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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 26087/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30/01/2026 il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedel riesame, accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del16/08/2025, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], haapplicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione aun procedimento che lo vede indagato quale partecipe di un’associazione perdelinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, per lo più del tipococaina, ex art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 50), con sospensione della suaesecuzione sino alla definitività del provvedimento.2.

L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazionededucendo due motivi.2.1.

Violazione del principio del ne bis in idem, con riferimento al reatoassociativo contestato al capo 50) dell’incolpazione provvisoria; evidenzia che ilprimo giudice aveva disatteso la richiesta cautelare avanzata dal PubblicoMinistero, rilevando che per i medesimi fatti era stata già richiesta misuracautelare,( respinta nei confronti dell’indagato) essendo stato contestato in altroprocedimento il reato associativo, relativo ad un sodalizio operante a far data dal2020 con condotta permanente, dedito al narcotraffico e operante nello stessocontesto spazio-temporale e facente capo al medesimo soggetto, il coindagatoBougrine [OSCURATO:PERSONA]; che, successivamente, all’udienza preliminare celebratanell’altro procedimento il Pubblico Ministero aveva mutato l’imputazioneassociativa, circoscrivendola temporalmente fino al 2021, il che comprovaulteriormente l’assunto difensivo di una sostanziale corrispondenza nell’originariaincolpazione dei fatti contestati; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilsoggetto condannato per reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 nonpuò essere nuovamente perseguito per la partecipazione ad una più ampiaassociazione, a nulla rilevando la mera estensione soggettiva dei componenti.

IlTribunale del riesame avrebbe invece ritenuto erroneamente di poter emettereordinanza di custodia cautelare in relazione alun medesimo reato associativo peril quale analoga richiesta di misura era stata respinta in forza di una precedenteordinanza cautelare, divenuta irrevocabile.Il Tribunale ha fondato la diversità dei presupposti delle due misure sullanon sovrapponibilità del dato temporale di operatività delle due associazioni exart. 74 d.P.R. 309/90, alla luce della valutazione ex post operata dal PM nelprocedimento principale relativo alla prima ordinanza cautelare, che in sede diudienza preliminare ha “chiuso”, circoscrivendola temporalmente al marzo 2021,l’originaria contestazione aperta.Osserva il ricorrente che l'ordinanza impugnata non si confronterebbe inmodo esaustivo con le argomentazioni difensive, laddove si era sottolineato chela pubblica accusa ha modificato l'imputazione soltanto dopo la valutazione dellasua richiesta cautelare nel precedente procedimento.

E che, ragionando come fail provvedimento impugnato, si consentirebbe al Pubblico Ministero di reiterareall’infinito le richieste cautelati su un medesimo fatto, frazionando anche ex postreati permanenti.2.2.

Mancanza della gravità indiziaria, erronea qualificazione dei fatti,insussistenza ed inattualità delle esigenze cautelari.Sotto il primo profilo, il ricorrente osserva che, trattandosi di “drogaparlata”, l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti,quali intercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsacessioni al dettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussuntinell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonostandovi la non occasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, ilreato associativo andava inquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art.74 d.P.R. n 309 del 1990; che, quanto al profilo delle esigenze cautelari, ilTribunale non ha considerato che i reati risalgono ad oltre due anni or sono e chel’indagato potrebbe essere sottoposto alla meno grave misura domiciliare mentreil Tribunale ha omesso di esporre le ragioni per cui la stessa sarebbe inidonea acontenere la sua pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti che verranno precisati eimpone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alTribunale di Roma.1.1.

La violazione del ne bis in idem cautelare viene invocata dalla difesa inrelazione a due procedimenti penali tuttora pendenti, questo di cui si discute edun altro recante n.

R.G.N.R. 35212/2020, all’interno del quale era stata respintala richiesta di misura cautelare nei confronti dell’odierno ricorrente per il delittoassociativo ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990.Invero, alla luce della complessiva ed ormai stratificata elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità, il cd.

"giudicato cautelare" va inteso come unapreclusione operante esclusivamente allo stato degli atti e con riguardo soltantoalle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, non dando luogo ad unapreclusione rigida e assoluta, poiché il divieto cede di fronte alla sopravvenienzadi fatti nuovi.

Più in particolare, con riferimento al pubblico ministero, il"giudicato cautelare" c.d. negativo opera nel senso che, una volta intervenuto unprovvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della domandacautelare o di annullamento del tribunale del riesame per motivi nonesclusivamente processuali, non può, senza aver esperito i rimedi impugnatoriprevisti, presentare una nuova domanda cautelare per ottenere, in relazione aimedesimi fatti e in base ai medesimi elementi probatori, l'identicoprovvedimento prima rifiutato o annullato.Nel caso oggetto del presente giudizio non appare corretta in punto di dirittola motivazione con cui, a pag. 20 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale haconfutato l’argomentazione con cui il Gip, nell’ordinanza reiettiva della misuracautelare richiestagli, aveva ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di ne bis in idemcautelare, in relazione alla costatazione che nel procedimento n. 35212/2020R.G.N.R., era già stata richiesta a carico dell’odierno ricorrente una misuracautelare in relazione al medesimo reato associativo (trattandosi del medesimosodalizio facente capo al Bougrine, operante negli stessi luoghi), sia pure conuna base meno ampia, a far data dal 2020 con condotta permanente.Per il Tribunale: «Tale argomento deve essere respinto, tenuto conto che,oltre alla circostanza per cui gli atti del diverso citato procedimento non sononella disponibilità del Collegio, risulta in ogni caso che, come evidenziato dal PMnell'atto di impugnazione, si tratta di due distinte ipotesi di reato perché lepartecipazioni ad associazione ex articolo 74 d.P.R. n. 309/90 risultano nonsovrapposte cronologicamente, attesa la modifica dell'imputazione come operatanel verbale dell'udienza preliminare, celebrata anche nei confronti del ricorrente,il 3/11/2025 nell'ambito del procedimento numero 35212/2020 RGNR »; comerisulta dal predetto verbale, il PM ha operato in quella sede una modificadell'imputazione quanto al tempo di consumazione del reato, con le parole “inRoma accertato da luglio 2020 a marzo 2021”.

Stante la differente epoca diconsumazione dei reati, non avrebbe luogo alcun bis in idem per la posizione diMhammed [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia ritiene il Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso inun errore di tipo metodologico, in quanto, a fronte di un’eccezione di bis in idemcautelare, suo compito primario era, al di là del dato letterale di cuiall’incolpazione, confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosipacificamente consolidato il c.d. giudicato cautelare) al fine di valutarne edinterpretarne il tenore, per stabilire quale fosse l’ambito di estensione, spaziale ecronologico, delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90.

E se, per far ciò, ilCollegio non disponeva degli atti del diverso procedimento, doveva acquisirli.Va infatti chiarito che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale èl’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, a nullarilevando —diversamente da quanto afferma il Collegio del riesame— la modificadell’imputazione operata dal PM in sede di udienza preliminare, stantel’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale,fino all’emanazione della sentenza di primo grado che, invece, a norma dell’art.300 cod. proc. pen. esplica efficacia anche sul procedimento de libertate.Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dal giudice della cautela, insede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diverso procedimento, rispetto alquale occorre avere come riferimento l’imputazione cautelare che ha sorretto larichiesta di misura e che ha portato al rigetto della stessa, e non le vicende delprocesso principale, che potranno avere una refluenza decisionale solo conl’emanazione della sentenza di primo grado.In sostanza, dovrà tenersi conto, guardando in concreto gli atti delprecedente procedimento e i fatti in concreto contestati a [OSCURATO:PERSONA], nella loroscansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va a richiedere nelpresente procedimento per la “medesima” associazione riguardi un segmentotemporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condottapartecipativa permanente come all’epoca contestata, oppure se sia solo unadiversa veste formale del medesimo fatto già coperto dal primo titolo.Ai fini delle valutazioni da effettuare dovrà farsi riferimento al criteriogenerale dell’identità storico-naturalistica del fatto: il “medesimo fatto” sussistequando vi è corrispondenza nella condotta, nell’evento, nel nesso causale e nellecoordinate di tempo, luogo e persona, come fissato da Sez.

U, n. 34655 del28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’“idemfactum”, dalla Corte costituzionale n. 200/2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez.2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01 Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise,Rv. 287251 – 01).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta:non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R.309/1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare qualisegmenti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati neidue procedimenti e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondoprocedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura una diversaorganizzazione criminale.( cfr. Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano, nonmass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.)1.2.

I rimanenti profili di doglianza esposti nel secondo articolato motivosono assorbiti, in quanto, ancorché la proposta questione del ne bis in idemcautelare riguardi esclusivamente il reato associativo, la sussistenza o meno delreato associativo e la relativa scrutinabilità del motivo in punto di gravitàindiziaria finisce per refluire anche sulle esigenze cautelari, quanto meno sotto ilprofilo della gravità complessiva del fatto.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diRoma, sezione per il riesame.Così deciso in Roma, il giorno 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30/01/2026 il Tribunale di Roma, in funzione di giudicedel riesame, accogliendo l’appello proposto dal Pubblico Ministero avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del16/08/2025, che aveva respinto la richiesta di applicazione della misuracautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], haapplicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione aun procedimento che lo vede indagato quale partecipe di un’associazione perdelinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente, per lo più del tipococaina, ex art. 74 d.P.R. 309/90 (capo 50), con sospensione della suaesecuzione sino alla definitività del provvedimento.2. L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazionededucendo due motivi.2.1. Violazione del principio del ne bis in idem, con riferimento al reatoassociativo contestato al capo 50) dell’incolpazione provvisoria; evidenzia che ilprimo giudice aveva disatteso la richiesta cautelare avanzata dal PubblicoMinistero, rilevando che per i medesimi fatti era stata già richiesta misuracautelare,( respinta nei confronti dell’indagato) essendo stato contestato in altroprocedimento il reato associativo, relativo ad un sodalizio operante a far data dal2020 con condotta permanente, dedito al narcotraffico e operante nello stessocontesto spazio-temporale e facente capo al medesimo soggetto, il coindagatoBougrine [OSCURATO:PERSONA]; che, successivamente, all’udienza preliminare celebratanell’altro procedimento il Pubblico Ministero aveva mutato l’imputazioneassociativa, circoscrivendola temporalmente fino al 2021, il che comprovaulteriormente l’assunto difensivo di una sostanziale corrispondenza nell’originariaincolpazione dei fatti contestati; che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ilsoggetto condannato per reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 nonpuò essere nuovamente perseguito per la partecipazione ad una più ampiaassociazione, a nulla rilevando la mera estensione soggettiva dei componenti. IlTribunale del riesame avrebbe invece ritenuto erroneamente di poter emettereordinanza di custodia cautelare in relazione alun medesimo reato associativo peril quale analoga richiesta di misura era stata respinta in forza di una precedenteordinanza cautelare, divenuta irrevocabile.Il Tribunale ha fondato la diversità dei presupposti delle due misure sullanon sovrapponibilità del dato temporale di operatività delle due associazioni exart. 74 d.P.R. 309/90, alla luce della valutazione ex post operata dal PM nelprocedimento principale relativo alla prima ordinanza cautelare, che in sede diudienza preliminare ha “chiuso”, circoscrivendola temporalmente al marzo 2021,l’originaria contestazione aperta.Osserva il ricorrente che l'ordinanza impugnata non si confronterebbe inmodo esaustivo con le argomentazioni difensive, laddove si era sottolineato chela pubblica accusa ha modificato l'imputazione soltanto dopo la valutazione dellasua richiesta cautelare nel precedente procedimento. E che, ragionando come fail provvedimento impugnato, si consentirebbe al Pubblico Ministero di reiterareall’infinito le richieste cautelati su un medesimo fatto, frazionando anche ex postreati permanenti.2.2. Mancanza della gravità indiziaria, erronea qualificazione dei fatti,insussistenza ed inattualità delle esigenze cautelari.Sotto il primo profilo, il ricorrente osserva che, trattandosi di “drogaparlata”, l’ordinanza impugnata si fonda su elementi di prova piuttosto incerti,quali intercettazioni e sommarie informazioni rese da soggetti di scarsacessioni al dettaglio di sostanza stupefacente, avrebbero dovuto essere sussuntinell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonostandovi la non occasionalità dell’attività di spaccio e, conseguentemente, ilreato associativo andava inquadrato nella fattispecie di cui al comma 6 dell’art.74 d.P.R. n 309 del 1990; che, quanto al profilo delle esigenze cautelari, ilTribunale non ha considerato che i reati risalgono ad oltre due anni or sono e chel’indagato potrebbe essere sottoposto alla meno grave misura domiciliare mentreil Tribunale ha omesso di esporre le ragioni per cui la stessa sarebbe inidonea acontenere la sua pericolosità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti che verranno precisati eimpone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alTribunale di Roma.1.1. La violazione del ne bis in idem cautelare viene invocata dalla difesa inrelazione a due procedimenti penali tuttora pendenti, questo di cui si discute edun altro recante n. R.G.N.R. 35212/2020, all’interno del quale era stata respintala richiesta di misura cautelare nei confronti dell’odierno ricorrente per il delittoassociativo ex art. 74 d.P.R. n.309 del 1990.Invero, alla luce della complessiva ed ormai stratificata elaborazione dellagiurisprudenza di legittimità, il cd. "giudicato cautelare" va inteso come unapreclusione operante esclusivamente allo stato degli atti e con riguardo soltantoalle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, non dando luogo ad unapreclusione rigida e assoluta, poiché il divieto cede di fronte alla sopravvenienzadi fatti nuovi. Più in particolare, con riferimento al pubblico ministero, il"giudicato cautelare" c.d. negativo opera nel senso che, una volta intervenuto unprovvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto della domandacautelare o di annullamento del tribunale del riesame per motivi nonesclusivamente processuali, non può, senza aver esperito i rimedi impugnatoriprevisti, presentare una nuova domanda cautelare per ottenere, in relazione aimedesimi fatti e in base ai medesimi elementi probatori, l'identicoprovvedimento prima rifiutato o annullato.Nel caso oggetto del presente giudizio non appare corretta in punto di dirittola motivazione con cui, a pag. 20 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale haconfutato l’argomentazione con cui il Gip, nell’ordinanza reiettiva della misuracautelare richiestagli, aveva ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di ne bis in idemcautelare, in relazione alla costatazione che nel procedimento n. 35212/2020R.G.N.R., era già stata richiesta a carico dell’odierno ricorrente una misuracautelare in relazione al medesimo reato associativo (trattandosi del medesimosodalizio facente capo al Bougrine, operante negli stessi luoghi), sia pure conuna base meno ampia, a far data dal 2020 con condotta permanente.Per il Tribunale: «Tale argomento deve essere respinto, tenuto conto che,oltre alla circostanza per cui gli atti del diverso citato procedimento non sononella disponibilità del Collegio, risulta in ogni caso che, come evidenziato dal PMnell'atto di impugnazione, si tratta di due distinte ipotesi di reato perché lepartecipazioni ad associazione ex articolo 74 d.P.R. n. 309/90 risultano nonsovrapposte cronologicamente, attesa la modifica dell'imputazione come operatanel verbale dell'udienza preliminare, celebrata anche nei confronti del ricorrente,il 3/11/2025 nell'ambito del procedimento numero 35212/2020 RGNR »; comerisulta dal predetto verbale, il PM ha operato in quella sede una modificadell'imputazione quanto al tempo di consumazione del reato, con le parole “inRoma accertato da luglio 2020 a marzo 2021”. Stante la differente epoca diconsumazione dei reati, non avrebbe luogo alcun bis in idem per la posizione diMhammed [OSCURATO:PERSONA].Tuttavia ritiene il Collegio che il giudice del gravame cautelare sia incorso inun errore di tipo metodologico, in quanto, a fronte di un’eccezione di bis in idemcautelare, suo compito primario era, al di là del dato letterale di cuiall’incolpazione, confrontare le due incolpazioni cautelari (sulla prima essendosipacificamente consolidato il c.d. giudicato cautelare) al fine di valutarne edinterpretarne il tenore, per stabilire quale fosse l’ambito di estensione, spaziale ecronologico, delle due associazioni ex art. 74 d.P.R. 309/90. E se, per far ciò, ilCollegio non disponeva degli atti del diverso procedimento, doveva acquisirli.Va infatti chiarito che, ai fini della verifica di cui sopra, quella che vale èl’incolpazione cautelare che ha portato all’emissione della prima misura, a nullarilevando —diversamente da quanto afferma il Collegio del riesame— la modificadell’imputazione operata dal PM in sede di udienza preliminare, stantel’autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto a quello principale,fino all’emanazione della sentenza di primo grado che, invece, a norma dell’art.300 cod. proc. pen. esplica efficacia anche sul procedimento de libertate.Tale verifica, pertanto, dovrà essere operata dal giudice della cautela, insede di rinvio, previa acquisizione degli atti del diverso procedimento, rispetto alquale occorre avere come riferimento l’imputazione cautelare che ha sorretto larichiesta di misura e che ha portato al rigetto della stessa, e non le vicende delprocesso principale, che potranno avere una refluenza decisionale solo conl’emanazione della sentenza di primo grado.In sostanza, dovrà tenersi conto, guardando in concreto gli atti delprecedente procedimento e i fatti in concreto contestati a [OSCURATO:PERSONA], nella loroscansione temporale, se la seconda ordinanza cautelare che si va a richiedere nelpresente procedimento per la “medesima” associazione riguardi un segmentotemporale realmente ulteriore e fattualmente autonomo della condottapartecipativa permanente come all’epoca contestata, oppure se sia solo unadiversa veste formale del medesimo fatto già coperto dal primo titolo.Ai fini delle valutazioni da effettuare dovrà farsi riferimento al criteriogenerale dell’identità storico-naturalistica del fatto: il “medesimo fatto” sussistequando vi è corrispondenza nella condotta, nell’evento, nel nesso causale e nellecoordinate di tempo, luogo e persona, come fissato da Sez. U, n. 34655 del28/06/2005, Donati, Rv. 231799 – 01 e ribadito, nella prospettiva dell’“idemfactum”, dalla Corte costituzionale n. 200/2016 (vedasi, anche, ex multis, Sez.2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518 – 02; Sez. 5, n. 18020 del10/02/2022, Laudani, Rv. 283371 - 01 Sez. 1, n. 41867 del 26/06/2024, D’Alise,Rv. 287251 – 01).Nel caso dei reati associativi, la verifica deve essere ancora più concreta:non basta osservare che si tratti sempre di ipotesi riconducibili all’art. 74 d.P.R.309/1990 o che si evochi lo stesso gruppo criminale; bisogna accertare qualisegmenti di partecipazione siano stati effettivamente contestati o giudicati neidue procedimenti e se tra essi vi sia totale sovrapposizione, oppure se il secondoprocedimento riguardi una prosecuzione successiva o addirittura una diversaorganizzazione criminale.( cfr. Sez. 1, n. 36918 del 27/04/2023, Stelitano, nonmass. e Sez. 1, n. 37181 del 19/06/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.)1.2. I rimanenti profili di doglianza esposti nel secondo articolato motivosono assorbiti, in quanto, ancorché la proposta questione del ne bis in idemcautelare riguardi esclusivamente il reato associativo, la sussistenza o meno delreato associativo e la relativa scrutinabilità del motivo in punto di gravitàindiziaria finisce per refluire anche sulle esigenze cautelari, quanto meno sotto ilprofilo della gravità complessiva del fatto. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diRoma, sezione per il riesame.Così deciso in Roma, il giorno 19 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26087/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris