Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 12690/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27232-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio e quale socio accomandatario diAVICOLA ADRIATICA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,elettivamente domiciliate in Teramo , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] che l e rappresenta e difende come da procura speciale notarile inatti, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Liberiana 17, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende come da procura speciale notarile in atti, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1015/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 21/12/1993,[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio convennero dinnanzi al Tribunale di Teramo il [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto, stipulato il 3/07/1991, di finanziamento a tasso agevolato ai sensi della l. n. 183/76 e 64/1986 ( indicato per sineddoche come mutuo ) con cui la banca convenuta si era impegnata ad erogare l’importo di £.369.900,000 per realizzare l’ampliamento dello stabilimento industriale dov’era esercitata l’impresa.

Rappresentarono gli attori che, di seguito al contratto, confidando sull’avvenuta concessione del finanziamento nel maggior importo pattuito, avevano iniziato l’attuazione del piano di ampliamento (di cui avevano documentato alla banca i primi due stati di avanzamento dei lavori); aggiunseroche la banca aveva preteso che all’atto di stipula del mutuo fossero concesse ipoteche sui beni personali dei due attori soci (oltre all’ipoteca concessa dalla società sullo stabilimento) e fideiussioni di entrambi i soci (oltre che delle figlie Cristina e [OSCURATO:PERSONA]); la banca, tuttavia, non aveva poi erogato in mutuo l’intera somma pattuita, ma soltanto la minor somma di £.101.800.000, per giunta utilizzandola arbitrariamente per ridurre lo scoperto di un c/c intestato alla società, revocando l’affidamento.

In conseguenza, la società aveva subito un forte squilibrio economico, tanto da dover ricorrere per la gestione ordinaria al prestito bancario; l’accesso ad altre fonti di finanziamento era stato tuttavia ostacolato dalle garanzie reali e personali già prestate dalla società e dai soci e Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - ciò aveva determinato una forte crisi di liquidità, fino a che era stato necessario chiedere , il 4/3/1993, l ’apertura della procedura di amministrazione controllata.

Chiesero, pertanto, anchel’ordine di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia della restituzione del finanziamento e la condanna della banca al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima riduzione delle somme da erogarsi secondo il contratto, in misura da quantificarsi in riferimento al danno emergente e al lucro cessante, indicando a tale scopo quali voci, sia pure «a titolo meramente esemplificativo» (così in citazione), l'entità degli interessi passivi corrisposti al tasso superiore al 20% anziché a quello agevolato, le spese e gli oneri dell'amministrazione controllata e delle azioni giudiziarie intraprese dagli altri creditori, il danno aziendale, la perdita di clientela e di finanziamenti.

1.1. Con successivo separato atto, notificato il 07/02/1995, la sola s.a.s. convenne nuovamente dinanzi al Tribunale di Teramo il [OSCURATO:SOCIETA], esponendo che aveva ottenuto dalla Agensud , allo scopo di risanare il debito, un contributo in conto capitale ai sensi della l. n. 64 del 1986 e aveva scoperto, in pendenza di procedura di amministrazione controllata, che il Ministero dell'Industria aveva già emesso il relativo mandato in data 16/7/1993 , trasmettendolo alla banca convenuta maquest’ultima ne aveva incassato l’importo, invece di trasferirglielo; chiese, pertanto,la condanna del Banco al pagamento della somma di £ 238.600,000, oltre accessori di legge , e al «risarcimento dell'ulteriore danno pari alla differenza fra dette somme e il tasso di interesse praticato dalla bancasul debito dell'esponente»; in subordine, nell’ipotesi in cui la somma non fosse stata materialmente incassata dalla Banca, chiese comunque il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità tempestiva della somma, nella misura pari agli interessi passivi addebitabili dalla Banca sullo stesso Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - importo e, in ogni caso , i danni conseguenti al non aver potuto realizzare i l progetto di risanamento aziendale e all’aver dovuto ricorrere ad una procedura di concordato preventivo per non aver materialmente utilizzatoil finanziamento e le agevolazioni.

Il Tribunale di Teramo, riuniti i due giudizi, rigettò le domande di risoluzione del contratto e di cancellazione delle ipoteche; dichiarò illegittimo il comportamento del la b anca quanto al ritardato versamento del contributo ex l.n. 64 del 1986 e condannò la convenuta al risarcimento del danno, liquidandolo equitativamentenella misura di euro 80.000,00.

2. Gli attori proposero appello, reiterando le domande già proposte, specificando gli importi delle singole voci e, in particolare, chiedendo di essere rimborsati d elle spese della procedura di amministrazione controllata e di concordato intanto conclusasi nel 2007.[OSCURATO:PERSONA] chiese, in appello incidentale, che fosse esclu sa ogni sua responsabilità.

Con sentenza n. 788 depositata il 26 ottobre 2010 , la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede, unitamente ai figli, anch'essi appellanti, di [OSCURATO:PERSONA] deceduto in corso di giu dizio , dichiarò risolto per inadempimento del [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto di finanziamento del 3/7/91 (non il contratto di mutuo concluso in sua parziale esecuzione in data 14/2/93, per la minor somma di £ 101.800.000)e condannò la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), al pagamento, in favore delle appellanti, della somma di E uro 234.254,01, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione dei finanziamenti e contributi per i quali avevano agito in giudizio; rigettò l'appello incidentale della Banca.

Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 5 -

3. Avverso questa sentenza gli attori p roposero ricorso per Cassazione; la Bancapropose ricorso incidentale.

Per quel che qui ancora rileva, questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, ritenendo non sostenuto da ragioni obiettive il giudizio che aveva negatola rilevanza causale o concausale della condotta della Banca nella determinazione dello stato di insolvenza, cassando la sentenza di secondo grado, rinviòalla Corte di appello «una generale rivisitazionedell'entità delle pretese risarcitorie esercitate.».

4. Con atto notificato il 17/11/2016 gli attori hanno riassunto la causa dinnanzi alla Corte di Appello di L’aquila, chiedendo la condanna della Bancaal risarcimento del danno per «lucro cessante nella misura quantificata dal c.t.u. in primo grado pari ad E uro 926.400,24 oltre interessi e rivalutazione monetariadal 1/3/2002 al saldo», per « danno emergente per il rimborso delle spese delle procedure concorsuali, pari a Euro 88.999,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo», per «danni all’immagine della società e dei soci, perdita di chances commerciali e segnalazioni nei sistemi informativi interbancari, pari ad Euro 1.250.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria […] con liquidazione ex art. 1226 cod.civ.», oltre il risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ, con vittoria di spese di tutti i gradidi giudizio.

Con sentenza n. 1015/2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha condannato la Banca a pagare agli appellanti la somma di Euro 440.408,61, oltre rivalutazione e interessi legali e al pagamento delle spese di primo e secondo grado, così come quantificate nelle precedenti sentenze di merito, nonché del giudizio di cassazione e di rinvio.

Accertata, infatti,con efficacia di giudicato la responsabilità della Bancaa titolo contrattuale ed extracontrattuale, ha ritenuto di potere riesaminare soltanto «le pretese risarcitorie già esercitate» dagli attori; Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 6 - ha perciò escluso l’ammissibilità delle istanze istruttorie di una nuova c.t.u. e la produzione di nuovi documenti perché non necessarie al riesame demandato in rinvio; ha quindi provveduto ad una nuova liquidazione del solo ammontare dei danni per lucro cessante, ritenendo «equo» (così in sentenza) stabilirlo in Euro 300.000,00; ha poi sommato a tale importo la somma già riconosciuta nei precedenti gradi di merito a titolo di danno emergente (consistente nella «mancata disponibilità di parte del residuo mutuo e nei maggiori interessi passivi»), individuandola come riconosciuta in Euro 140.408,61; ha infine giudicato inammissibili perché nuove le domande relative alle altre voci di danno.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proprio e quale socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , eredi dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso,articolato in piùprofili, la società [OSCURATO:SOCIETA], la socia [OSCURATO:PERSONA] e le figlie eredi dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] prospettato, ex art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 394 cod. proc. civ.per avere la Corte di Appello da un cantonegato il riconoscimento di tutti i danni pretesi, dall’altro modificato il riconoscimento di alcune voci già accertate con efficacia di giudicato; avrebbe inoltre errato a limitare i dannia quanto accertato nella c.t.u. del 2002 , dovendo invece calcolarli fino alla fine della procedura di concordato preventivo, conclusasi nel 2007; avrebbe, infine, immotivamente dichiarato inammissibil e la produzione dei documenti invece formatisi successivamente alla decisione di appello cassata.

Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 7 -

1.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti hanno lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 394 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domand e di risarcimento dei danni subiti a titolo personale dai soci in qualità di fideiussori e datori di ipoteca e di risarcimento del danno subito dalla società per lucro cessante futuro , successivo al 28.02.2002.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le domande qui descritte non sianomai state proposte prima del giudizio di rinvio; erano , invece, state proposte in citazione e, poi, riproposte in appello, ma non erano state esaminate né dal Tribunale che aveva rigettato la domanda di risoluzione, né dalla Corte di appello che, pur dichiarando la risoluzione del contratto di mutuo aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti; con la sentenza n. 17760/2016, quindi, laCassazione aveva dichiarato l’assorbimento del relativo motivo.

1.3. Con il terzo motivo, la società e le eredi hanno sostenuto, in riferimento all’art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ., «l’omessa, apparente, illogica motivazione in ordine alla quantificazione del danno da lucro cessante»: in violazione dell’art. 132, comma II, n. 4 cod. proc. civ., la Corte territoriale avrebbe considerato «equo» liquidare in Euro 300.000,00 in danno da lucro cessante, invece calcolato dal c.t.u. in misura maggiore, senza spiegare le ragioni della ritenuta congruità della somma riconosciuta, né i criteri utilizzati per determinarla.

1.4. Con il quarto motivo, hanno denunciato, in riferimento all’art. 360, comma I n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno emergente per il rimborso delle spese delle due procedure concorsuali.

Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 8 - La Corte avrebbe errato a non pronunciarsi su un danno provato e sulle cui spese, anche queste documentate, la banca non aveva –a loro dire -proposto alcuna contestazione.

2. Questi quattro motivi – di cui è opportuna, per continuità di argomentazione, la trattazione unitaria – sono fondati nei limiti di seguito precisati. 2.1 Innanzitutto, è necessario procedere a delimitare la materia ancora controversa nel presente giudizio. 2.1.1 Dall’analisidei due atti di citazione introduttiv i del presen te giudizio, successivamente propostie, poi, riuniti e dell’atto di appello , (esaminabili direttamente da questa Corte per essere stato dedotto un error in procedendo), risulta che, nella prima citazione, la società [OSCURATO:SOCIETA] e i due soci in proprio [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) e [OSCURATO:PERSONA] avevano immediatamente rappresentato le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della banca al contratto del 3/7/91 e, cioè, alla erogazione di un mutuo di importo pari a meno di 1/3 del finanziamento convenuto quando già l’impresa aveva avviato la ristrutturazione che ne aveva costituito lo scopo; in particolare, avevano evidenziato che la mancata disponibilità dell’intero importo del finanziamento aveva reso necessario ricorrere al credito bancario, con aggravio dei costi degli interessi passivi e l’immediata alterazione dell’equilibrio della struttura del passivo di impresa; avevano aggiunto che il ricorso ad altre fonti di finanziamento era stato ulteriormente reso difficoltoso dall’avvenuta prestazione, da parte dei soci, di garanzie personali e dai vincoli costituiti dalle garanzie reali iscritte anche sui loro immobili personali, concesse per un valore risultato eccessivo rispetto alla somma erogata e che la banca si era comunque ingiustificatamente rifiutata di restringere; avevano infine rappresentato che dall’inadempimento era derivata la forte crisi di liquidità che aveva reso inevitabile l’amministrazione controllata (la Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 9 - procedura di concordato preventivo si sarebbe aperta successivamente).

Per questi fatti, avevano chiesto il risarcimento dei danni «da quantificarsi in corso di causa», in riferimento «al tasso superiore al 20% anziché a quello agevolato, alle spese e agli oneri dell’amministrazione controllata e delle azioni giudiziali intraprese dagli altri creditori, al danno aziendale, alla perdita di clientela e di finanziamenti, ecc.ecc» (così nella prima citazione).

Nel successivo atto di citazionedel 1995, la società [OSCURATO:SOCIETA], ormai in amministrazione controllata, rappresentando che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva incamerato le somme di cui al mandato di pagamento emesso dal Ministero dell’industria n. 60162 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il finanziamento agevolato concesso da Agensud, invece di provvedere, quale banca soltanto delegata all’incasso, a riaccreditargliele, aveva chiesto il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di detta somma, nella misura degli interessi passivi corrisposti, per la mancata attuazione totale o parziale del progetto di risanamento e per «l’eventuale ricorso ad altra procedura concorsuale».

2.1.2. In appello, la società, la socia e le eredi dell’altro socio in proprio reiterarono la domanda di risarcimento dei danni non riconosciuti dal Tribunale che aveva liquidato equitativamente il solo danno extracontrattuale, limitandolo ad Euro 80.000; in particolare reiterarono la domanda di risarcimento del danno subito per l’inadempimento e la tardiva erogazione del contributo in conto capitale indicandolo in complessivi Euro 1.075.808,55, così risultanti dalla somma di Euro 60.408,61 a titolo di danno emergente, corrispondente alla differenza fra la somma di Euro 140.408,61 accertata dal c.t.u. e la somma di Euro 80.000 già liquidata dal primo giudice, nonché della somma di Euro 926.400,20 calcolata dal c.t.u. a titolo di lucro cessante e, infine, dalla somma pretesa per il rimborso delle spese sostenute per la procedura di amministrazione controllata, nella misura di [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 10 - 32.307,13 e per il concordato preventivo (apertasi in pendenza del giudizio di primo grado e conclusasi nel 2007, prima della pronuncia di primo grado), nella misura di Euro 46.121,18,oltre ad Euro 10.571,43 per compensi al perito,per complessivi Euro 88.999,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Corte d’appello, nella sentenza poi cassata, riconobbe che l'inadempimento della banca doveva essere ritenuto essenziale, in relazione all'interesse dell'impresa e tale da comportare l’accoglimento sia della domanda di risoluzione che di quella risarcitoria; ritenne, tuttavia, di riconoscere alla società soltanto il danno emergente consistente negli importi, accertati dal consulente tecnico d'ufficio, correlati ai maggiori oneri finanziari sostenuti per i tassi di interesse più elevati rispetto ai tassi agevolati del finanziamento non interamente conseguito; escluse, invece, i danni conseguenti alle due procedure concorsuali, per lucro cessante e danno emergente, ritenendo che l'inadempimento della banca potesse essere ritenuto causa del peggioramento delle condizioni economiche dell'impresa ma non, perciò stesso, causa del più grave evento lesivo costituito dallo stato di insolvenza e del conseguente ricorso alle procedure.

2.1.3. Questa Corte, con la sentenza 17760/2016 ha cassato la pronuncia della Corte d’appello in accoglimento del primo motivo di ricorso, con cui la società e la socia [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede, con le figlie, dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] avevano lamentato che la Corte territoriale, con riferimento ad entrambe le causae petendi poste a fondamento della pretesa risarcitoria, avesse contraddittoriamente prima riconosciuto, in coerenza con le risultanze della disposta consulenza tecnica, che la condotta della banca era stata causa del peggioramento delle condizionieconomiche della società e poi escluso che lo stato di insolvenza rappresentasse esito normale dell'inadempimento.

Questa Corte ha infatti rilevato che il giudizio che Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 11 - aveva negato persino la rilevanza concausale della condotta della banca (peraltro da apprezzarsi anche con riferimento all'illecito aquiliano e non solo con riguardo all'inadempimento del contratto di mutuo) non era ancorato ad alcun indice obiettivo; in conseguenza, ha demandato al Giudice del rinvio «una generale rivisitazione dell'entità delle pretese risarcitorie esercitate».

Per aver accolto il primo motivo di ricorso, ha quindi dichiarato l’assorbimento dei tre ulteriori motivi concernenti la erronea valutazione del rapporto causale esistente tra l’inadempimento e l’illecito aquiliano riconosciuti e le procedure concorsuali e la violazione del diritto al risarcimento dei danni azionato dai due soci per aver concesso garanzie reali e personali. 2.1.4.Dalla ricostruzione in fatto qui esposta, risulta dunque, in riferimento alle domande coltivate dalla società, la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede, con le figlie, dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA], era ancora controverso, alla proposizione del rinvio: 1)il risarcimento del lucro cessante come calcolato dal nomina to c.t.u. nella misura di Euro 926.400,20; 2) il risarcimento dei danni subiti per le spese sostenute per la procedura di amministrazione controllata, nella misura complessiva di Euro 88.999,74. 3) il diritto al risarcimento dei danni subiti dai due soci per aver concesso garanzie reali e personali.

Non risultava più controverso, perché non oggetto di censura dinanzi a questa Corte, né in via principale, né in via incidentale, il risarcimento del danno emergente consistente nei maggiori oneri sopportati per il ricorso al credito, in mancanza di finanziamento a tasso agevolato, come liquidato dalla Corte d’appello nella sentenza 788/2010.

Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 12 -

2.2. Ciò precisato, per comodità espositiva, deve perciò rilevarsi innanzitutto, quanto al profilo relativo alla mod ifica degli importi liquidati per le voci già accertate con efficacia di giudicato, che effettivamente il Giudice del rinvio ha erroneamente ridotto l’importo già riconosciuto a titolo di danno emergente consistente nei maggiori oneri sopportati per il ricorso al credito, come liquidato dalla Corte d’appello nella sentenza n. 788/2010 poi cassata, ma non sul punto.

In particolare, nella sentenza n.788/2010 la Corte territoriale aveva dapprima rilevato, sulla base delle conclusioni della c.t.u. espletata in primo grado, che la stretta connessione tra il finanziamento agevolato e il piano di investimenti programmato e avviato alla realizzazione aveva costretto l'imprenditore - quando erano mancati, nei tempi previsti, i finanziamenti programmati -a far ricorso alla propria liquidità e al credito ordinario a breve termine per adempiere le obbligazioni già assunte nell'ambito del piano di investimenti; il reperimento di nuovo credito era stato, tuttavia, maggiormente oneroso e comunque ostacolato dai vincoli già posti sulla totalità dei beni dati in garanzia alla banca.

Il c.t.u. aveva infatti accertato che il notevole aumento del debito a breve verificatosi negli anni immediatamente successivi a quelli in cui il finanziamento avrebbe dovuto essere erogato era effetto proprio degli investimenti eseguiti negli anni 1991 e 1992 in vista del finanziamento venuto a mancare: partire dall'anno 1992, infatti, si era determinato un forte squilibrio tra il valore degli investimenti, pari a un £. 1.635.822.527 e l'ammontare dei finanziamenti consolidati in £.854.286.682, con conseguente impropria utilizzazione del debito a breve a copertura del fabbisogno durevole e insufficienza delle attività correnti a copertura del debito a breve.

Così identificata la causa del danno emergente, la Corte territoriale aveva quindi rilevato che dai documenti prodotti e dagli Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 13 - accertamenti del c.t.u. si ricavavano i maggiori oneri finanziari sostenuti dall'impresa per i più elevati tassi di interesse e le maggiori spese sopportate in conseguenza dei diversi finanziamenti cui era stata costretta (utilizzi di aperture di credito) per far fronte alle obbligazioni già assunte in mancanza del denaro dovuto dalla banca.

In accoglimento dell’appello sul punto, quindi, la Corte aveva stabilito che, sia la voce di Euro 82.645,49, già riconosciuta dal Tribunale (e in relazione alla quale era circoscritto il motivo di appello), sia l'ulteriore voce di Euro 57.763,12, accertata dal c.t.u. per i maggiori oneri finanziari riconosciuti con l’impugnazione, dovessero essere previamente devalutate dalla data del 28 febbraio 2002 - in cui era stata redatta la c.t.u.-alla data del 16 luglio 1993 - in cui il complessivo inadempimento si era manifestato - e successivamente rivalutate con liquidazione degli interessi di legge sulle somme annuo per anno rivalutate.

Pertanto, aveva provveduto a devalutare il totale delle due somme di Euro 140.408,61 (sulla base dell'indice di valutazione di 0,692 relativo al periodo considerato febbraio 2002 - luglio 1993) ad Euro 97.145,77, rivalutandola alla data di decisione secondo indice Istat sull'andamento dei prezzi al consumo e così determinandola in Euro 145.283,17; vi aveva quindi aggiunto l’ulteriore somma di Euro 88.970,84 corrispondente agli interessi calcolati sino alla data di decisione sulle somme anno per anno rivalutate a partire dal 16 luglio 1993 per un totale di Euro 234.254,01 comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data della pronuncia (26/10/2010), oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza al saldo.

Risulta evidente, allora, che il Giudice del rinvio, nel calcolare l’importo finale del dovuto, indicando l’addendo del risarcimento a titolo di danno emergente (pag. 10, primo capoverso e 11, ultime cinque righe), in soli Euro 140.408,61 come accertati in c.t.u., ha omesso di Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 14 - riconoscere gli importi dovuti a titolo di rivalutazione e interessi come correttamente calcolati dalla Corte d’appello, non oggetto di riforma perché non oggetto di alcuna impugnazione.

In tal senso, sul punto, la censura è perciò fondata, risultando già riconosciuta ai ricorrenti, a titolo di danno emergente, la maggior somma di Euro 234.254,01 comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data della pronuncia di appello (26/10/2010), oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza n.788/2010 al saldo, come già statuito con efficacia di giudicato.

Con la sentenza n. 788/2010, invero, la Corte d’appello ha accolto soltanto parzialmente l’appello principale ed ha provveduto, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento, alla riliquidazione del danno emergente; ha quindi rigettato le ulteriori domande; rispetto alla statuizione di rigetto è stato poi proposto il ricorso per cassazione definito con la sentenza n.17760/2016.

Per principio consolidato, dunque, nel caso in cui una sentenza contenga una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa - sui quali può separatamente formarsi la cosa giudicata - quelli che provvedono su domanda di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti l'uno dall'altro, cioè quelli che sono idonei ad avere una propria individualità a séstante indipendentemente dalle altri parti della sentenza; conseguentemente il giudicato parziale si forma allorquando l'impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a séstante ( cfr. Cass. Sez. 1, n. 6494 del 30/11/1988 , Sez.

L, n. 11790 del 06/08/2002, Sez. 1, n. 33 del 07/01/2008).

In ogni caso, la riduzione dell’importo riconosciuto a titolo di danno emergente viola il cosiddetto divieto di reformatio in peius che Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 15 - è conseguenza del carattere dispo sitivo dell'impugnazione civile: nelle situazioni di accoglimento non integrale della domanda, la soccombenza parziale di ciascuna delle parti (legata alle pretese dell'una accolte in danno dell'altra e, reciprocamente, alle ragioni dell'altra fatte prevalere sulle pretese - non accolte - dell'una) vale a configurare l'interesse di ciascuna parte ad ottenere la modifica in proprio favore della pronuncia di parziale accoglimento (e, correlativamente, di parziale implicito rigetto), ma, al tempo stesso, esige che la volontà di non prestare acquiescenza alla statuizione in concreto adottata, per quanto non riconosciuto o non attribuito, sia esplicitata con la proposizione di adeguata impugnazione; in mancanza,la statuizione stessa diventa definitiva - secondo la regola stabilita nell'art. 324 cod. proc. civ. -proprio nella parte impugnabile e non impugnata, precludendo al giudice di rinvio di sostituirsi all'iniziativa della parte e di rimette rne in discussione il contenuto (Cass. Sez.

L, n. 3557 del 1994; Sez. 1, n. 1823 del 28/01/2005).

2.3. Ciò precisato, deve poi stabilir si se la Corte territoriale, scrutinando unicamente la domanda di risarcimento a titolo di lucro cessante (poi riconosciuta in via equitativa in Euro 300.000) e ribadendo la spettanza del risarcimento del danno emergente (in misura ridotta rispetto alla liquidazione già operata nella sentenza 788/2010) sia incorsa nella violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. ritenendo nuove e, perciò, inammissibili, l e domande , proposte nel ricorso in riassunzione, di risarcimento del danno emergente consistente nelle spesedelle procedure concorsuali nella misura di Euro 88.999,74 e deidanni all’immagine della società e dei soci, dei danni per la perdita di chances commerciali e per segnalazioni nei sistemi informativi interbancari per complessivi Euro 1.250.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 16 - Sul punto, come già esposto nel paragrafo 2.1.4.,deve ribadirsi che il rigetto nella sentenza n. 788/2010 della Corte d’appello del le domandedi risarcimento del danno emergente consistente nelle spese delle procedure concorsuali e del danno da lucro cessante come riconosciuto dal c.t.u. era stato oggetto di ricorso per cassazione e i relativi motivi erano stati assorbiti.

Erroneamente, pertanto,la Corte d’appello, in rinvio, ha ritenuto non esaminabile, in quanto non compresa tra le «pretese risarcitorie già esercitate», la pretesa di reintegrazione nelle spese delle due procedure concorsualiper complessivi Euro 88.999,74 come enucleata al n. 2del paragrafo 2.1.4..

2.4. Non così è a ritenersi per la domanda di cui al punto 3) del paragrafo 2.1.4., avente ad oggetto ilrisarcimento dei danni subiti dai due soci per aver concesso garanzie reali e personali.

Deve invero prendersi atto che soltanto nelle conclusioni del giudizio di rinvio è stata chiesta a tale titolo la somma di Euro 1.250.000,00, indicando quali voci specifiche idanni all’immagine della società e dei soci, i danni per la perdita di chances commerciali e per segnalazioni nei sistemi informativi interbancari.

Questa pretesa, infatti, non risulta avanzata né in citazione, né in appello e neppure nel ricorso in riassunzione le cui conclusioni sono state testualmente riportate dall’atto di appello.

Il vincolo costituito dalle garanzie reali e personali, piuttosto, era stato rappresentato come pregiudizio in citazione e nell’atto di appello unicamente perchécausa di aggravio delle difficoltà di ottenere credito.

Per principio consolidato, elaborato in riferimento all’art. 345 cod. proc. civ., la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa è ammissibile e non può essere considerata nuova domanda soltanto in riferimento all’incremento delle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 17 - originaria, senza che gli ulteriori danni mutino la loro natura e siano ricollegabili a fatti nuovi e diversi, costituendone invece uno sviluppo logico e cronologico (cfr. Cass. Sez.

U, n. 10597 del 16/09/1992, Sez.

U, n. 1955 del 1996, Sez. 6 -3, n. 25631 del 15/10/2018); la domanda sopra descritta è, in tal senso,del tutto nuova perché individua voci di danno di diversa natura, non prospettati nel giudizio di merito; correttamente, pertanto, il Giudice del rinvio ha dich iarato inammissibile questa domanda.

2.5. In correlazioneall’ammissibilità delle domande proposte in rinvio, deve pure stabilirsi la correttezza del giudizio di inammissibilità della produzione documentale.

Quanto ai documenti, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto scrutinare l’ammissibilità della loro produzione verificando se la loro mancata allegazione nei due gradi di merito fosse o non giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisioneo da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore: in tali limiti è infatti ammessa l’acquisizione di nuove prove nel giudizio di rinvio, seppure configurato dall'art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa (Cass. Sez. 2, n. 16180 del 2013 Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27736 del 22/09/2022 ) .

In altri termini, il Giudice del rinvio, stabilitoquali voci di danno costituissero mero incremento delle conseguenze pregiudizievoli già lamentate, avrebbe dovuto verificare quali dei documenti allegati, correlati alla prova dei soli danni incrementali, fossero producibili perché formatisi dopo la proposizione del giudizio d’appello.

2.5. Infine, la Corte territoriale haconsiderato «equo» ridurre ad Euro 300.000,00 ildanno da lucro cessante, invece calcolato dal c.t.u. in misura maggiore, senza spiegare le ragioni della ritenuta congruità della somma riconosciuta, né i criteri utilizzati per determinarla.In tal Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 18 - senso il terzo motivo di ricorso è certamente fondato, perché, per principio consolidato,per liquidare equitativa mente un danno il giudice deve indicare,almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum", al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo.

Ilcriterio sussidiario di valutazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 cod. civ., è utilizzabile infatti soltanto se la precisa determinazione incorra in una impossibilità probatoria o, quanto meno, sia ostacolata da una rilevante difficoltà, mentre non è sufficiente la semplice complessità, che renda necessaria l'ammissione di una consulenza tecnica o il ricorso a valutazioni di tipo presuntivo; il giudice, nel procedere allaliquidazione equitativa, deve innanzitutto vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare del danno (al fine di rendere laliquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entità del pregiudizio) e quindi indicare, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e dell'inerente ampio potere discrezionale, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno.

L’onere di motivazione, pertanto, ricorre va ancor più nella fattispecieperché era stato effettuato un accertamento tecnico, dalle cui conclusioni il Giudice di rinvio ha inteso discostarsi senza tuttavia alcuna motivazione.

3. Nei limiti suindicati il ricorso è accolto.

La Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, fermo perché coperto da giudicato l’accertamento del danno emergente come liquidato dalla Corte d’appello nella sentenza n.788/2010 in Euro 234.254,01 comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data della pronuncia (26/10/2010), oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza Ric. 2018 n. 27232 sez.

S2 -ud. 12-04-2023 - 19 - al saldo, ricostruirà, secondo le indicazioni di questa Corte nella precedente sentenza n. 17760/2016, l’incidenza causale dell’inadempimento della banca al contratto del 3/7/91 e dell’illecita mancata consegna dell’importo del finanziamento di cui al mandato del 16/7/1993;provvederà quindi a scrutinare la fondatezza delle sole due domande come enucleate sub 1 e 2 nel paragrafo 2.1.4., aventi ad oggetto il risarcimento del lucro cessante e il rimborso delle spese delle procedure concorsuali, espungendo le voci di danno non immediatamente derivanti dai due prospettati comportamenti lesivi e, perciò, non identificabili come mero incremento delle conseguenze pregiudizievoli originariamente esposte.

In correlazione al riesame demandato, la Corte d’appello provvederà altresì a stabilire quali documenti, necessari alla decisione, si siano formatisi successivamente al verificarsi delle voci di danno riconosciute come mero incremento, ritenendone ammissibile la produzione.

Al rinvio è demandata infine anche la statui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27232-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio e quale socio accomandatario diAVICOLA ADRIATICA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,elettivamente domiciliate in Teramo , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] che l e rappresenta e difende come da procura speciale notarile inatti, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Liberiana 17, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende come da procura speciale notarile in atti, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 1015/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato il 21/12/1993,[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio convennero dinnanzi al Tribunale di Teramo il [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo la risoluzione per inadempimento del contratto, stipulato il 3/07/1991, di finanziamento a tasso agevolato ai sensi della l. n. 183/76 e 64/1986 ( indicato per sineddoche come mutuo ) con cui la banca convenuta si era impegnata ad erogare l’importo di £.369.900,000 per realizzare l’ampliamento dello stabilimento industriale dov’era esercitata l’impresa. Rappresentarono gli attori che, di seguito al contratto, confidando sull’avvenuta concessione del finanziamento nel maggior importo pattuito, avevano iniziato l’attuazione del piano di ampliamento (di cui avevano documentato alla banca i primi due stati di avanzamento dei lavori); aggiunseroche la banca aveva preteso che all’atto di stipula del mutuo fossero concesse ipoteche sui beni personali dei due attori soci (oltre all’ipoteca concessa dalla società sullo stabilimento) e fideiussioni di entrambi i soci (oltre che delle figlie Cristina e [OSCURATO:PERSONA]); la banca, tuttavia, non aveva poi erogato in mutuo l’intera somma pattuita, ma soltanto la minor somma di £.101.800.000, per giunta utilizzandola arbitrariamente per ridurre lo scoperto di un c/c intestato alla società, revocando l’affidamento. In conseguenza, la società aveva subito un forte squilibrio economico, tanto da dover ricorrere per la gestione ordinaria al prestito bancario; l’accesso ad altre fonti di finanziamento era stato tuttavia ostacolato dalle garanzie reali e personali già prestate dalla società e dai soci e Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 3 - ciò aveva determinato una forte crisi di liquidità, fino a che era stato necessario chiedere , il 4/3/1993, l ’apertura della procedura di amministrazione controllata. Chiesero, pertanto, anchel’ordine di cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia della restituzione del finanziamento e la condanna della banca al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima riduzione delle somme da erogarsi secondo il contratto, in misura da quantificarsi in riferimento al danno emergente e al lucro cessante, indicando a tale scopo quali voci, sia pure «a titolo meramente esemplificativo» (così in citazione), l'entità degli interessi passivi corrisposti al tasso superiore al 20% anziché a quello agevolato, le spese e gli oneri dell'amministrazione controllata e delle azioni giudiziarie intraprese dagli altri creditori, il danno aziendale, la perdita di clientela e di finanziamenti. 1.1. Con successivo separato atto, notificato il 07/02/1995, la sola s.a.s. convenne nuovamente dinanzi al Tribunale di Teramo il [OSCURATO:SOCIETA], esponendo che aveva ottenuto dalla Agensud , allo scopo di risanare il debito, un contributo in conto capitale ai sensi della l. n. 64 del 1986 e aveva scoperto, in pendenza di procedura di amministrazione controllata, che il Ministero dell'Industria aveva già emesso il relativo mandato in data 16/7/1993 , trasmettendolo alla banca convenuta maquest’ultima ne aveva incassato l’importo, invece di trasferirglielo; chiese, pertanto,la condanna del Banco al pagamento della somma di £ 238.600,000, oltre accessori di legge , e al «risarcimento dell'ulteriore danno pari alla differenza fra dette somme e il tasso di interesse praticato dalla bancasul debito dell'esponente»; in subordine, nell’ipotesi in cui la somma non fosse stata materialmente incassata dalla Banca, chiese comunque il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata disponibilità tempestiva della somma, nella misura pari agli interessi passivi addebitabili dalla Banca sullo stesso Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 4 - importo e, in ogni caso , i danni conseguenti al non aver potuto realizzare i l progetto di risanamento aziendale e all’aver dovuto ricorrere ad una procedura di concordato preventivo per non aver materialmente utilizzatoil finanziamento e le agevolazioni. Il Tribunale di Teramo, riuniti i due giudizi, rigettò le domande di risoluzione del contratto e di cancellazione delle ipoteche; dichiarò illegittimo il comportamento del la b anca quanto al ritardato versamento del contributo ex l.n. 64 del 1986 e condannò la convenuta al risarcimento del danno, liquidandolo equitativamentenella misura di euro 80.000,00. 2. Gli attori proposero appello, reiterando le domande già proposte, specificando gli importi delle singole voci e, in particolare, chiedendo di essere rimborsati d elle spese della procedura di amministrazione controllata e di concordato intanto conclusasi nel 2007.[OSCURATO:PERSONA] chiese, in appello incidentale, che fosse esclu sa ogni sua responsabilità. Con sentenza n. 788 depositata il 26 ottobre 2010 , la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] nonché da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede, unitamente ai figli, anch'essi appellanti, di [OSCURATO:PERSONA] deceduto in corso di giu dizio , dichiarò risolto per inadempimento del [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto di finanziamento del 3/7/91 (non il contratto di mutuo concluso in sua parziale esecuzione in data 14/2/93, per la minor somma di £ 101.800.000)e condannò la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), al pagamento, in favore delle appellanti, della somma di E uro 234.254,01, a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancata erogazione dei finanziamenti e contributi per i quali avevano agito in giudizio; rigettò l'appello incidentale della Banca. Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 5 - 3. Avverso questa sentenza gli attori p roposero ricorso per Cassazione; la Bancapropose ricorso incidentale. Per quel che qui ancora rileva, questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso principale, ritenendo non sostenuto da ragioni obiettive il giudizio che aveva negatola rilevanza causale o concausale della condotta della Banca nella determinazione dello stato di insolvenza, cassando la sentenza di secondo grado, rinviòalla Corte di appello «una generale rivisitazionedell'entità delle pretese risarcitorie esercitate.». 4. Con atto notificato il 17/11/2016 gli attori hanno riassunto la causa dinnanzi alla Corte di Appello di L’aquila, chiedendo la condanna della Bancaal risarcimento del danno per «lucro cessante nella misura quantificata dal c.t.u. in primo grado pari ad E uro 926.400,24 oltre interessi e rivalutazione monetariadal 1/3/2002 al saldo», per « danno emergente per il rimborso delle spese delle procedure concorsuali, pari a Euro 88.999,74 oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti al saldo», per «danni all’immagine della società e dei soci, perdita di chances commerciali e segnalazioni nei sistemi informativi interbancari, pari ad Euro 1.250.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria […] con liquidazione ex art. 1226 cod.civ.», oltre il risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ, con vittoria di spese di tutti i gradidi giudizio. Con sentenza n. 1015/2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha condannato la Banca a pagare agli appellanti la somma di Euro 440.408,61, oltre rivalutazione e interessi legali e al pagamento delle spese di primo e secondo grado, così come quantificate nelle precedenti sentenze di merito, nonché del giudizio di cassazione e di rinvio. Accertata, infatti,con efficacia di giudicato la responsabilità della Bancaa titolo contrattuale ed extracontrattuale, ha ritenuto di potere riesaminare soltanto «le pretese risarcitorie già esercitate» dagli attori; Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 6 - ha perciò escluso l’ammissibilità delle istanze istruttorie di una nuova c.t.u. e la produzione di nuovi documenti perché non necessarie al riesame demandato in rinvio; ha quindi provveduto ad una nuova liquidazione del solo ammontare dei danni per lucro cessante, ritenendo «equo» (così in sentenza) stabilirlo in Euro 300.000,00; ha poi sommato a tale importo la somma già riconosciuta nei precedenti gradi di merito a titolo di danno emergente (consistente nella «mancata disponibilità di parte del residuo mutuo e nei maggiori interessi passivi»), individuandola come riconosciuta in Euro 140.408,61; ha infine giudicato inammissibili perché nuove le domande relative alle altre voci di danno. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] proprio e quale socio accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , eredi dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] in corso di causa hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso,articolato in piùprofili, la società [OSCURATO:SOCIETA], la socia [OSCURATO:PERSONA] e le figlie eredi dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] prospettato, ex art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 394 cod. proc. civ.per avere la Corte di Appello da un cantonegato il riconoscimento di tutti i danni pretesi, dall’altro modificato il riconoscimento di alcune voci già accertate con efficacia di giudicato; avrebbe inoltre errato a limitare i dannia quanto accertato nella c.t.u. del 2002 , dovendo invece calcolarli fino alla fine della procedura di concordato preventivo, conclusasi nel 2007; avrebbe, infine, immotivamente dichiarato inammissibil e la produzione dei documenti invece formatisi successivamente alla decisione di appello cassata. Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 7 - 1.2. Con il secondo motivo, le ricorrenti hanno lamentato, in riferimento all’art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 112 e 394 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domand e di risarcimento dei danni subiti a titolo personale dai soci in qualità di fideiussori e datori di ipoteca e di risarcimento del danno subito dalla società per lucro cessante futuro , successivo al 28.02.2002. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le domande qui descritte non sianomai state proposte prima del giudizio di rinvio; erano , invece, state proposte in citazione e, poi, riproposte in appello, ma non erano state esaminate né dal Tribunale che aveva rigettato la domanda di risoluzione, né dalla Corte di appello che, pur dichiarando la risoluzione del contratto di mutuo aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni conseguenti; con la sentenza n. 17760/2016, quindi, laCassazione aveva dichiarato l’assorbimento del relativo motivo. 1.3. Con il terzo motivo, la società e le eredi hanno sostenuto, in riferimento all’art. 360 comma I n. 4 cod. proc. civ., «l’omessa, apparente, illogica motivazione in ordine alla quantificazione del danno da lucro cessante»: in violazione dell’art. 132, comma II, n. 4 cod. proc. civ., la Corte territoriale avrebbe considerato «equo» liquidare in Euro 300.000,00 in danno da lucro cessante, invece calcolato dal c.t.u. in misura maggiore, senza spiegare le ragioni della ritenuta congruità della somma riconosciuta, né i criteri utilizzati per determinarla. 1.4. Con il quarto motivo, hanno denunciato, in riferimento all’art. 360, comma I n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno emergente per il rimborso delle spese delle due procedure concorsuali. Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 8 - La Corte avrebbe errato a non pronunciarsi su un danno provato e sulle cui spese, anche queste documentate, la banca non aveva –a loro dire -proposto alcuna contestazione. 2. Questi quattro motivi – di cui è opportuna, per continuità di argomentazione, la trattazione unitaria – sono fondati nei limiti di seguito precisati. 2.1 Innanzitutto, è necessario procedere a delimitare la materia ancora controversa nel presente giudizio. 2.1.1 Dall’analisidei due atti di citazione introduttiv i del presen te giudizio, successivamente propostie, poi, riuniti e dell’atto di appello , (esaminabili direttamente da questa Corte per essere stato dedotto un error in procedendo), risulta che, nella prima citazione, la società [OSCURATO:SOCIETA] e i due soci in proprio [OSCURATO:PERSONA] (poi deceduto) e [OSCURATO:PERSONA] avevano immediatamente rappresentato le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all’inadempimento della banca al contratto del 3/7/91 e, cioè, alla erogazione di un mutuo di importo pari a meno di 1/3 del finanziamento convenuto quando già l’impresa aveva avviato la ristrutturazione che ne aveva costituito lo scopo; in particolare, avevano evidenziato che la mancata disponibilità dell’intero importo del finanziamento aveva reso necessario ricorrere al credito bancario, con aggravio dei costi degli interessi passivi e l’immediata alterazione dell’equilibrio della struttura del passivo di impresa; avevano aggiunto che il ricorso ad altre fonti di finanziamento era stato ulteriormente reso difficoltoso dall’avvenuta prestazione, da parte dei soci, di garanzie personali e dai vincoli costituiti dalle garanzie reali iscritte anche sui loro immobili personali, concesse per un valore risultato eccessivo rispetto alla somma erogata e che la banca si era comunque ingiustificatamente rifiutata di restringere; avevano infine rappresentato che dall’inadempimento era derivata la forte crisi di liquidità che aveva reso inevitabile l’amministrazione controllata (la Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 9 - procedura di concordato preventivo si sarebbe aperta successivamente). Per questi fatti, avevano chiesto il risarcimento dei danni «da quantificarsi in corso di causa», in riferimento «al tasso superiore al 20% anziché a quello agevolato, alle spese e agli oneri dell’amministrazione controllata e delle azioni giudiziali intraprese dagli altri creditori, al danno aziendale, alla perdita di clientela e di finanziamenti, ecc.ecc» (così nella prima citazione). Nel successivo atto di citazionedel 1995, la società [OSCURATO:SOCIETA], ormai in amministrazione controllata, rappresentando che il [OSCURATO:SOCIETA] aveva incamerato le somme di cui al mandato di pagamento emesso dal Ministero dell’industria n. 60162 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per il finanziamento agevolato concesso da Agensud, invece di provvedere, quale banca soltanto delegata all’incasso, a riaccreditargliele, aveva chiesto il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di detta somma, nella misura degli interessi passivi corrisposti, per la mancata attuazione totale o parziale del progetto di risanamento e per «l’eventuale ricorso ad altra procedura concorsuale». 2.1.2. In appello, la società, la socia e le eredi dell’altro socio in proprio reiterarono la domanda di risarcimento dei danni non riconosciuti dal Tribunale che aveva liquidato equitativamente il solo danno extracontrattuale, limitandolo ad Euro 80.000; in particolare reiterarono la domanda di risarcimento del danno subito per l’inadempimento e la tardiva erogazione del contributo in conto capitale indicandolo in complessivi Euro 1.075.808,55, così risultanti dalla somma di Euro 60.408,61 a titolo di danno emergente, corrispondente alla differenza fra la somma di Euro 140.408,61 accertata dal c.t.u. e la somma di Euro 80.000 già liquidata dal primo giudice, nonché della somma di Euro 926.400,20 calcolata dal c.t.u. a titolo di lucro cessante e, infine, dalla somma pretesa per il rimborso delle spese sostenute per la procedura di amministrazione controllata, nella misura di [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 10 - 32.307,13 e per il concordato preventivo (apertasi in pendenza del giudizio di primo grado e conclusasi nel 2007, prima della pronuncia di primo grado), nella misura di Euro 46.121,18,oltre ad Euro 10.571,43 per compensi al perito,per complessivi Euro 88.999,74, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La Corte d’appello, nella sentenza poi cassata, riconobbe che l'inadempimento della banca doveva essere ritenuto essenziale, in relazione all'interesse dell'impresa e tale da comportare l’accoglimento sia della domanda di risoluzione che di quella risarcitoria; ritenne, tuttavia, di riconoscere alla società soltanto il danno emergente consistente negli importi, accertati dal consulente tecnico d'ufficio, correlati ai maggiori oneri finanziari sostenuti per i tassi di interesse più elevati rispetto ai tassi agevolati del finanziamento non interamente conseguito; escluse, invece, i danni conseguenti alle due procedure concorsuali, per lucro cessante e danno emergente, ritenendo che l'inadempimento della banca potesse essere ritenuto causa del peggioramento delle condizioni economiche dell'impresa ma non, perciò stesso, causa del più grave evento lesivo costituito dallo stato di insolvenza e del conseguente ricorso alle procedure. 2.1.3. Questa Corte, con la sentenza 17760/2016 ha cassato la pronuncia della Corte d’appello in accoglimento del primo motivo di ricorso, con cui la società e la socia [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede, con le figlie, dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA] avevano lamentato che la Corte territoriale, con riferimento ad entrambe le causae petendi poste a fondamento della pretesa risarcitoria, avesse contraddittoriamente prima riconosciuto, in coerenza con le risultanze della disposta consulenza tecnica, che la condotta della banca era stata causa del peggioramento delle condizionieconomiche della società e poi escluso che lo stato di insolvenza rappresentasse esito normale dell'inadempimento. Questa Corte ha infatti rilevato che il giudizio che Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 11 - aveva negato persino la rilevanza concausale della condotta della banca (peraltro da apprezzarsi anche con riferimento all'illecito aquiliano e non solo con riguardo all'inadempimento del contratto di mutuo) non era ancorato ad alcun indice obiettivo; in conseguenza, ha demandato al Giudice del rinvio «una generale rivisitazione dell'entità delle pretese risarcitorie esercitate». Per aver accolto il primo motivo di ricorso, ha quindi dichiarato l’assorbimento dei tre ulteriori motivi concernenti la erronea valutazione del rapporto causale esistente tra l’inadempimento e l’illecito aquiliano riconosciuti e le procedure concorsuali e la violazione del diritto al risarcimento dei danni azionato dai due soci per aver concesso garanzie reali e personali. 2.1.4.Dalla ricostruzione in fatto qui esposta, risulta dunque, in riferimento alle domande coltivate dalla società, la socia accomandataria [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede, con le figlie, dell’altro socio [OSCURATO:PERSONA], era ancora controverso, alla proposizione del rinvio: 1)il risarcimento del lucro cessante come calcolato dal nomina to c.t.u. nella misura di Euro 926.400,20; 2) il risarcimento dei danni subiti per le spese sostenute per la procedura di amministrazione controllata, nella misura complessiva di Euro 88.999,74. 3) il diritto al risarcimento dei danni subiti dai due soci per aver concesso garanzie reali e personali. Non risultava più controverso, perché non oggetto di censura dinanzi a questa Corte, né in via principale, né in via incidentale, il risarcimento del danno emergente consistente nei maggiori oneri sopportati per il ricorso al credito, in mancanza di finanziamento a tasso agevolato, come liquidato dalla Corte d’appello nella sentenza 788/2010. Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 12 - 2.2. Ciò precisato, per comodità espositiva, deve perciò rilevarsi innanzitutto, quanto al profilo relativo alla mod ifica degli importi liquidati per le voci già accertate con efficacia di giudicato, che effettivamente il Giudice del rinvio ha erroneamente ridotto l’importo già riconosciuto a titolo di danno emergente consistente nei maggiori oneri sopportati per il ricorso al credito, come liquidato dalla Corte d’appello nella sentenza n. 788/2010 poi cassata, ma non sul punto. In particolare, nella sentenza n.788/2010 la Corte territoriale aveva dapprima rilevato, sulla base delle conclusioni della c.t.u. espletata in primo grado, che la stretta connessione tra il finanziamento agevolato e il piano di investimenti programmato e avviato alla realizzazione aveva costretto l'imprenditore - quando erano mancati, nei tempi previsti, i finanziamenti programmati -a far ricorso alla propria liquidità e al credito ordinario a breve termine per adempiere le obbligazioni già assunte nell'ambito del piano di investimenti; il reperimento di nuovo credito era stato, tuttavia, maggiormente oneroso e comunque ostacolato dai vincoli già posti sulla totalità dei beni dati in garanzia alla banca. Il c.t.u. aveva infatti accertato che il notevole aumento del debito a breve verificatosi negli anni immediatamente successivi a quelli in cui il finanziamento avrebbe dovuto essere erogato era effetto proprio degli investimenti eseguiti negli anni 1991 e 1992 in vista del finanziamento venuto a mancare: partire dall'anno 1992, infatti, si era determinato un forte squilibrio tra il valore degli investimenti, pari a un £. 1.635.822.527 e l'ammontare dei finanziamenti consolidati in £.854.286.682, con conseguente impropria utilizzazione del debito a breve a copertura del fabbisogno durevole e insufficienza delle attività correnti a copertura del debito a breve. Così identificata la causa del danno emergente, la Corte territoriale aveva quindi rilevato che dai documenti prodotti e dagli Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 13 - accertamenti del c.t.u. si ricavavano i maggiori oneri finanziari sostenuti dall'impresa per i più elevati tassi di interesse e le maggiori spese sopportate in conseguenza dei diversi finanziamenti cui era stata costretta (utilizzi di aperture di credito) per far fronte alle obbligazioni già assunte in mancanza del denaro dovuto dalla banca. In accoglimento dell’appello sul punto, quindi, la Corte aveva stabilito che, sia la voce di Euro 82.645,49, già riconosciuta dal Tribunale (e in relazione alla quale era circoscritto il motivo di appello), sia l'ulteriore voce di Euro 57.763,12, accertata dal c.t.u. per i maggiori oneri finanziari riconosciuti con l’impugnazione, dovessero essere previamente devalutate dalla data del 28 febbraio 2002 - in cui era stata redatta la c.t.u.-alla data del 16 luglio 1993 - in cui il complessivo inadempimento si era manifestato - e successivamente rivalutate con liquidazione degli interessi di legge sulle somme annuo per anno rivalutate. Pertanto, aveva provveduto a devalutare il totale delle due somme di Euro 140.408,61 (sulla base dell'indice di valutazione di 0,692 relativo al periodo considerato febbraio 2002 - luglio 1993) ad Euro 97.145,77, rivalutandola alla data di decisione secondo indice Istat sull'andamento dei prezzi al consumo e così determinandola in Euro 145.283,17; vi aveva quindi aggiunto l’ulteriore somma di Euro 88.970,84 corrispondente agli interessi calcolati sino alla data di decisione sulle somme anno per anno rivalutate a partire dal 16 luglio 1993 per un totale di Euro 234.254,01 comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data della pronuncia (26/10/2010), oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza al saldo. Risulta evidente, allora, che il Giudice del rinvio, nel calcolare l’importo finale del dovuto, indicando l’addendo del risarcimento a titolo di danno emergente (pag. 10, primo capoverso e 11, ultime cinque righe), in soli Euro 140.408,61 come accertati in c.t.u., ha omesso di Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 14 - riconoscere gli importi dovuti a titolo di rivalutazione e interessi come correttamente calcolati dalla Corte d’appello, non oggetto di riforma perché non oggetto di alcuna impugnazione. In tal senso, sul punto, la censura è perciò fondata, risultando già riconosciuta ai ricorrenti, a titolo di danno emergente, la maggior somma di Euro 234.254,01 comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data della pronuncia di appello (26/10/2010), oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza n.788/2010 al saldo, come già statuito con efficacia di giudicato. Con la sentenza n. 788/2010, invero, la Corte d’appello ha accolto soltanto parzialmente l’appello principale ed ha provveduto, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di finanziamento, alla riliquidazione del danno emergente; ha quindi rigettato le ulteriori domande; rispetto alla statuizione di rigetto è stato poi proposto il ricorso per cassazione definito con la sentenza n.17760/2016. Per principio consolidato, dunque, nel caso in cui una sentenza contenga una pluralità di statuizioni, costituiscono capi autonomi di essa - sui quali può separatamente formarsi la cosa giudicata - quelli che provvedono su domanda di contenuto distinto, fondate su presupposti di fatto e di diritto diversi e indipendenti l'uno dall'altro, cioè quelli che sono idonei ad avere una propria individualità a séstante indipendentemente dalle altri parti della sentenza; conseguentemente il giudicato parziale si forma allorquando l'impugnazione proposta non si estende a quei capi della sentenza che, fondati su diversi presupposti, indipendenti da quelli relativi alle statuizioni impugnate, abbiano, rispetto a queste ultime, carattere autonomo ed individualità a séstante ( cfr. Cass. Sez. 1, n. 6494 del 30/11/1988 , Sez. L, n. 11790 del 06/08/2002, Sez. 1, n. 33 del 07/01/2008). In ogni caso, la riduzione dell’importo riconosciuto a titolo di danno emergente viola il cosiddetto divieto di reformatio in peius che Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 15 - è conseguenza del carattere dispo sitivo dell'impugnazione civile: nelle situazioni di accoglimento non integrale della domanda, la soccombenza parziale di ciascuna delle parti (legata alle pretese dell'una accolte in danno dell'altra e, reciprocamente, alle ragioni dell'altra fatte prevalere sulle pretese - non accolte - dell'una) vale a configurare l'interesse di ciascuna parte ad ottenere la modifica in proprio favore della pronuncia di parziale accoglimento (e, correlativamente, di parziale implicito rigetto), ma, al tempo stesso, esige che la volontà di non prestare acquiescenza alla statuizione in concreto adottata, per quanto non riconosciuto o non attribuito, sia esplicitata con la proposizione di adeguata impugnazione; in mancanza,la statuizione stessa diventa definitiva - secondo la regola stabilita nell'art. 324 cod. proc. civ. -proprio nella parte impugnabile e non impugnata, precludendo al giudice di rinvio di sostituirsi all'iniziativa della parte e di rimette rne in discussione il contenuto (Cass. Sez. L, n. 3557 del 1994; Sez. 1, n. 1823 del 28/01/2005). 2.3. Ciò precisato, deve poi stabilir si se la Corte territoriale, scrutinando unicamente la domanda di risarcimento a titolo di lucro cessante (poi riconosciuta in via equitativa in Euro 300.000) e ribadendo la spettanza del risarcimento del danno emergente (in misura ridotta rispetto alla liquidazione già operata nella sentenza 788/2010) sia incorsa nella violazione dell’art. 394 cod. proc. civ. ritenendo nuove e, perciò, inammissibili, l e domande , proposte nel ricorso in riassunzione, di risarcimento del danno emergente consistente nelle spesedelle procedure concorsuali nella misura di Euro 88.999,74 e deidanni all’immagine della società e dei soci, dei danni per la perdita di chances commerciali e per segnalazioni nei sistemi informativi interbancari per complessivi Euro 1.250.000,00, oltre interessi e rivalutazione. Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 16 - Sul punto, come già esposto nel paragrafo 2.1.4.,deve ribadirsi che il rigetto nella sentenza n. 788/2010 della Corte d’appello del le domandedi risarcimento del danno emergente consistente nelle spese delle procedure concorsuali e del danno da lucro cessante come riconosciuto dal c.t.u. era stato oggetto di ricorso per cassazione e i relativi motivi erano stati assorbiti. Erroneamente, pertanto,la Corte d’appello, in rinvio, ha ritenuto non esaminabile, in quanto non compresa tra le «pretese risarcitorie già esercitate», la pretesa di reintegrazione nelle spese delle due procedure concorsualiper complessivi Euro 88.999,74 come enucleata al n. 2del paragrafo 2.1.4.. 2.4. Non così è a ritenersi per la domanda di cui al punto 3) del paragrafo 2.1.4., avente ad oggetto ilrisarcimento dei danni subiti dai due soci per aver concesso garanzie reali e personali. Deve invero prendersi atto che soltanto nelle conclusioni del giudizio di rinvio è stata chiesta a tale titolo la somma di Euro 1.250.000,00, indicando quali voci specifiche idanni all’immagine della società e dei soci, i danni per la perdita di chances commerciali e per segnalazioni nei sistemi informativi interbancari. Questa pretesa, infatti, non risulta avanzata né in citazione, né in appello e neppure nel ricorso in riassunzione le cui conclusioni sono state testualmente riportate dall’atto di appello. Il vincolo costituito dalle garanzie reali e personali, piuttosto, era stato rappresentato come pregiudizio in citazione e nell’atto di appello unicamente perchécausa di aggravio delle difficoltà di ottenere credito. Per principio consolidato, elaborato in riferimento all’art. 345 cod. proc. civ., la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa è ammissibile e non può essere considerata nuova domanda soltanto in riferimento all’incremento delle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 17 - originaria, senza che gli ulteriori danni mutino la loro natura e siano ricollegabili a fatti nuovi e diversi, costituendone invece uno sviluppo logico e cronologico (cfr. Cass. Sez. U, n. 10597 del 16/09/1992, Sez. U, n. 1955 del 1996, Sez. 6 -3, n. 25631 del 15/10/2018); la domanda sopra descritta è, in tal senso,del tutto nuova perché individua voci di danno di diversa natura, non prospettati nel giudizio di merito; correttamente, pertanto, il Giudice del rinvio ha dich iarato inammissibile questa domanda. 2.5. In correlazioneall’ammissibilità delle domande proposte in rinvio, deve pure stabilirsi la correttezza del giudizio di inammissibilità della produzione documentale. Quanto ai documenti, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto scrutinare l’ammissibilità della loro produzione verificando se la loro mancata allegazione nei due gradi di merito fosse o non giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisioneo da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore: in tali limiti è infatti ammessa l’acquisizione di nuove prove nel giudizio di rinvio, seppure configurato dall'art. 394 cod. proc. civ. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente chiusa (Cass. Sez. 2, n. 16180 del 2013 Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27736 del 22/09/2022 ) . In altri termini, il Giudice del rinvio, stabilitoquali voci di danno costituissero mero incremento delle conseguenze pregiudizievoli già lamentate, avrebbe dovuto verificare quali dei documenti allegati, correlati alla prova dei soli danni incrementali, fossero producibili perché formatisi dopo la proposizione del giudizio d’appello. 2.5. Infine, la Corte territoriale haconsiderato «equo» ridurre ad Euro 300.000,00 ildanno da lucro cessante, invece calcolato dal c.t.u. in misura maggiore, senza spiegare le ragioni della ritenuta congruità della somma riconosciuta, né i criteri utilizzati per determinarla.In tal Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 18 - senso il terzo motivo di ricorso è certamente fondato, perché, per principio consolidato,per liquidare equitativa mente un danno il giudice deve indicare,almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum", al fine di evitare che la relativa decisione si presenti come arbitraria e sottratta ad ogni controllo. Ilcriterio sussidiario di valutazione equitativa del danno, di cui all'art. 1226 cod. civ., è utilizzabile infatti soltanto se la precisa determinazione incorra in una impossibilità probatoria o, quanto meno, sia ostacolata da una rilevante difficoltà, mentre non è sufficiente la semplice complessità, che renda necessaria l'ammissione di una consulenza tecnica o il ricorso a valutazioni di tipo presuntivo; il giudice, nel procedere allaliquidazione equitativa, deve innanzitutto vagliare tutti gli elementi di prova raccolti in ordine all'ammontare del danno (al fine di rendere laliquidazione, per quanto possibile, corrispondente alla reale entità del pregiudizio) e quindi indicare, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e dell'inerente ampio potere discrezionale, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno. L’onere di motivazione, pertanto, ricorre va ancor più nella fattispecieperché era stato effettuato un accertamento tecnico, dalle cui conclusioni il Giudice di rinvio ha inteso discostarsi senza tuttavia alcuna motivazione. 3. Nei limiti suindicati il ricorso è accolto. La Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, fermo perché coperto da giudicato l’accertamento del danno emergente come liquidato dalla Corte d’appello nella sentenza n.788/2010 in Euro 234.254,01 comprensiva di interessi e rivalutazione sino alla data della pronuncia (26/10/2010), oltre interessi al tasso di legge dalla sentenza Ric. 2018 n. 27232 sez. S2 -ud. 12-04-2023 - 19 - al saldo, ricostruirà, secondo le indicazioni di questa Corte nella precedente sentenza n. 17760/2016, l’incidenza causale dell’inadempimento della banca al contratto del 3/7/91 e dell’illecita mancata consegna dell’importo del finanziamento di cui al mandato del 16/7/1993;provvederà quindi a scrutinare la fondatezza delle sole due domande come enucleate sub 1 e 2 nel paragrafo 2.1.4., aventi ad oggetto il risarcimento del lucro cessante e il rimborso delle spese delle procedure concorsuali, espungendo le voci di danno non immediatamente derivanti dai due prospettati comportamenti lesivi e, perciò, non identificabili come mero incremento delle conseguenze pregiudizievoli originariamente esposte. In correlazione al riesame demandato, la Corte d’appello provvederà altresì a stabilire quali documenti, necessari alla decisione, si siano formatisi successivamente al verificarsi delle voci di danno riconosciute come mero incremento, ritenendone ammissibile la produzione. Al rinvio è demandata infine anche la statui
Sentenza Cassazione n. 12690/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris