Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08944/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sull'analisi delle circostanze di tempo e di luogo della vendita che hanno effettivamente agevolato l'imputato nella realizzazione della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere este sore [OSCURATO:PERSONA],ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 3 e 4 sull'analisi delle circostanze di tempo e di luogo della vendita che hanno effettivamente agevolato l'imputato nella realizzazione della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 3 febbraio 2026 Il Consigliere este sore [OSCURATO:PERSONA],ente
Sentenza Cassazione n. 08944/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris