodittici, richiamando le condanne del primo per reato associativo (che non depone ex se per la riferibilità al padre dei suoi beni) e per altri reati aggravati ex art. 7 I. 203/1991 (invero, trattasi di estorsioni) sempre in maniera generica, senza chiarire in che termini da essi si sia tratto che le sue disponibilità economiche derivino da illeciti del padre (e non invece, in ipotesi, dello stesso [OSCURATO:PERSONA], cui i beni sono stati confiscati nella qualità di terzo interessato); ancora, con un riferimento sempre apodittico alla «incapienza economica dei figli di [OSCURATO:PERSONA]» e ai differenti elementi (rispetto ad altri soggetti per cui vi è stata revoca del sequestro) relativi alle partecipazione del ricorrente nella [OSCURATO:PERSONA] e nella BRACCIANESE; richiamando pure quanto esposto per i [OSCURATO:PERSONA] e per Carocci, ossia argomentazioni, come si vedrà appena oltre, pure prive di effettiva capacità dimostrativa; - quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il decreto di secondo grado si è limitato a menzionare la relazione di consulenza da loro prodotta e - come anticipato - i verbali delle prove (assunte in dibattimento e prodotte da costoro solo in grado di appello); sono stati riportati gli esiti assolutori del procedimento penale instaurato nei loro confronti, deducendone l'irrilevanza nel procedimento di prevenzione senza alcuna argomentazione (con riferimento all'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA]) e senza chiarire in che termini i beni de quibus fossero stati acquistati mediante le entrate illecite di [OSCURATO:PERSONA] (difatti, pur affermando che in sede penale sarebbe stata comunque acclarata la fittizia intestazione delle quote di cui sono titolari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato ha riportato in parte qua la sentenza in discorso, che ha escluso che esse siano state acquistate con proventi illeciti e le avrebbe ricondotte indistintamente al gruppo criminale facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ma non direttamente a quest'ultimo), compiendo un generico richiamo dei dialoghi intercettati (da cui si trarrebbe che le gestione delle società di cui [OSCURATO:PERSONA] era legale rappresentante era riconducibile non solo al proposto [OSCURATO:PERSONA] ma anche al figlio Valerio); o con il mero rimando al decreto di primo grado (quanto alla [OSCURATO:PERSONA]). Ne deriva che il decreto impugnato deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuire loro profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fail
Decreto Cassazione n. 01096/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris